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Pareri & Sentenze Mediappalti
TAR Lazio, Sez. I, 18/10/2021, n. 10659
Le condotte rilevanti ai fini dell’irrogazione delle sanzioni da parte dell’ANAC
“… ai fini dell’irrogazione delle sanzioni devono ritenersi rilevanti esclusivamente le condotte espressamente
previste dalla norma, ovvero l’omissione di informazioni richieste e le false dichiarazioni. In tal senso
è stato evidenziato dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (…) che di tale disposizione
deve essere prescelta un’interpretazione restrittiva, in quanto la segnalazione comporta l’apertura di un
procedimento finalizzato all’applicazione della misura interdittiva dalla partecipazione alle pubbliche gare,
con effetti general-preventivi pregiudizievoli anche più di quelli prodotti da una sanzione vera e propria
(Cons. Stato, sez. V, 20.1.2021, n. 630; Cons. Stato, V, 23 luglio 2018, n. 4427)”.
Nel caso in esame, la dichiarazione resa dalla ricorrente ai fini della partecipazione alla gara conteneva
certamente una omissione, relativa alla presenza di una annotazione interdittiva nel Casellario per una
precedente esclusione da una gara, che costituiva una informazione potenzialmente rilevante per la
formazione in capo alla stazione appaltante di una decisione consapevole circa il possesso dei requisiti
di partecipazione, avuto riguardo alla presenza di circostanze pregresse valutabili quale “grave illecito
professionale”.
Tuttavia, tale omissione non integra anche il presupposto del “mendacio” richiesto dalla norma, che consente
all’Anac di irrogare sanzioni, presupposto che si configura, secondo l’Adunanza Plenaria n. 16/2020, solo
nel caso di dichiarazioni “obiettivamente false, senza alcun margine di opinabilità”. Nella fattispecie, infatti,
la ricorrente ha taciuto l’esistenza di circostanze pregresse che la stazione appaltante può reputare in
grado di incidere negativamente sulla sua affidabilità ma non ha anche reso una dichiarazione falsa. Di
conseguenza, aderendo all’interpretazione restrittiva della disposizione, non poteva essere applicata la
fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 213 comma 13 del d.lgs. 50/2016.”
TAR Emilia Romagna, 11/10/2021, Sez. I, n. 834
Sui limiti alla riparametrazione dei requisiti di capacità tecnica per le imprese neocostituite
“… il Consiglio di Stato nel richiamato precedente ha fatto proprie le argomentazioni sostenute dall’Anac,
la quale, in ragione del principio generale del “favor partecipationis” e della tutela della concorrenza, ha
affermato per le imprese di recente costituzione che “il calcolo per la verifica del possesso dei requisiti
indicati nel bando va effettuato sugli anni di effettiva esistenza dell’impresa e i bilanci e la documentazione
da presentare sono da riferirsi agli anni di effettiva operativa della stessa” (cfr. deliberazioni ANAC 20
dicembre 2017, n. 1349; 23 maggio 2018, n. 473 e 14 giugno 2017, n. 671). … Ai sensi dell’art. 83 c.
2 d.lgs. 50/2016 i requisiti e le capacità economico finanziarie e tecnico professionali “sono attinenti e
proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero
di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione”. Il successivo comma 8 onere
la stazione appaltante di indicare le condizioni di partecipazione richieste.
Mette conto richiamare anche il considerando 4 della Direttiva 2014/23/UE in tema di “favor” per la
partecipazione alle procedure di affidamento dei pubblici appalti delle c.d. PMI ovvero delle piccole e medie
imprese quali l’odierna controinteressata.
La riparametrazione dei suindicati requisiti, di contro, per quanto sicuramente finalizzata al “favor
partecipationis”, non trova specifica previsione nel nostro ordinamento in alcuna norma, si che la lex
specialis appare la naturale “sedes materiae”.
In assenza, infatti, di specifiche disposizioni limitative da parte del bando di gara, la riparametrazione
dei requisiti di capacità tecnica per le imprese neo costituite può favorire condotte elusive e condurre ad
esiti del tutto inaccettabili, quali la partecipazione alla gara di operatori economici costituitisi pochi giorni
prima rispetto al termine di scadenza di presentazione delle offerte ed in possesso di requisiti del tutto
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