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Mediappalti                                                                    Pareri & Sentenze






                 TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 10/2/2020, n. 284

                 Il “quinto d’obbligo” da intendersi come una prestazione aggiuntiva rispetto al contratto originario che
                 costituisce una sopravvenienza. Si sottrae alla previsione dell’art. 35, comma 4, del Codice dei contratti
                 pubblici

                 “Tale  ultima  norma  è  chiara  nel  definire  il  “quinto  d’obbligo”  come  una  prestazione  aggiuntiva  rispetto
                 al contratto originario che costituisce una sopravvenienza. Essa quindi si sottrae alla previsione dell’art.
                 35, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, il quale fa riferimento a clausole già previste al momento
                 della predisposizione degli atti di gara ed in questa sede inserite per effetto di scelta discrezionale della
                 stazione appaltante – che evidentemente ne valuta ab initio l’utilità per l’interesse pubblico perseguito –,
                 sia pur rimesse dette clausole, nella loro concreta applicazione, ad una successiva valutazione facoltativa
                 dell’amministrazione. Tale ricostruzione risulta confermata dal fatto che il “quinto d’obbligo” rientra tra le
                 modifiche contrattuali, oggetto di variante, e quindi si differenzia nettamente dai patti aggiunti al contenuto
                 del contratto che si inseriscono nella fase di formazione del medesimo ed ai quali la norma in esame si
                 rivolge.
                 Inoltre la sua inclusione negli atti di gara, ma non nel contratto, finirebbe per creare una distonia rilevante
                 tra valore della gara e valore del contratto. Infatti l’art. 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici
                 prevede che tale diritto potestativo ha fonte legale e non negoziale, innestandosi ab externo sul contratto
                 il cui valore può essere ridotto o incrementato per effetto di scelte operate solo ex post dalla stazione
                 appaltante, mentre il valore della gara risulterebbe fin dall’inizio ancorato ad un importo solo ipotetico e
                 sicuramente divergente dalle offerte dei concorrenti, dal cui confronto concorrenziale dovrebbe di norma
                 scaturire la difformità tra valore della gara e valore del contratto.
                 In considerazione di ciò nessuna norma del Codice dei contratti pubblici, e tantomeno l’art. 106, comma
                 12, richiede che il ricorso al “quinto d’obbligo” assuma rilevanza ai fini della determinazione del valore
                 dell’appalto  oggetto  di  gara.  E  non  se  ne  può  dunque  tenere  conto  neppure  per  le  soglie  di  rilevanza
                 comunitaria.”




                 TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 4/2/2020, n. 99


                 Gestione telematica della gara e marcatura temporale

                 “la marcatura temporale consiste il processo di creazione e apposizione di una marca temporale su un
                 documento informatico, digitale o elettronico, processo che avviene con la generazione, da parte di una
                 terza  parte  fidata  (il  Certificatore  accreditato),  di  una  firma  digitale  del  documento  a  cui  è  associata
                 l’informazione relativa a una data e a un’ora certa. Nella gara in esame, la richiesta apposizione della
                 marca temporale all’offerta economica entro la data del 8 agosto 2019 (termine specificato nel disciplinare
                 telematico)  consentiva  di  stabilire  con  certezza  che  quella  specifica  offerta  economica  –  predisposta
                 dall’operatore, solo a lui nota e ancora residente sul suo computer locale – fosse “chiusa” e immodificabile
                 alla  data  del  8  agosto  2019,  corrispondente  cioè  alla  medesima  data  in  cui  anche  la  documentazione
                 amministrativa  e  l’offerta  tecnica  venivano  caricate  sul  sito  della  stazione  appaltante  ....  la  gestione
                 telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella “conservazione” dell’integrità delle
                 offerte,  in  quanto  permette  automaticamente  l’apertura  delle  buste  in  esito  alla  conclusione  della  fase
                 precedente e garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta.
                 Inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara potrà accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla
                 data e all’ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche
                 della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (cfr.

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