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                    5. Conclusioni                              Commissione  Europea  (ovvero  da  altro  Stato
                                                                membro),  mosso  a  valle  di  una  procedura  di
                 Sul punto, la Corte di Giustizia ha univocamente   infrazione.
                 precisato che “la declaratoria dell’inadempimento,
                 da  parte  di  uno  Stato  membro,  degli  obblighi   Qualora lo Stato in causa non si conformi al parere
                 comunitari  ad  esso  imposti  implica,  sia  per  le   nel  termine  fissato  dalla  Commissione  emesso  a
                 autorità giudiziarie sia per quelle amministrative del   seguito  della  chiusura  della  fase  pre-contenziosa
                 medesimo Stato membro, per un verso, il divieto   della procedura di inadempimento, la Commissione,
                 assoluto di applicare il regime di esenzione fiscale   ovvero lo Stato membro che abbia eventualmente
                 dichiarato incompatibile e, per l’altro, l’obbligo di   avviato  la  procedura,  sono  legittimati a  proporre
                 adottare tutte le disposizioni intese ad agevolare   ricorso  per  inadempimento  alla Corte  di giustizia
                 la piena efficacia del diritto comunitario (sentenze   dell’Unione europea.
                 13  luglio  1972,  causa  48/71,  Commissione/Italia
                 (Racc.  pag.  529,  punto  7  della  motivazione)  e   Se la Corte adita in via diretta, terminata la fase pre-
                 22 giugno 1989, causa 103/88, Fratelli Costanzo   conteziosa della procedura di infrazione, dovesse
                 (Racc. pag. 1839, punto 33 della motivazione)”  .   decidere nel senso di riconoscere la violazione del
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                                                                diritto comunitario  da  parte  dello Stato  ritenuto
                 Quindi, le  autorità  amministrative  possono,  anzi   inadempiente,  quest’ultimo  ha  l’obbligo  di  porre
                 sono  obbligate,  a  procedere  alla  disapplicazione   immediatamente rimedio alla violazione accertata,
                 delle  norme  non  conformi,  qualora  uno  Stato   anche attraverso le proprie emanazioni del potere
                 membro  sia incorso in una  declaratoria  di   esecutivo.
                 inadempimento.
                                                                La  declaratoria  di inadempimento  è pertanto  il
                 È questo il caso delle sentenze della Corte di   provvedimento con cui viene sancita in via diretta
                 Giustizia in tema di subappalto?               la effettiva violazione del diritto comunitario.
                 La risposta è negativa.
                                                                Solo dopo l’emanazione  della citata  declaratoria,
                 Le sentenze della Corte di Giustizia, emesse in via   anche  le  amministrazioni sono  titolate a  non
                 pregiudiziale,  costituiscono                                     applicare  le  norme  non
                 una  regula iuris  applicabile                                    conformi.  In  assenza  di
                 dal giudice nazionale in ogni        La declaratoria              tale  declaratoria,  però,  il
                 stato e grado di giudizio,                                        solo potere  dello Stato  che
                 con  la conseguenza  che          dell’inadempimento,             risulta legittimato a  poter
                 la sentenza  della Corte di       da parte di uno Stato           disapplicare  una  norma
                 giustizia  è  fonte  di  diritto   membro, degli obblighi         non   conforme,   dichiarata
                 oggettivo.                        comunitari ad esso              tale  in via  pregiudiziale, è  il
                                                 imposti implica, sia per          potere  giudiziale, attraverso
                 Quindi il giudice nazionale    le autorità giudiziarie sia        l’attività  interpretativa  e
                 –  quale  giudice  dell’Unione   per quelle amministrative        sussuntiva propria del potere
                 - è il soggetto  deputato         del medesimo Stato              pretorio  quale  strumento  di
                 all’applicazione  al  caso    membro il divieto assoluto          risoluzione delle controversie.
                 concreto dalla corretta regola
                 di diretto,  procedendo  alla    di applicare la norma            Le  amministrazioni, invece,
                 disapplicazione della norma    dichiarata incompatibile           seguendo  il ragionamento
                 interna non conforme.                                             anzi   tratteggiato,   quale
                                                                                   strumento    del   potere
                 Altro,  invece,  è  il caso  di una  pronuncia  emessa   esecutivo, non potrebbero che applicare la norma
                 dalla Corte quale frutto della fase contenziosa di   nazionale  non  conforme,  fino  all’intervento
                 un  ricorso  per  inadempimento  promosso  dalla   adattivo del legislatore il quale non può “sottrarsi




                 6. Corte giust. 19 gennaio 1993 causa C-101/91.

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