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Mediappalti Pareri & Sentenze
Consiglio di Stato, Sez. V, 21/2/2020, n. 1329
Le clausole dei bandi immediatamente escludenti
“In base a quella giurisprudenza (Cons. Stato, V, 20 novembre 2018, n. 6552), le c.d. clausole immediatamente
escludenti sono state individuate (da ultimo Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4) nelle: a) clausole impositive,
ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso
rispetto ai contenuti della procedura concorsuale (Cons. Stato, IV, 7 novembre 2012 n. 5671); b) regole
che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (Adunanza plenaria
n. 3 del 2001); c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza
tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei
termini per la presentazione dell’offerta (Cons. Stato, V, 24 febbraio 2003 n. 980); d) condizioni negoziali
che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (Cons.
Stato, V, 21 novembre 2011 n. 6135; III, 23 gennaio 2015 n. 293); e) clausole impositive di obblighi contra
ius (Cons. Stato, II, 19
febbraio 2003 n. 2222); f) bandi contenenti gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la
formulazione dell’offerta ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate; g) atti di gara del
tutto mancanti della prescritta indicazione dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso” (Cons. Stato,
III, 3 ottobre 2011, n. 5421)”
Consiglio di Stato, Sez. V, 17/2/2020, n. 1212
Nelle procedure a evidenza pubblica l’omessa dichiarazione da parte del concorrente di tutte le condanne
penali eventualmente riportate può giustificare senz’altro l’esclusione dalla gara, traducendosi in un
impedimento per la stazione appaltante di valutarne la gravità
“È infatti principio ripetuto nella giurisprudenza formatasi nella vigenza del precedente Codice dei contratti
pubblici, e ribadito anche con riferimento al nuovo Codice, che nelle procedure a evidenza pubblica
preordinate all’affidamento di un appalto l’omessa dichiarazione da parte del concorrente di tutte le
condanne penali eventualmente riportate (sempreché per le stesse non sia già intervenuta una formale
riabilitazione), anche se attinenti a reati diversi da quelli contemplati nell’art. 38, comma 1, lett. c) d.lgs.
n. 50 del 2016, può giustificare senz’altro l’esclusione dalla gara, traducendosi in un impedimento per la
stazione appaltante di valutarne la gravità (Cons. Stato, 13 marzo 2019, n. 1649, che cita, ex multis, Cons.
Stato, IV, 29 febbraio 2016, n. 834; V, 29 aprile 2016, n. 1641; 27 luglio 2016, n. 3402; 2 dicembre 2015,
n. 5451; III, 28 settembre 2016, n. 4019).
La mancata indicazione delle condanne rilevanti ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 costituisce
indi autonoma causa di esclusione, comportando l’impossibilità della stazione appaltante di valutare
consapevolmente l’affidabilità del concorrente, che opera per il tramite dei suoi organi, e di dare in tal
modo applicazione alla regola che impone la presenza del requisito dell’onorabilità sin dalla proposizione
dell’offerta e per tutta la durata della gara e del rapporto (in caso di aggiudicazione), senza soluzione
di continuità. Per converso, l’attività di dissociazione non può giammai assumere valore esimente con
riferimento agli amministratori in carica al momento di presentazione della domanda di partecipazione
(Cons. Stato, V, 7 giugno 2017, n. 2727; III, 1° luglio 2015, n. 3274).
Non è poi significativa l’assenza di coscienza e volontà da parte di -OMISSIS-nell’omissione dichiarativa,
pure valorizzata dal primo giudice: ai fini della sussistenza o meno della fattispecie di cui all’art. 80, comma
5, lett. f-bis del d.lgs. n. 50 del 2016 rileva infatti esclusivamente il fatto materiale e oggettivo del falso, a
prescindere dunque dall’animus soggettivo che l’ha ispirato, tant’è che la disposizione attribuisce attribuito
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