Page 77 - MediAppalti, Anno XI - N. 5
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               La natura giuridica dei componenti del collegio
               tecnico consultivo ex DL 76/2020











               Per quanto concerne, invece “le consulenze si sottolinea che queste riguardano “le richieste di pareri
               ad esperti”.
               Questi tratti essenziali, effettivamente, non sembrano presenti nei componenti del collegio consultivo
               e quindi nei correlati incarichi.

                   3.  La funzione del collegio consultivo negli appalti


               Con il DL 76/2020 si assiste, sottolinea il collegio, un mutamento di funzioni dell’organo consultivo
               obbligatorio negli appalti sopra soglia (per tutto il tempo emergenziale ora esteso al 30 giugno 2023).
               In primo luogo, poi, non si tratta più di un mero organo facoltativo (salvo che per il sotto soglia
               comunitario) il cui ruolo, in quel caso, ben potrebbe essere configurato come di mera consulenza.
               Nelle  attuali  previsioni,  il  collegio  tecnico  esprime  delle  determinazioni  che  sono  direttamente
               vincolanti per il RUP che, qualora se ne discostasse, in caso di contenzioso perso in giudizio risponde.
               Ed è proprio l’aspetto della carattere vincolante delle determinazioni che “rappresenta il tratto più
               saliente delle caratteristiche che contraddistinguono tale organo, ma, al contempo, il proprium della
               frizione rispetto alle indicazioni individuate dalle Sezioni Riunite in sede di controllo, relativamente
               agli  incarichi  rientranti  nel  genus  delle  consulenze,  con  il  conseguente  non  assoggettamento  dei
               relativi incarichi all’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 9 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95”.
               Per  rinforzare  le  riflessioni  il  collegio  rammenta  che  l’articolo  6  del  DL  76/2020  e,  quindi,  della
               legge 120/2020 “prevede la diretta riconduzione della funzione del CCT nell’alveo della funzione
               arbitrale (seppure dell’arbitrato irrituale)”.

               Ciò accade con il comma 3 della norma richiamata che “attribuisce letteralmente alle determinazioni
               del Collegio consultivo tecnico la natura del lodo contrattuale previsto dall’art. 808 ter del
               codice di procedura civile, il quale prevede che, con espressa disposizione scritta, le parti possano
               stabilire, in deroga a quanto disposto dall’articolo 824 bis c.p.c. in tema di efficacia del lodo, che
               la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Confermano siffatta
               forma giuridica delle decisioni del CCT i mezzi operativi di cui dispongono i suoi componenti, vincolati
               unicamente al principio del contraddittorio tra le parti contrattuali.”



                   4.  Conclusione

               In  base  al  ragionamento  ed  alle  varie  considerazioni  espresse,  la  sezione  –  condivisibilmente  –
               conclude  affermando  che  “gli  incarichi  conferiti  ai  componenti  del  Collegio  consultivo  tecnico  si
               collocano in una differente tipologia rispetto agli incarichi di studio o consulenza assoggettati al
               disposto legislativo di cui art. 5, comma 9, d. l. n. 95/2012. Questi ultimi non rivestono carattere
               obbligatorio  e  non  hanno  ex  lege  valenza  negoziale  dispositiva,  differentemente  dagli  incarichi
               conferiti  ai  componenti  del  Collegio  consultivo  tecnico,  i  quali,  invece,  possono  assurgere  a  lodo
               arbitrale (arbitrato irrituale) nelle ipotesi di risoluzione delle controversie”.





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