Page 58 - MediAppalti, Anno X - N. 1
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                 Consiglio di Stato, Sez. V, 21/2/2020, n. 1329

                 Le clausole dei bandi immediatamente escludenti


                 “In base a quella giurisprudenza (Cons. Stato, V, 20 novembre 2018, n. 6552), le c.d. clausole immediatamente
                 escludenti sono state individuate (da ultimo Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4) nelle: a) clausole impositive,
                 ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso
                 rispetto ai contenuti della procedura concorsuale (Cons. Stato, IV, 7 novembre 2012 n. 5671); b) regole
                 che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (Adunanza plenaria
                 n. 3 del 2001); c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza
                 tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei
                 termini per la presentazione dell’offerta (Cons. Stato, V, 24 febbraio 2003 n. 980); d) condizioni negoziali
                 che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (Cons.
                 Stato, V, 21 novembre 2011 n. 6135; III, 23 gennaio 2015 n. 293); e) clausole impositive di obblighi contra
                 ius (Cons. Stato, II, 19
                   febbraio  2003  n.  2222);  f)  bandi  contenenti  gravi  carenze  nell’indicazione  di  dati  essenziali  per  la
                 formulazione dell’offerta ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate; g) atti di gara del
                 tutto mancanti della prescritta indicazione dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso” (Cons. Stato,
                 III, 3 ottobre 2011, n. 5421)”





                 Consiglio di Stato, Sez. V, 17/2/2020, n. 1212

                 Nelle procedure a evidenza pubblica l’omessa dichiarazione da parte del concorrente di tutte le condanne
                 penali  eventualmente  riportate  può  giustificare  senz’altro  l’esclusione  dalla  gara,  traducendosi  in  un
                 impedimento per la stazione appaltante di valutarne la gravità

                 “È infatti principio ripetuto nella giurisprudenza formatasi nella vigenza del precedente Codice dei contratti
                 pubblici,  e  ribadito  anche  con  riferimento  al  nuovo  Codice,  che  nelle  procedure  a  evidenza  pubblica
                 preordinate  all’affidamento  di  un  appalto  l’omessa  dichiarazione  da  parte  del  concorrente  di  tutte  le
                 condanne penali eventualmente riportate (sempreché per le stesse non sia già intervenuta una formale
                 riabilitazione), anche se attinenti a reati diversi da quelli contemplati nell’art. 38, comma 1, lett. c) d.lgs.
                 n. 50 del 2016, può giustificare senz’altro l’esclusione dalla gara, traducendosi in un impedimento per la
                 stazione appaltante di valutarne la gravità (Cons. Stato, 13 marzo 2019, n. 1649, che cita, ex multis, Cons.
                 Stato, IV, 29 febbraio 2016, n. 834; V, 29 aprile 2016, n. 1641; 27 luglio 2016, n. 3402; 2 dicembre 2015,
                 n. 5451; III, 28 settembre 2016, n. 4019).
                 La  mancata  indicazione  delle  condanne  rilevanti  ai  sensi  dell’art.  80  del  d.lgs.  50/2016  costituisce
                 indi autonoma  causa  di esclusione,  comportando  l’impossibilità  della stazione  appaltante  di valutare
                 consapevolmente l’affidabilità del concorrente, che opera per il tramite dei suoi organi, e di dare in tal
                 modo applicazione alla regola che impone la presenza del requisito dell’onorabilità sin dalla proposizione
                 dell’offerta e per tutta la durata della gara e del rapporto (in caso di aggiudicazione), senza soluzione
                 di continuità.  Per  converso,  l’attività  di dissociazione non  può  giammai  assumere  valore  esimente  con
                 riferimento agli  amministratori  in  carica al  momento di  presentazione della  domanda di  partecipazione
                 (Cons. Stato, V, 7 giugno 2017, n. 2727; III, 1° luglio 2015, n. 3274).
                 Non è poi significativa l’assenza di coscienza e volontà da parte di -OMISSIS-nell’omissione dichiarativa,
                 pure valorizzata dal primo giudice: ai fini della sussistenza o meno della fattispecie di cui all’art. 80, comma
                 5, lett. f-bis del d.lgs. n. 50 del 2016 rileva infatti esclusivamente il fatto materiale e oggettivo del falso, a
                 prescindere dunque dall’animus soggettivo che l’ha ispirato, tant’è che la disposizione attribuisce attribuito

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