Page 65 - MediAppalti, Anno XI - N. 8
P. 65
A. D. R. Mediappalti
3 Gli incentivi tecnici devono tener 5 La consorziata esecutrice del
Consorzio stabile deve possedere i
conto anche delle eventuali opzioni
di proroga e rinnovo dei contratti?
requisiti di qualificazione richiesti?
Nel parere n. 472/2019 il Ministero delle Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2588 del
Infrastrutture ha puntualizzato che «l’incentivo 29/03/2021, ha affermato che la disposizione di
ai sensi del comma 2 dell’art. 113 deve essere cui all’art. 47 del d.lgs. 50/16 come modificato
calcolato sull’importo posto a base di gara, dal decreto sblocca cantieri, deve essere letta
eventualmente aumentato degli importi previsti in combinato disposto con la regola del cumulo
dalle opzioni (rinnovi o proroghe). Ovviamente, alla rinfusa, non potendo desumersi che il singolo
la liquidazione aumentata degli importi relativi consorziato, indicato in gara come esecutore
alle proroghe o rinnovi sarà consentita solo ove dell’appalto, debba essere a sua volta in possesso
verrà attivata una delle predette opzioni», purchè dei requisiti di partecipazione. In questo senso
prevista espressamente negli atti di gara. Tale verrebbero svuotate la finalità pro concorrenziali
affermazione trova giustificazione nell’attività del dell’istituto del consorzio stabile, oltre che il suo
direttore dell’esecuzione che negli appalti di servizi stesso fondamento causale, enunciato dall’art. 45,
soprattutto, prosegue anche oltre la scadenza comma 2, lett. c), del Codice dei contratti pubblici,
naturale del contratto. Si precisa, altresì, che ai fini ed incentrato sullo stabile apporto di capacità e
dell’erogazione dell’incentivo, così come previsto mezzi aziendali in una «comune struttura di
nelle linee guide Anac n. 4, e come confermato impresa» deputata ad operare nel settore dei
dalla Corte dei Conti, è imprescindibile la nomina contratti pubblici, e ad essere l’unica controparte
di un direttore dell’esecuzione, distinto dal Rup. delle stazioni appaltanti.
4 E’ legittimo attribuire all’offerta 6 Nel nostro ordinamento è ammesso
90
tecnica
punti
a
e
quella
l’avvalimento premiale?
economica 10?
Ai sensi dell’art. 95 comma 10-bis del codice L’avvalimento premiale, ossia il prestito di requisiti
dei contratti pubblici “La stazione appaltante, finalizzato a ottenere un punteggio maggiore
al fine di assicurare l’effettiva individuazione nella valutazione dell’offerta tecnica presentata.
del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli L’avvalimento c.d. premiale è ammesso quando
elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri un operatore privo dei requisiti di partecipazione,
tali da garantire un confronto concorrenziale inserisca nell’offerta tecnica l’apporto operativo
effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione dell’impresa ausiliaria, costituito da mezzi,
appaltante stabilisce un tetto massimo per il attrezzature, risorse e personale messi a
punteggio economico entro il limite del 30 per disposizione da quest’ultima. Ciò che non è
cento”. Dunque, la normativa in tema di offerta mai ammesso, viceversa, è l’abuso di un tale
economicamente più vantaggiosa è volta ad meccanismo, abuso rinvenibile tutte le volte in cui
assicurare la sicura preponderanza degli elementi l’operatore, pur avendo mezzi e requisiti, ricorre
tecnici dell’offerta, tanto è vero che fissa soltanto all’istituto al solo fine di ottenere una maggior
il limite massimo del 30% per l’offerta economica, valorizzazione della propria proposta negoziale
ma non per quella tecnica. La ponderazione (Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n.
operata dall’amministrazione costituisce il frutto 2526 del 25.3.2021).
di una valutazione ampiamente discrezionale
pertanto, la scelta di attribuire 90 punti all’offerta
tecnica appare immune da censure di manifesta
illogicità o irragionevolezza. (TAR Genova,
17.02.2020 n. 125)
65