Page 60 - MediAppalti, Anno XI - N. 8
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Mediappalti                                                                    Pareri & Sentenze






                 TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 19/10/2021, n. 880

                 Esperienza pregressa e richiesta di servizi uguali piuttosto che analoghi

                 “... secondo condivisibili principi giurisprudenziali (da ultimo, Consiglio di Stato sez. V, 31/03/2021, n.2710),
                 “Ai  fini  della  configurazione  del  requisito  dell’esperienza  pregressa,  la  richiesta  di  avere  svolto  servizi
                 uguali, piuttosto che analoghi, rientra nell’ampia discrezionalità della quale godono le stazioni appaltanti
                 nell’individuazione  dei  requisiti  speciali  di  partecipazione  purché  “attinenti  e  proporzionati  all’oggetto
                 dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti,
                 nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione” ( art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016).”





                 Consiglio di Stato, Sez. V, 18/10/2021, n. 6955

                 Il ricorso alla proroga tecnica costituisce un’ipotesi del tutto eccezionale

                 “La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito al riguardo – anche nella vigenza del precedente
                 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del
                 2006 – che, nell’ambito dei contratti pubblici, “il ricorso alla proroga tecnica costituisce un’ipotesi del tutto
                 eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali” (cfr.,
                 inter multis, Cons. Stato, V, 23 settembre 2019, n. 6326; 17 gennaio 2018, n. 274; III, 3 aprile 2017, n.
                 1521; V, 11 maggio 2009, n. 2882, che pone in risalto anche la necessità che le ragioni eccezionali della
                 proroga siano “obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione”).”




                 Consiglio di Stato, Sez. V, 18/10/2021, n. 6957


                 Le  problematiche  sottese  al  riassorbimento  del  personale  del  gestore  uscente  ed  alle  modalità  di
                 organizzazione del servizio da rendere investono direttamente i poteri e le facoltà dell’imprenditore

                 ““è infatti evidente che, se per mantenere in equilibrio economico l’esecuzione di un servizio di durata
                 triennale  l’operatore  è  costretto  a  ricorrere  all’assunzione  di  unità  di  personale  fruenti  agevolazioni
                 contributive per lo stesso triennio, non vi può essere spazio per il riassorbimento di personale del gestore
                 uscente, se non a condizione che detto riassorbimento consenta il godimento di analoghe agevolazioni”, per
                 poi concludere (punto 19.10) che “se, dunque, si vuole assegnare al progetto di riassorbimento presentato
                 da  <….>  ed  alla  disponibilità  ivi  dichiarata  un  qualche  effetto  negoziale,  non  può  che  discenderne
                 l’inconciliabilità del progetto con le giustificazioni fornite il 3.07.2020 e con gli ulteriori chiarimento del
                 8.09.2020 laddove l’operatore economico ha giustificato la sostenibilità complessiva dell’offerta alla luce
                 dell’intenzione di avvalersi per lo svolgimento del servizio di otto unità di personale di nuova assunzione
                 fruenti di agevolazioni contributive per circa €. <… …..>. .... le problematiche sottese al riassorbimento del
                 personale del gestore uscente ed alle modalità di organizzazione del servizio da rendere (con particolare
                 riferimento all’utilizzo di personale in full time o in part time) investono direttamente i poteri e le facoltà
                 dell’imprenditore, così che la valutazione che di esse ha fatto la stazione appaltante (anche nel considerare
                 esaustive  o  adeguate  le  giustificazioni  formulate  dall’aggiudicatario)  può  essere  sindacata,  come  ha
                 ribadito costantemente la giurisprudenza, solo allorquando sia affetta da manifesta illogicità, arbitrarietà,
                 irragionevolezza o da travisamento di fatti, mentre la mera opinabilità della valutazione non è causa di
                 illegittimità.””




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