Page 49 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               prestazione  energetica  (EPC),  i  ricavi  di   iniziale e nella stima del rendimento atteso
               gestione   dell’operatore  economico  sono      (elementi imprescindibili per la legittima stipula
               determinati  e  pagati  in  funzione  del  livello  di   di  un  contratto  EPC);  nonché,  nella  verifica
               miglioramento  dell’efficienza  energetica  o  di   costante dei risparmi conseguiti durante l’intera
               altri criteri di prestazione energetica stabiliti   esecuzione  del  contratto,  ossia  la  “misura
               contrattualmente,  purché  quantificabili  in   di  miglioramento  dell’efficienza  energetica,
               relazione ai consumi (…)”.                      calcolata conformemente alle norme in materia
                                                               di  attestazione  della  prestazione  energetica
               Ne  deriva che  i ricavi di  gestione  SONO     degli  immobili  e  delle  altre  infrastrutture
               determinati e pagati – senza alternative – solo   energivore”.
               ed  esclusivamente,  in  funzione  del  livello  di
               miglioramento dell’efficienza energetica, oppure   Il  novellato  art.  180  del  D.lgs.  n.  50/2016,
               essere commisurati ad altri criteri di prestazione   al  pari  dell’attuale  art.  200  del  D.lgs.  n.
               energetica,  definiti,  contrattualmente,  purché   36/2023,  identifica  il  criterio  di  riferimento
               chiaramente quantificabili.                     per  la  quantificazione  dei  ricavi  (ovvero  la
                                                               stima  del  rendimento  attesa),  individuandolo
               Infatti,  il  legislatore  del  D.lgs.  n.  36/2023,   nei  “consumi”,  offrendo  così  un  criterio
               riferendosi al pagamento dei ricavi di gestione   oggettivo  di  valutazione  della  correttezza
               in  funzione  del  livello  di  miglioramento   delle valutazioni economiche, sottostanti il
               dell’efficienza     energetica       stabiliti   contratto,  poiché,  l’iniziale  quantificazione
               contrattualmente,  non  utilizza  più  il  termine   dei  consumi  –  parte  integrante  dell’audit  –
               “possono” inteso quale “facoltà di fare secondo   dovrà essere effettuata sulla base dei consumi
               la  propria  volontà”,  bensì  utilizza  l’indicativo   storici degli anni precedenti, c.d. Baseline, che
               presente  “sono”  ad  indicare  l’inesistenza  di   diventa, pertanto,  il  benchmark  utilizzato  per
               alternative, quindi, un obbligo.                confrontare e identificare i risparmi conseguiti
                                                               nell’ambito  degli  interventi  di  efficientamento
               Tuttavia,  a  ben  vedere  il  D.lgs.  n.  102/2014,   [10. Ntplusentilocaliedilizia del 23/09/2020]
               in  attuazione  alla  Direttiva  2012/27/EU,  nel
               definire  il  contratto  di  prestazione  energetica   La  verifica  costante  dei  risparmi  conseguiti,
               già affermava, tra l’altro, che “gli investimenti   mediante  la  previsione  di  un  adeguato
               (lavori,  forniture  o  servizi)  realizzati  sono   protocollo  di  misura  e  verifica  che  garantisca
               pagati  (…)” e non  “possono essere pagati      il  costante  monitoraggio  del  raggiungimento
               (…)” come previsto dal D.L. 76/2020.            degli obiettivi di prestazione energetica
                                                               contrattualmente    previsti   e,    quindi,
               Verosimilmente,  il  legislatore  delegato  ha   l’adempimento dell’obbligo contrattuale legato
               ripreso il dettato della Direttiva 2012/27/EU,   alla  misurazione  dell’effettiva  performance
               recepita dal D.lgs. n. 102/2014, in osservanza   erogata dall’operatore economico, è uno degli
               alla delega di cui all’art. 1, commi 1 della    elementi strategici per il corretto funzionamento
               Legge  delega  n.  78/2022    in  base  alla  quale   di un contratto EPC.
               il nuovo Codice doveva essere “adeguato”,
               tra l’altro,  “al diritto europeo” e adottato nel   Il Legislatore, in entrambi i casi, ha ritenuto
               rispetto  di  principi  e  criteri  direttivi,  fra  cui,   utile ricordare alle parti contrattuali la necessità
               “perseguire  gli  obiettivi  di  stretta  aderenza   di  monitorare  l’esecuzione  del  contratto,
               alle direttive europee, mediante l’introduzione   riferendosi   esplicitamente   alle   “apposite
               o  il  mantenimento  di  livelli  di  regolazione   piattaforme informatiche adibite alla raccolta,
               corrispondenti  a   quelli  minimi  richiesti   l’organizzazione,  la  gestione,  l’elaborazione,
               dalle direttive stesse (…)”  [9. Elaborazione   la valutazione e il monitoraggio dei consumi
               personale]                                      energetici”, anche al fine di conservare efficienza
                                                               nella conduzione del progetto e mantenere i
               Le similitudini, invece, si riscontrano sul piano   rischi trasferiti in capo all’operatore economico.
               operativo  e,  più  specificatamente  nell’audit   [11. Vademecum D.I.P.E. Maggio 2022]

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