Page 59 - MediAppalti, Anno X - N. 1
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 al dolo o alla colpa ai soli fini dell’ulteriore adozione, da parte dell’Anac, di sanzioni di carattere interdittivo
                 (art. 80, comma 12).”



                 TAR Cagliari, Sez. II, 17/02/2020, n. 101


                 In caso di affidamento diretto, l’invio del preventivo tramite PEC non vìola il principio di segretezza.

                 L’affidamento diretto non implica valutazioni tecniche


                 “dato il carattere informale della procedura, l’invio del preventivo tramite pec non appare porsi in violazione
                 del  principio  di  segretezza  delle  offerte  economiche  che,  come  noto,  è  posto  a  presidio  dell’attuazione
                 dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti, a garanzia “del corretto, libero ed indipendente
                 svolgimento  del  processo  intellettivo  –  volitivo  che  si  conclude  con  il  giudizio  sull’offerta  tecnica  ed  in
                 particolare con l’attribuzione dei punteggi ai singoli criteri attraverso cui quest’ultima viene valutata” (Cons.
                 Stato n. 3287/2016). ... Il carattere informale della procedura di affidamento diretto, posta in essere dalla
                 Stazione Appaltante (e preceduta dalla richiesta di tre preventivi), non comportava valutazioni comparative
                 fra offerte tecniche ma un semplice confronto fra le proposte economicamente migliorative. ... In questo
                 peculiare contesto il previsto invio tramite PEC delle offerte risulta ammissibile e legittimo, non avendo
                 tale formulazione inciso profili di tutela, giuridicamente rilevanti, in tema di mantenimento della segretezza
                 delle offerte.”




                 TAR Lazio, Sez. II-bis, 14/02/2020, n. 1994

                 Mancata indicazione dei costi della manodopera per impossibilità materiale di utilizzo del modulo predisposto
                 dall’amministrazione e attivazione del soccorso istruttorio

                 “Come chiarito dalla più recente giurisprudenza del Giudice d’Appello (Cons. St., sez. V, 24 gennaio 2020,
                 n. 604), a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia, può ritenersi definitivamente chiarito (cfr. anche
                 A.P., ord. n. 13 del 2019, con la quale in relazione alla medesima questione è stata ritenuta “non più
                 rilevante (…..) la pronuncia pregiudiziale richiesta” proprio in considerazione della decisione della Corte
                 di Giustizia), che l’automatismo espulsivo correlato al mancato scorporo nell’offerta economica dei costi
                 inerenti alla sicurezza interna derivante dal combinato disposto degli artt. 95, comma 10, e 83, comma 9,
                 del codice dei contratti pubblici è conforme al diritto europeo, con la specificazione, però, di una eccezione
                 a tale regola, correlata all’ammissibilità del soccorso istruttorio malgrado l’offerta non rechi la separata
                 indicazione dei costi relativi alla sicurezza interna, la quale deve ritenersi circoscritta alle ipotesi di materiale
                 impedimento  nell’assolvere  ad  un  obbligo  di  legge  che  sulla  base  della  diligenza  professionale  ciascun
                 operatore economico è tenuto a conoscere.
                 Nella fattispecie tale impossibilità materiale deve ritenersi sussistente, tenuto conto dell’espresso obbligo
                 di utilizzazione del modulo predisposto dall’amministrazione, il quale non reca spazi per inserire i costi
                 per  la  manodopera,  risultando,  dunque,  del  tutto  erronee  le  argomentazioni  della  ricorrente  in  ordine
                 alla assenza di vincolatività dei modelli nella procedura de qua, dovendosi anche considerare che, come
                 peraltro rilevato dalla stessa Corte di Giustizia nella sopra indicata pronuncia, era finanche precluso agli
                 offerenti la presentazione di documenti che non fossero stati espressamente richiesti dall’amministrazione
                 aggiudicatrice.”






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