Page 61 - MediAppalti, Anno XI - N. 8
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 TAR Lazio, Sez. I, 18/10/2021, n. 10659

                 Le condotte rilevanti ai fini dell’irrogazione delle sanzioni da parte dell’ANAC

                 “… ai fini dell’irrogazione delle sanzioni devono ritenersi rilevanti esclusivamente le condotte espressamente
                 previste  dalla  norma,  ovvero  l’omissione  di  informazioni  richieste  e  le  false  dichiarazioni.  In  tal  senso
                 è  stato  evidenziato  dalla  più  recente  giurisprudenza  del  Consiglio  di  Stato  (…)  che  di  tale  disposizione
                 deve essere prescelta un’interpretazione restrittiva, in quanto la segnalazione comporta l’apertura di un
                 procedimento finalizzato all’applicazione della misura interdittiva dalla partecipazione alle pubbliche gare,
                 con effetti general-preventivi pregiudizievoli anche più di quelli prodotti da una sanzione vera e propria
                 (Cons. Stato, sez. V, 20.1.2021, n. 630; Cons. Stato, V, 23 luglio 2018, n. 4427)”.
                 Nel caso in esame, la dichiarazione resa dalla ricorrente ai fini della partecipazione alla gara conteneva
                 certamente una omissione, relativa alla presenza di una annotazione interdittiva nel Casellario per una
                 precedente  esclusione  da  una  gara,  che  costituiva  una  informazione  potenzialmente  rilevante  per  la
                 formazione in capo alla stazione appaltante di una decisione consapevole circa il possesso dei requisiti
                 di  partecipazione,  avuto  riguardo  alla  presenza  di  circostanze  pregresse  valutabili  quale  “grave  illecito
                 professionale”.
                 Tuttavia, tale omissione non integra anche il presupposto del “mendacio” richiesto dalla norma, che consente
                 all’Anac di irrogare sanzioni, presupposto che si configura, secondo l’Adunanza Plenaria n. 16/2020, solo
                 nel caso di dichiarazioni “obiettivamente false, senza alcun margine di opinabilità”. Nella fattispecie, infatti,
                 la  ricorrente  ha  taciuto  l’esistenza  di circostanze  pregresse  che  la  stazione  appaltante  può  reputare  in
                 grado di incidere negativamente sulla sua affidabilità ma non ha anche reso una dichiarazione falsa. Di
                 conseguenza,  aderendo  all’interpretazione  restrittiva  della  disposizione, non  poteva  essere  applicata  la
                 fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 213 comma 13 del d.lgs. 50/2016.”




                 TAR Emilia Romagna, 11/10/2021, Sez. I, n. 834


                 Sui limiti alla riparametrazione dei requisiti di capacità tecnica per le imprese neocostituite

                 “… il Consiglio di Stato nel richiamato precedente ha fatto proprie le argomentazioni sostenute dall’Anac,
                 la quale, in ragione del principio generale del “favor partecipationis” e della tutela della concorrenza, ha
                 affermato per le imprese di recente costituzione che “il calcolo per la verifica del possesso dei requisiti
                 indicati nel bando va effettuato sugli anni di effettiva esistenza dell’impresa e i bilanci e la documentazione
                 da  presentare  sono  da  riferirsi  agli  anni  di  effettiva  operativa  della  stessa”  (cfr.  deliberazioni  ANAC  20
                 dicembre 2017, n. 1349; 23 maggio 2018, n. 473 e 14 giugno 2017, n. 671). … Ai sensi dell’art. 83 c.
                 2 d.lgs. 50/2016 i requisiti e le capacità economico finanziarie e tecnico professionali “sono attinenti e
                 proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero
                 di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione”. Il successivo comma 8 onere
                 la stazione appaltante di indicare le condizioni di partecipazione richieste.
                 Mette  conto  richiamare  anche  il  considerando  4  della  Direttiva  2014/23/UE  in  tema  di  “favor”  per  la
                 partecipazione alle procedure di affidamento dei pubblici appalti delle c.d. PMI ovvero delle piccole e medie
                 imprese quali l’odierna controinteressata.
                 La  riparametrazione  dei  suindicati  requisiti,  di  contro,  per  quanto  sicuramente  finalizzata  al  “favor
                 partecipationis”,  non  trova  specifica  previsione  nel  nostro  ordinamento  in  alcuna  norma,  si  che  la  lex
                 specialis appare la naturale “sedes materiae”.
                 In  assenza,  infatti,  di  specifiche  disposizioni  limitative  da  parte  del  bando  di  gara,  la  riparametrazione
                 dei requisiti di capacità tecnica per le imprese neo costituite può favorire condotte elusive e condurre ad
                 esiti del tutto inaccettabili, quali la partecipazione alla gara di operatori economici costituitisi pochi giorni
                 prima rispetto al termine di scadenza di presentazione delle offerte ed in possesso di requisiti del tutto

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