Page 40 - MediAppalti, Anno X - N. 4
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Mediappalti Il Punto
5. Conclusioni Commissione Europea (ovvero da altro Stato
membro), mosso a valle di una procedura di
Sul punto, la Corte di Giustizia ha univocamente infrazione.
precisato che “la declaratoria dell’inadempimento,
da parte di uno Stato membro, degli obblighi Qualora lo Stato in causa non si conformi al parere
comunitari ad esso imposti implica, sia per le nel termine fissato dalla Commissione emesso a
autorità giudiziarie sia per quelle amministrative del seguito della chiusura della fase pre-contenziosa
medesimo Stato membro, per un verso, il divieto della procedura di inadempimento, la Commissione,
assoluto di applicare il regime di esenzione fiscale ovvero lo Stato membro che abbia eventualmente
dichiarato incompatibile e, per l’altro, l’obbligo di avviato la procedura, sono legittimati a proporre
adottare tutte le disposizioni intese ad agevolare ricorso per inadempimento alla Corte di giustizia
la piena efficacia del diritto comunitario (sentenze dell’Unione europea.
13 luglio 1972, causa 48/71, Commissione/Italia
(Racc. pag. 529, punto 7 della motivazione) e Se la Corte adita in via diretta, terminata la fase pre-
22 giugno 1989, causa 103/88, Fratelli Costanzo conteziosa della procedura di infrazione, dovesse
(Racc. pag. 1839, punto 33 della motivazione)” . decidere nel senso di riconoscere la violazione del
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diritto comunitario da parte dello Stato ritenuto
Quindi, le autorità amministrative possono, anzi inadempiente, quest’ultimo ha l’obbligo di porre
sono obbligate, a procedere alla disapplicazione immediatamente rimedio alla violazione accertata,
delle norme non conformi, qualora uno Stato anche attraverso le proprie emanazioni del potere
membro sia incorso in una declaratoria di esecutivo.
inadempimento.
La declaratoria di inadempimento è pertanto il
È questo il caso delle sentenze della Corte di provvedimento con cui viene sancita in via diretta
Giustizia in tema di subappalto? la effettiva violazione del diritto comunitario.
La risposta è negativa.
Solo dopo l’emanazione della citata declaratoria,
Le sentenze della Corte di Giustizia, emesse in via anche le amministrazioni sono titolate a non
pregiudiziale, costituiscono applicare le norme non
una regula iuris applicabile conformi. In assenza di
dal giudice nazionale in ogni La declaratoria tale declaratoria, però, il
stato e grado di giudizio, solo potere dello Stato che
con la conseguenza che dell’inadempimento, risulta legittimato a poter
la sentenza della Corte di da parte di uno Stato disapplicare una norma
giustizia è fonte di diritto membro, degli obblighi non conforme, dichiarata
oggettivo. comunitari ad esso tale in via pregiudiziale, è il
imposti implica, sia per potere giudiziale, attraverso
Quindi il giudice nazionale le autorità giudiziarie sia l’attività interpretativa e
– quale giudice dell’Unione per quelle amministrative sussuntiva propria del potere
- è il soggetto deputato del medesimo Stato pretorio quale strumento di
all’applicazione al caso membro il divieto assoluto risoluzione delle controversie.
concreto dalla corretta regola
di diretto, procedendo alla di applicare la norma Le amministrazioni, invece,
disapplicazione della norma dichiarata incompatibile seguendo il ragionamento
interna non conforme. anzi tratteggiato, quale
strumento del potere
Altro, invece, è il caso di una pronuncia emessa esecutivo, non potrebbero che applicare la norma
dalla Corte quale frutto della fase contenziosa di nazionale non conforme, fino all’intervento
un ricorso per inadempimento promosso dalla adattivo del legislatore il quale non può “sottrarsi
6. Corte giust. 19 gennaio 1993 causa C-101/91.
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