Page 81 - MediAppalti, Anno XI - N. 5
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Sono ammissibili gli incentivi nel caso di affidamento diretto
               del servizio disposto con ordinanze sindacali?












               Dopo aver ribadito gli elementi essenziali della questione dell’incentivo tecnico ovvero la presenza
               di un regolamento, di criteri di riparto contrattati in delegazione trattante, la previsione nel quadro
               economico, il collegio ribadisce la condizione essenziale per l’erogazione ovvero l’aver espletato una
               gara.
               Ciò puntualizzato, la sezione si cimenta nella riflessione, nel tempo, espressa da altri collegi.
               In particolare, si rammenta in delibera, si è precisato che “solo in presenza di una procedura di gara
               o  in  generale  una  procedura  competitiva  si  può  accantonare  il  fondo  che  viene  successivamente
               ripartito sulla base di un regolamento adottato dalla singola amministrazione. Come ha sintetizzato
               la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Lombardia (Lombardia 185/2017/PAR): “Peraltro,
               al  riguardo,  non  sfugga  nemmeno  come  la  disposizione  presupponga  esplicitamente  –  laddove
               richiede l’accantonamento in un apposito fondo di “risorse finanziarie in misura non superiore al 2
               per cento modulate 10 sull’importo dei lavori posti a base di gara” – che vi sia una “gara”, sia pure
               semplificata”.


               Circostanza, questa, che ha portato altre sezioni ad ammettere l’incentivo nel caso di utilizzo della
               procedura  c.d.  dell’affidamento  diretto  mediato  dal  confronto  tra  preventivi  di  cui  alla  lettera  b)
               comma 2, dell’articolo 36 del Codice (ora norma derogabile). In questo senso, ad esempio, la Corte
               dei Conti, sez. regionale Emilia Romagna con il parere espresso con la deliberazione n. 33/2020.
               Più  in  generale,  si  rammenta  nelle  deliberazioni  in  commento,  il  presupposto  indefettibile  per
               riconoscere l’incentivo è la gara (nel caso di appalti di beni e servizi anche la nomina del DEC prevista
               solo per gli appalti di importo pari o superiori ai 500mila euro o per appalti di cui si certifichi la
               complessità).


               Con altri precedenti (Sezione Lombardia n. 190/2017) si è osservato che “La lettera della legge che,
               nel dettare i criteri per la determinazione del fondo destinato a finanziare gli incentivi, fa espresso
               riferimento all’”importo dei lavori (servizi e forniture) posti a base di gara”, inducendo, pertanto,
               “a  ritenere  incentivabili  le  sole  funzioni  tecniche  svolte  rispetto  a  contratti  affidati  mediante  lo
               svolgimento di una gara”.


               Da ciò l’ovvia conclusione per cui gli incentivi in questione possano essere riconosciuti esclusivamente
               per  le  attività  riferibili  a  contratti  di  lavori,  servizi  o  forniture  che,  secondo  la  legge  (comprese
               le  direttive  ANAC  dalla  stessa  richiamate)  o  il  regolamento  dell’ente,  “siano  state  affidate  previo
               espletamento di una procedura comparativa”.
               Da ciò, al contrario, ne consegue che devono ritenersi escluse ai fini di accantonamento del fondo
               gli “importi di lavori ed altri investimenti attuati con procedure di somma urgenza o ad affidamento
               diretto”.


               Le procedure eccezionali e non competitive non sono escluse, ma sottratte all’incentivazione» (Sez.
               reg. contr. Toscana, deliberazione n. 186/2017/PAR, cit.).
               Queste conclusioni sono state anche ribadite di recente, evidenziandosi che «Le procedure eccezionali
               e non competitive sono sottratte all’incentivazione (cfr. deliberazione n. 186/2017/PAR della Sezione
               regionale di controllo per la Toscana) ed anche gli affidamenti diretti come evidenziato dalla Sezione di

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