Page 79 - MediAppalti, Anno XI - N. 5
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Sentenza esecutiva e decreto ingiuntivo per mancato
pagamento e rapporti rispetto al debito fuori bilancio
2. La considerazione istruttoria del problema posto
Il collegio ricostruisce la questione posta evidenziando che il problema principale non è tanto il
riconoscimento del debito fuori bilancio quanto, caso mai, la gestione del “ritardo della amministrazione
nel riconoscimento del debito scaturente da sentenza, e le modalità della contabilizzazione dell’aggravio
derivante”.
Aggravio, evidentemente, determinato dalle ulteriori spese legali e quelle delle procedure esecutive.
IN disparte, poi, segnala il collegio la questione della potenziale “responsabilità erariale derivanti dal
ritardo e/o omissione dell’ente”. Non a caso, e già si anticipa, la delibera (e quindi la richiesta) è stata
trasmessa alla procura della Corte per potenziali danni erariali.
In ogni caso la questione è se il decreto ingiuntivo possa o meno essere equiparato alla sentenza di
condanna. Formalmente i “debiti” paiono avere una diversa fonte, il primo in una sentenza, il secondo
in un titolo esecutivo.
Ma il collegio precisa che “la dizione sentenze esecutive (…) ricomprende anche titoli che, pur
non assumendo la forma di sentenza, abbiano comunque l’attitudine ad essere eseguiti
coattivamente (vedasi, al riguardo, Sezione controllo Campania nr. 384 del 2011 in tema di
equiparazione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo alla sentenza esecutiva)”.
E tra i numero provvedimenti di condanna devono essere annoverati (nel caso in cui non si tratti
di sentenze) e costituiscono titoli esecutivi, idonei a fondare una esecuzione forza “a mero titolo
esemplificativo, (…): l’ordinanza emessa da giudice istruttore ai sensi dell’art. 186 quater c.p.c.;
l’ordinanza emessa dal giudice del lavoro ex art. 423 c.p.c.; il dispositivo di condanna emesso dal
giudice del lavoro, ex art. 431, comma 2, c.p.c.; il decreto di liquidazione delle somme dovute a
favore del CTU, ex art. 168 del d.P.R. nr. 115 del 2002; il decreto ingiuntivo provvisoriamente
esecutivo”.
3. Conclusione
Pur non senza dubbi, la sezione conclude, risponde al quesito, affermando che tra sentenza
esecutiva e decreto vi è una distinzione sostanziale visto che il debito trae origine da un differente
provvedimento esecutivo ma stante la declaratoria dell’articolo 194 del decreto legislativo 267/2000
– che individua una serie di casi tipici non estesa – afferma che “le maggiori somme sborsate a
seguito di pignoramento presso terzi vanno ricomprese nella lett. a) (sentenze esecutive) dell’art.
194 del TUEL”. Come detto, ravvisando nella questione posta un potenziale danno erariale, la sezione
ha trasmesso la deliberazione alla procura.
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