Page 77 - MediAppalti, Anno XI - N. 5
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
La natura giuridica dei componenti del collegio
tecnico consultivo ex DL 76/2020
Per quanto concerne, invece “le consulenze si sottolinea che queste riguardano “le richieste di pareri
ad esperti”.
Questi tratti essenziali, effettivamente, non sembrano presenti nei componenti del collegio consultivo
e quindi nei correlati incarichi.
3. La funzione del collegio consultivo negli appalti
Con il DL 76/2020 si assiste, sottolinea il collegio, un mutamento di funzioni dell’organo consultivo
obbligatorio negli appalti sopra soglia (per tutto il tempo emergenziale ora esteso al 30 giugno 2023).
In primo luogo, poi, non si tratta più di un mero organo facoltativo (salvo che per il sotto soglia
comunitario) il cui ruolo, in quel caso, ben potrebbe essere configurato come di mera consulenza.
Nelle attuali previsioni, il collegio tecnico esprime delle determinazioni che sono direttamente
vincolanti per il RUP che, qualora se ne discostasse, in caso di contenzioso perso in giudizio risponde.
Ed è proprio l’aspetto della carattere vincolante delle determinazioni che “rappresenta il tratto più
saliente delle caratteristiche che contraddistinguono tale organo, ma, al contempo, il proprium della
frizione rispetto alle indicazioni individuate dalle Sezioni Riunite in sede di controllo, relativamente
agli incarichi rientranti nel genus delle consulenze, con il conseguente non assoggettamento dei
relativi incarichi all’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 9 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95”.
Per rinforzare le riflessioni il collegio rammenta che l’articolo 6 del DL 76/2020 e, quindi, della
legge 120/2020 “prevede la diretta riconduzione della funzione del CCT nell’alveo della funzione
arbitrale (seppure dell’arbitrato irrituale)”.
Ciò accade con il comma 3 della norma richiamata che “attribuisce letteralmente alle determinazioni
del Collegio consultivo tecnico la natura del lodo contrattuale previsto dall’art. 808 ter del
codice di procedura civile, il quale prevede che, con espressa disposizione scritta, le parti possano
stabilire, in deroga a quanto disposto dall’articolo 824 bis c.p.c. in tema di efficacia del lodo, che
la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Confermano siffatta
forma giuridica delle decisioni del CCT i mezzi operativi di cui dispongono i suoi componenti, vincolati
unicamente al principio del contraddittorio tra le parti contrattuali.”
4. Conclusione
In base al ragionamento ed alle varie considerazioni espresse, la sezione – condivisibilmente –
conclude affermando che “gli incarichi conferiti ai componenti del Collegio consultivo tecnico si
collocano in una differente tipologia rispetto agli incarichi di studio o consulenza assoggettati al
disposto legislativo di cui art. 5, comma 9, d. l. n. 95/2012. Questi ultimi non rivestono carattere
obbligatorio e non hanno ex lege valenza negoziale dispositiva, differentemente dagli incarichi
conferiti ai componenti del Collegio consultivo tecnico, i quali, invece, possono assurgere a lodo
arbitrale (arbitrato irrituale) nelle ipotesi di risoluzione delle controversie”.
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