Page 76 - MediAppalti, Anno XI - N. 5
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                            La natura giuridica dei componenti del collegio
                                                                          tecnico consultivo ex DL 76/2020











                   1.  I divieti di incarico al personale in quiescenza


               Per introdurre l’argomento la sezione evidenzia lo stato della normativa in tema di incarichi a soggetti
               in quiescenza.
               Il  quesito,  in  particolare,  si  segnala,  verte  sull’ambito  di  operatività  degli  incarichi  retribuitivi  “di
               cui all’art. 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella
               L. n. 135/2012, successivamente novellato dall’art. 6, comma 1 del D.L. n. 90/2014, convertito,
               con modificazioni, nella L. n. 114/2014 e, di seguito, riformulato dall’art. 17, comma 3 della L. n.
               124/2015”.
               Detta disposizione, prevede espressamente “il divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo
               1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2011 (nda compresi i comuni evidentemente,), alle
               pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e
               alle autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per 8 le società e la borsa (Consob),
               di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici
               collocati in quiescenza”.

               La proibizione, prosegue il collegio, riguarda anche agli incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in
               organi di governo delle predette amministrazioni e degli enti e società da esse controllati.
               Il  quadro  normativo  quindi,  delinea  una  sorta  di  impedimento  generalizzato  del  conferimento  di
               incarichi a soggetti in quiescenza, “salvo le eccezioni testualmente previste dal disposto normativo
               in commento che reca, altresì, la previsione derogatoria a mente della quale “Gli incarichi, le cariche
               e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli
               incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un
               anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione”.



                   2.  La configurazione giuridica dei membri del collegio


               Ciò premesso, in tema di divieti, appare dirimente si annota in delibera considerare la configurazione
               giuridica dei componenti del collegio consultivo ovvero se questi “rientrino nel novero degli incarichi
               di  studio  o  consulenza,  secondo  le  coordinate  interpretative  delineate  dalla  stessa  magistratura
               contabile ricorrendo, in tal caso, l’applicazione della disciplina limitativa nei confronti dei componenti
               medesimi che dovessero risultare collocati in quiescenza.”


               Con riferimento ad una serie di precedenti, il collegio rammenta che “gli incarichi di studio possono
               essere  individuati  con  riferimento  ai  parametri  indicati  dal  D.  P.  R.  n.  338/1994  che,  all’articolo
               5” che determina il contenuto dell’incarico nello svolgimento di un’attività di studio, nell’interesse
               dell’amministrazione.


               Requisito essenziale, pertanto, per il corretto svolgimento di questo tipo d’incarichi, è la consegna
               di  una  relazione  scritta  finale,  nella  quale  saranno  illustrati  i  risultati  dello  studio  e  le
               soluzioni proposte”;


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