Page 81 - MediAppalti, Anno XI - N. 5
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Sono ammissibili gli incentivi nel caso di affidamento diretto
del servizio disposto con ordinanze sindacali?
Dopo aver ribadito gli elementi essenziali della questione dell’incentivo tecnico ovvero la presenza
di un regolamento, di criteri di riparto contrattati in delegazione trattante, la previsione nel quadro
economico, il collegio ribadisce la condizione essenziale per l’erogazione ovvero l’aver espletato una
gara.
Ciò puntualizzato, la sezione si cimenta nella riflessione, nel tempo, espressa da altri collegi.
In particolare, si rammenta in delibera, si è precisato che “solo in presenza di una procedura di gara
o in generale una procedura competitiva si può accantonare il fondo che viene successivamente
ripartito sulla base di un regolamento adottato dalla singola amministrazione. Come ha sintetizzato
la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Lombardia (Lombardia 185/2017/PAR): “Peraltro,
al riguardo, non sfugga nemmeno come la disposizione presupponga esplicitamente – laddove
richiede l’accantonamento in un apposito fondo di “risorse finanziarie in misura non superiore al 2
per cento modulate 10 sull’importo dei lavori posti a base di gara” – che vi sia una “gara”, sia pure
semplificata”.
Circostanza, questa, che ha portato altre sezioni ad ammettere l’incentivo nel caso di utilizzo della
procedura c.d. dell’affidamento diretto mediato dal confronto tra preventivi di cui alla lettera b)
comma 2, dell’articolo 36 del Codice (ora norma derogabile). In questo senso, ad esempio, la Corte
dei Conti, sez. regionale Emilia Romagna con il parere espresso con la deliberazione n. 33/2020.
Più in generale, si rammenta nelle deliberazioni in commento, il presupposto indefettibile per
riconoscere l’incentivo è la gara (nel caso di appalti di beni e servizi anche la nomina del DEC prevista
solo per gli appalti di importo pari o superiori ai 500mila euro o per appalti di cui si certifichi la
complessità).
Con altri precedenti (Sezione Lombardia n. 190/2017) si è osservato che “La lettera della legge che,
nel dettare i criteri per la determinazione del fondo destinato a finanziare gli incentivi, fa espresso
riferimento all’”importo dei lavori (servizi e forniture) posti a base di gara”, inducendo, pertanto,
“a ritenere incentivabili le sole funzioni tecniche svolte rispetto a contratti affidati mediante lo
svolgimento di una gara”.
Da ciò l’ovvia conclusione per cui gli incentivi in questione possano essere riconosciuti esclusivamente
per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge (comprese
le direttive ANAC dalla stessa richiamate) o il regolamento dell’ente, “siano state affidate previo
espletamento di una procedura comparativa”.
Da ciò, al contrario, ne consegue che devono ritenersi escluse ai fini di accantonamento del fondo
gli “importi di lavori ed altri investimenti attuati con procedure di somma urgenza o ad affidamento
diretto”.
Le procedure eccezionali e non competitive non sono escluse, ma sottratte all’incentivazione» (Sez.
reg. contr. Toscana, deliberazione n. 186/2017/PAR, cit.).
Queste conclusioni sono state anche ribadite di recente, evidenziandosi che «Le procedure eccezionali
e non competitive sono sottratte all’incentivazione (cfr. deliberazione n. 186/2017/PAR della Sezione
regionale di controllo per la Toscana) ed anche gli affidamenti diretti come evidenziato dalla Sezione di
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