Page 79 - MediAppalti, Anno XI - N. 5
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Sentenza esecutiva e decreto ingiuntivo per mancato
               pagamento e rapporti rispetto al debito fuori bilancio











                   2.  La considerazione istruttoria del problema posto


               Il  collegio  ricostruisce  la  questione  posta  evidenziando  che  il  problema  principale  non  è  tanto  il
               riconoscimento del debito fuori bilancio quanto, caso mai, la gestione del “ritardo della amministrazione
               nel riconoscimento del debito scaturente da sentenza, e le modalità della contabilizzazione dell’aggravio
               derivante”.


               Aggravio, evidentemente, determinato dalle ulteriori spese legali e quelle delle procedure esecutive.
               IN disparte, poi, segnala il collegio la questione della potenziale “responsabilità erariale derivanti dal
               ritardo e/o omissione dell’ente”. Non a caso, e già si anticipa, la delibera (e quindi la richiesta) è stata
               trasmessa alla procura della Corte per potenziali danni erariali.


               In ogni caso la questione è se il decreto ingiuntivo possa o meno essere equiparato alla sentenza di
               condanna. Formalmente i “debiti” paiono avere una diversa fonte, il primo in una sentenza, il secondo
               in un titolo esecutivo.

               Ma  il  collegio  precisa  che  “la  dizione  sentenze  esecutive  (…)  ricomprende  anche  titoli  che,  pur
               non  assumendo  la forma  di sentenza,  abbiano comunque  l’attitudine  ad essere  eseguiti
               coattivamente  (vedasi,  al  riguardo,  Sezione  controllo  Campania  nr.  384  del  2011  in  tema  di
               equiparazione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo alla sentenza esecutiva)”.

               E tra i numero provvedimenti di condanna devono essere annoverati (nel caso in cui non si tratti
               di sentenze) e costituiscono titoli esecutivi, idonei a fondare una esecuzione forza “a mero titolo
               esemplificativo,  (…):  l’ordinanza  emessa  da  giudice  istruttore  ai  sensi  dell’art.  186  quater  c.p.c.;
               l’ordinanza emessa dal giudice del lavoro ex art. 423 c.p.c.; il dispositivo di condanna emesso dal
               giudice del lavoro, ex art. 431, comma 2, c.p.c.; il decreto di liquidazione delle somme dovute a
               favore del CTU, ex art. 168 del d.P.R. nr. 115 del 2002; il decreto ingiuntivo provvisoriamente
               esecutivo”.



                   3.  Conclusione

               Pur  non  senza  dubbi,  la    sezione  conclude,  risponde  al  quesito,  affermando  che  tra  sentenza
               esecutiva e decreto vi è una distinzione sostanziale visto che il debito trae origine da un differente
               provvedimento esecutivo ma stante la declaratoria dell’articolo 194 del  decreto legislativo 267/2000
               – che individua una serie di casi tipici non estesa – afferma che “le maggiori somme sborsate a
               seguito di pignoramento presso terzi vanno ricomprese nella lett. a) (sentenze esecutive) dell’art.
               194 del TUEL”. Come detto, ravvisando nella questione posta un potenziale danno erariale, la sezione
               ha trasmesso la deliberazione alla procura.







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