Page 62 - MediAppalti, Anno XI - N. 8
P. 62
Mediappalti Pareri & Sentenze
esigui ed inidonei a comprovare l’affidabilità del concorrente. Per ipotesi, infatti, basterebbe la costituzione
dell’impresa concorrente una settimana prima e la produzione di fatturato di poche centinaia di euro
relativo a tal periodo, che riparametrato, consentirebbe la partecipazione.”
TAR Trento, 12/10/2021, n. 156
Gara telematica: presentazione dell’offerta tramite il portale
“Non merita favorevole apprezzamento il primo motivo, con il quale la ricorrente si duole del malfunzionamento
del sistema imputabile alla Stazione Appaltante e che l’avrebbe indotta ad indirizzare a quest’ultima la
PEC recante in allegato il documento di sintesi dell’offerta. ... In definitiva la PEC che ha determinato
l’esclusione non trova - per così dire - giustificazione alcuna, non essendo imputabili alla Comunità
neppure eventuali allungamenti dei tempi occorrenti per il completamento delle operazioni conseguenti a
momentanea congestione del traffico in prossimità della scadenza del termine di presentazione delle offerte
... L’Amministrazione ha in definitiva tenuto conto dell’esigenza di garantire la par condicio dei partecipanti
al cui presidio sono preordinate le citate disposizioni del disciplinare che impongono tassativamente
l’inoltro dell’offerta esclusivamente tramite il portale, nonché l’esclusione dalla gara per il concorrente che
non osserva il principio di segretezza dell’offerta economica, con riguardo dunque a disposizioni della lex
specialis rimaste inoppugnate e che risultano palesemente e insanabilmente violate nel caso di specie.”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 448 del 9 giugno 2021
PREC 119/2021/L
“La deroga temporanea introdotta dal d.l. n. 76/2020 riguardante il numero minimo di offerte ammesse
(ridotto a cinque) necessario per fare scattare (in presenza delle rimanenti condizioni) l’obbligo di esclusione
automatica ha natura imperativa e pertanto sostituisce di diritto la clausola del bando difforme”
“… l’Autorità ha già avuto occasione di osservare che la deroga apportata al comma 8 dell’art. 97 del d.lgs.
n. 50/2016 dall’art. 1, comma 3, terzo periodo, d.l. n. 76/2020 va interpretata alla luce della necessaria
compatibilità della normativa nazionale con quella eurounitaria, per cui essa deve ritenersi circoscritta alla
deroga espressa del numero minimo di offerte ammesse (che passa da dieci a cinque), dovendosi per il resto
ritenere applicabile la disciplina dettata dall’art. 97, comma 8, ivi compresa la necessità di rendere nota
l’insorgenza dell’obbligo di procedere all’esclusione automatica a fronte del carattere non transfrontaliero
dell’appalto (Parere di precontenzioso n. 797 del 14 ottobre 2020 e Parere di Precontenzioso n. 838 del
21 ottobre 2020). Ciò in quanto, l’obbligo di procedere all’esclusione automatica (introdotto dal d.l. n.
32/2019, il c.d. “Sbloccacantieri”) sorge in presenza delle condizioni previste dalla norma (valore sotto
soglia, criterio del minor prezzo, carattere non transfrontaliero dell’appalto e numero minimo di offerte
ammesse) e che il legislatore richiede che la stazione renda noto ai potenziali partecipanti l’insorgenza
dell’obbligo stesso (ovvero che procederà all’esclusione automatica), a fronte della sussistenza di dette
condizioni;”
62