Page 60 - MediAppalti, Anno XI - N. 8
P. 60
Mediappalti Pareri & Sentenze
TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 19/10/2021, n. 880
Esperienza pregressa e richiesta di servizi uguali piuttosto che analoghi
“... secondo condivisibili principi giurisprudenziali (da ultimo, Consiglio di Stato sez. V, 31/03/2021, n.2710),
“Ai fini della configurazione del requisito dell’esperienza pregressa, la richiesta di avere svolto servizi
uguali, piuttosto che analoghi, rientra nell’ampia discrezionalità della quale godono le stazioni appaltanti
nell’individuazione dei requisiti speciali di partecipazione purché “attinenti e proporzionati all’oggetto
dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti,
nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione” ( art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016).”
Consiglio di Stato, Sez. V, 18/10/2021, n. 6955
Il ricorso alla proroga tecnica costituisce un’ipotesi del tutto eccezionale
“La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito al riguardo – anche nella vigenza del precedente
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del
2006 – che, nell’ambito dei contratti pubblici, “il ricorso alla proroga tecnica costituisce un’ipotesi del tutto
eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali” (cfr.,
inter multis, Cons. Stato, V, 23 settembre 2019, n. 6326; 17 gennaio 2018, n. 274; III, 3 aprile 2017, n.
1521; V, 11 maggio 2009, n. 2882, che pone in risalto anche la necessità che le ragioni eccezionali della
proroga siano “obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione”).”
Consiglio di Stato, Sez. V, 18/10/2021, n. 6957
Le problematiche sottese al riassorbimento del personale del gestore uscente ed alle modalità di
organizzazione del servizio da rendere investono direttamente i poteri e le facoltà dell’imprenditore
““è infatti evidente che, se per mantenere in equilibrio economico l’esecuzione di un servizio di durata
triennale l’operatore è costretto a ricorrere all’assunzione di unità di personale fruenti agevolazioni
contributive per lo stesso triennio, non vi può essere spazio per il riassorbimento di personale del gestore
uscente, se non a condizione che detto riassorbimento consenta il godimento di analoghe agevolazioni”, per
poi concludere (punto 19.10) che “se, dunque, si vuole assegnare al progetto di riassorbimento presentato
da <….> ed alla disponibilità ivi dichiarata un qualche effetto negoziale, non può che discenderne
l’inconciliabilità del progetto con le giustificazioni fornite il 3.07.2020 e con gli ulteriori chiarimento del
8.09.2020 laddove l’operatore economico ha giustificato la sostenibilità complessiva dell’offerta alla luce
dell’intenzione di avvalersi per lo svolgimento del servizio di otto unità di personale di nuova assunzione
fruenti di agevolazioni contributive per circa €. <… …..>. .... le problematiche sottese al riassorbimento del
personale del gestore uscente ed alle modalità di organizzazione del servizio da rendere (con particolare
riferimento all’utilizzo di personale in full time o in part time) investono direttamente i poteri e le facoltà
dell’imprenditore, così che la valutazione che di esse ha fatto la stazione appaltante (anche nel considerare
esaustive o adeguate le giustificazioni formulate dall’aggiudicatario) può essere sindacata, come ha
ribadito costantemente la giurisprudenza, solo allorquando sia affetta da manifesta illogicità, arbitrarietà,
irragionevolezza o da travisamento di fatti, mentre la mera opinabilità della valutazione non è causa di
illegittimità.””
60