Page 82 - MediAppalti, Anno XI - N. 5
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Sono ammissibili gli incentivi nel caso di affidamento diretto
del servizio disposto con ordinanze sindacali?
controllo regionale per il Veneto che ha precisato che “è incontrovertibile che gli incentivi per funzioni
tecniche possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori,
servizi o forniture che, secondo la legge, comprese le direttive ANAC…omissis…. o il regolamento
dell’ente, siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa e, relativamente
agli appalti relativi a servizi e forniture, la disciplina sui predetti incentivi si applica solo “nel caso in
cui è nominato il direttore dell’esecuzione …. omissis… In mancanza di una procedura di gara l’art.
113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 non prevede l’accantonamento delle risorse
e, conseguentemente, la relativa distribuzione…omissis…. Le predette circostanze, all’evidenza,
non ricorrono per i casi in cui il codice prevede la possibilità di affidamento diretto” (cfr. Sezione
regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 301/2019/PAR)»; «la gara e/o la procedura
comparativa che nell’art. 113 cit. costituisce il presupposto necessario, invalicabile ed inderogabile
per il riconoscimento degli incentivi tecnici, evoca ontologicamente lo svolgimento preliminare delle
indagini di mercato per la predisposizione dello schema di contratto e la comparazione concorrenziale
tra più soluzioni negoziali le quali vincolano il soggetto committente alla valutazione comparativa
tra le diverse offerte da confrontare secondo i canoni della economicità, dell’efficacia, dell’efficienza
contrattuale, recepiti in parametri trasposti preventivamente in un capitolato tecnico, a contenuto più
o meno complesso, secondo la diversa tipologia ed il diverso oggetto del contratto da affidare» (sez.
reg. contr. Veneto, deliberazione n. 121/2020/PAR, cit.).
2. La rilevanza della gara
L’esperimento di una procedura comparativa, si è ritenuto, “alla luce del tenore letterale dell’art.
113, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 (che riferisce il fondo all’importo “posto a base di gara”)”,
costituisce pertanto un presupposto necessario per il riconoscimento degli incentivi tecnici, nella forma,
“quantomeno, dello svolgimento di indagini di mercato e della comparazione concorrenziale tra
più soluzioni negoziali che vincolano il committente alla valutazione tra le diverse offerte secondo
canoni predeterminati, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia e oggetto
del contratto da affidare (cfr. Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, deliberazione n.
33/2020/PAR; in termini, SRC Veneto, deliberazione n. 121/2020/PAR)”.
Si deve innestare, in pratica, o meglio il RUP deve innestare un meccanismo, magari semplice, ma di
reale competizione. Da tener conto, per completezza, di quanto evidenziato dalla sezione della Corte
dei Conti del Veneto (deliberazione n. 121/2020) in cui si è suggerito di evitare una articolazione/
strutturazione artificiosa della procedura, preferendola ai procedimenti semplificati suggeriti dal DL
76/2020, al solo fine di acquisire l’incentivo per funzioni tecniche.
In ogni caso, prosegue la deliberazione, le procedure non comparative (come, per esempio, i lavori
in amministrazione diretta), non sono state ritenute idonee ai fini del riconoscimento degli incentivi
tecnici (ex multis, SRC Campania, deliberazione n. 14/2021/PAR; SRC Toscana, deliberazione n.
186/2017/PAR; SRC Marche, deliberazione n. 28/2018/PAR; SRC Lazio, deliberazione n. 60/2020/
PAR).
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