Page 49 - MediAppalti, Anno XV - N. 1
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Il Punto Mediappalti
prestazione energetica (EPC), i ricavi di iniziale e nella stima del rendimento atteso
gestione dell’operatore economico sono (elementi imprescindibili per la legittima stipula
determinati e pagati in funzione del livello di di un contratto EPC); nonché, nella verifica
miglioramento dell’efficienza energetica o di costante dei risparmi conseguiti durante l’intera
altri criteri di prestazione energetica stabiliti esecuzione del contratto, ossia la “misura
contrattualmente, purché quantificabili in di miglioramento dell’efficienza energetica,
relazione ai consumi (…)”. calcolata conformemente alle norme in materia
di attestazione della prestazione energetica
Ne deriva che i ricavi di gestione SONO degli immobili e delle altre infrastrutture
determinati e pagati – senza alternative – solo energivore”.
ed esclusivamente, in funzione del livello di
miglioramento dell’efficienza energetica, oppure Il novellato art. 180 del D.lgs. n. 50/2016,
essere commisurati ad altri criteri di prestazione al pari dell’attuale art. 200 del D.lgs. n.
energetica, definiti, contrattualmente, purché 36/2023, identifica il criterio di riferimento
chiaramente quantificabili. per la quantificazione dei ricavi (ovvero la
stima del rendimento attesa), individuandolo
Infatti, il legislatore del D.lgs. n. 36/2023, nei “consumi”, offrendo così un criterio
riferendosi al pagamento dei ricavi di gestione oggettivo di valutazione della correttezza
in funzione del livello di miglioramento delle valutazioni economiche, sottostanti il
dell’efficienza energetica stabiliti contratto, poiché, l’iniziale quantificazione
contrattualmente, non utilizza più il termine dei consumi – parte integrante dell’audit –
“possono” inteso quale “facoltà di fare secondo dovrà essere effettuata sulla base dei consumi
la propria volontà”, bensì utilizza l’indicativo storici degli anni precedenti, c.d. Baseline, che
presente “sono” ad indicare l’inesistenza di diventa, pertanto, il benchmark utilizzato per
alternative, quindi, un obbligo. confrontare e identificare i risparmi conseguiti
nell’ambito degli interventi di efficientamento
Tuttavia, a ben vedere il D.lgs. n. 102/2014, [10. Ntplusentilocaliedilizia del 23/09/2020]
in attuazione alla Direttiva 2012/27/EU, nel
definire il contratto di prestazione energetica La verifica costante dei risparmi conseguiti,
già affermava, tra l’altro, che “gli investimenti mediante la previsione di un adeguato
(lavori, forniture o servizi) realizzati sono protocollo di misura e verifica che garantisca
pagati (…)” e non “possono essere pagati il costante monitoraggio del raggiungimento
(…)” come previsto dal D.L. 76/2020. degli obiettivi di prestazione energetica
contrattualmente previsti e, quindi,
Verosimilmente, il legislatore delegato ha l’adempimento dell’obbligo contrattuale legato
ripreso il dettato della Direttiva 2012/27/EU, alla misurazione dell’effettiva performance
recepita dal D.lgs. n. 102/2014, in osservanza erogata dall’operatore economico, è uno degli
alla delega di cui all’art. 1, commi 1 della elementi strategici per il corretto funzionamento
Legge delega n. 78/2022 in base alla quale di un contratto EPC.
il nuovo Codice doveva essere “adeguato”,
tra l’altro, “al diritto europeo” e adottato nel Il Legislatore, in entrambi i casi, ha ritenuto
rispetto di principi e criteri direttivi, fra cui, utile ricordare alle parti contrattuali la necessità
“perseguire gli obiettivi di stretta aderenza di monitorare l’esecuzione del contratto,
alle direttive europee, mediante l’introduzione riferendosi esplicitamente alle “apposite
o il mantenimento di livelli di regolazione piattaforme informatiche adibite alla raccolta,
corrispondenti a quelli minimi richiesti l’organizzazione, la gestione, l’elaborazione,
dalle direttive stesse (…)” [9. Elaborazione la valutazione e il monitoraggio dei consumi
personale] energetici”, anche al fine di conservare efficienza
nella conduzione del progetto e mantenere i
Le similitudini, invece, si riscontrano sul piano rischi trasferiti in capo all’operatore economico.
operativo e, più specificatamente nell’audit [11. Vademecum D.I.P.E. Maggio 2022]
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