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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
La natura giuridica dei componenti del collegio
tecnico consultivo ex DL 76/2020
1. I divieti di incarico al personale in quiescenza
Per introdurre l’argomento la sezione evidenzia lo stato della normativa in tema di incarichi a soggetti
in quiescenza.
Il quesito, in particolare, si segnala, verte sull’ambito di operatività degli incarichi retribuitivi “di
cui all’art. 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella
L. n. 135/2012, successivamente novellato dall’art. 6, comma 1 del D.L. n. 90/2014, convertito,
con modificazioni, nella L. n. 114/2014 e, di seguito, riformulato dall’art. 17, comma 3 della L. n.
124/2015”.
Detta disposizione, prevede espressamente “il divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2011 (nda compresi i comuni evidentemente,), alle
pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e
alle autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per 8 le società e la borsa (Consob),
di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici
collocati in quiescenza”.
La proibizione, prosegue il collegio, riguarda anche agli incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in
organi di governo delle predette amministrazioni e degli enti e società da esse controllati.
Il quadro normativo quindi, delinea una sorta di impedimento generalizzato del conferimento di
incarichi a soggetti in quiescenza, “salvo le eccezioni testualmente previste dal disposto normativo
in commento che reca, altresì, la previsione derogatoria a mente della quale “Gli incarichi, le cariche
e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli
incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un
anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione”.
2. La configurazione giuridica dei membri del collegio
Ciò premesso, in tema di divieti, appare dirimente si annota in delibera considerare la configurazione
giuridica dei componenti del collegio consultivo ovvero se questi “rientrino nel novero degli incarichi
di studio o consulenza, secondo le coordinate interpretative delineate dalla stessa magistratura
contabile ricorrendo, in tal caso, l’applicazione della disciplina limitativa nei confronti dei componenti
medesimi che dovessero risultare collocati in quiescenza.”
Con riferimento ad una serie di precedenti, il collegio rammenta che “gli incarichi di studio possono
essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D. P. R. n. 338/1994 che, all’articolo
5” che determina il contenuto dell’incarico nello svolgimento di un’attività di studio, nell’interesse
dell’amministrazione.
Requisito essenziale, pertanto, per il corretto svolgimento di questo tipo d’incarichi, è la consegna
di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le
soluzioni proposte”;
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