Page 61 - MediAppalti, Anno X - N. 1
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Pareri & Sentenze Mediappalti
Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388; id., Sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990; id., Sez. III,
03 ottobre 2016, n. 4050).”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 1210 DEL 18 dicembre 2019
PREC 213/19/S
“Gravi illeciti professionali – Esclusioni da precedenti gare per falsa dichiarazione – Producono effetti nella
specifica gara o in quelle successive solo a seguito dell’iscrizione al Casellario ANAC”
“Un partecipante ad una gara di appalto non è tenuto a dichiarare le esclusioni comminate nei suoi confronti in
precedenti gare per aver dichiarato circostanze non veritiere, poiché, al di là dei provvedimenti sanzionatori
spettanti all’ANAC in caso di dolo o colpa grave nel mendacio, la causa di esclusione dell’omettere le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione si riferisce – e si conchiude
– all’interno della procedura di gara in cui è maturata.”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 1208 DEL 18 dicembre 2019
PREC 209/19/S
“Criteri di aggiudicazione – Minor prezzo – Servizi o forniture con caratteristiche standardizzate o le cui
condizioni sono definite dal mercato – Si devono intendere tutti quei servizi che, per loro natura, sono
strettamente vincolati a precisi ed inderogabili standard tecnici o contrattuali e per i quali non vi è alcuna
reale necessità di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate”
“Per i contratti con caratteristiche standardizzate non vi è alcuna ragione né utilità di valorizzare gli elementi
non meramente economici delle offerte, perché queste, proprio perché strettamente assoggettate allo
standard, devono assolutamente coincidere tra le varie imprese. Il “minor prezzo” resta dunque circoscritto
alle procedure per l’affidamento di forniture o di servizi che sono, per loro natura, strettamente vincolate
a precisi ed inderogabili standard tecnici o contrattuali, e per le quali non vi è alcuna reale necessità di far
luogo all’acquisizione di offerte differenziate. In tali casi può prescindersi da una peculiare e comparativa
valutazione della qualità dell’esecuzione, in quanto questa viene fissata inderogabilmente a priori dal
committente nell’allegato tecnico.”
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