Page 20 - MediAppalti, Anno XI - N. 5
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Mediappalti Sotto la lente
Con riferimento al subappalto, invece, il Documento 5. Le novità scaturenti dalla recente
di consultazione correttamente rammenta normativa emergenziale
le contorte vicende vissute da tale istituto
nell’ordinamento italiano, peraltro ulteriormente La situazione emergenziale che stiamo vivendo,
modificate successivamente alla pubblicazione del causata dalla pandemia da COVID-19 purtroppo
Documento medesimo. ancora in corso, ha, come è noto, dato vita ad
una normativa in deroga, attualmente valevole
La disposizione dell’articolo 105, comma 2, fino al 30 giugno 2023 in virtù del recente D.L. n.
del Codice, secondo cui il subappalto non può 77/2021 già citato.
superare il 30 per cento dell’importo totale del
contratto, è stata sospesa fino al 31 dicembre 2020 Alla luce delle esigenze di contenimento
dall’articolo 1, comma 18, della legge n. 55/2019, dell’epidemia che hanno imposto, tra l’altro,
di conversione del decreto legge 32/2019. Fino a rigorose misure di distanziamento sociale, il D.L.
tale data, in deroga al citato comma, la novella n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, ha
in esame ha innalzato la previsto di limitare al massimo
quota subappaltabile al 40 la previsione di sopralluoghi
per cento, per consentire In tema di avvalimento, obbligatori nell’ambito delle
alla Commissione Europea l’ANAC ha precisato procedure di gara proprio per
di chiudere sul punto la che, se oggetto evitare occasioni di contatto
procedura di infrazione avviata dell’avvalimento è la tra le persone. In ossequio
contro lo Stato italiano. a tale previsione, anche il
Tuttavia, detto articolo 1 è certificazione di qualità Disciplinare tipo prevede che
stato recentemente abrogato di cui la concorrente il sopralluogo possa essere
dall’art. 49 del decreto legge è priva, occorre che richiesto solo quando lo
31 maggio 2021, n. 77, che l’ausiliaria metta a stesso appaia indispensabile
ha ulteriormente innalzato la disposizione dell’impresa per la predisposizione delle
soglia appaltabile al 50 per concorrente l’intera offerte. Ne deriva che le
cento. organizzazione aziendale, stazioni appaltanti potranno
comprensiva di tutti i prevedere, a pena di esclusione
In realtà, per superare fattori della produzione dalla procedura, l’obbligo
tutti i rilievi sollevati dalla per i potenziali concorrenti di
Corte di giustizia europea e di tutte le risorse che, procedere alla visita dei luoghi,
e dalla Commissione complessivamente nonché alla consultazione
europea andrebbe eliminata considerata, le ha sul posto dei documenti di
qualunque soglia massima consentito di acquisire gara esclusivamente laddove
predeterminata, se è vero la certificazione di detto adempimento sia
come è vero - e come la stessa qualità da mettere a strettamente indispensabile
ANAC ricorda - che la Corte disposizione. in ragione della tipologia, del
di Giustizia UE, nella causa contenuto o della complessità
C-406/14 ha affermato al dell’appalto da affidare. Da ciò
riguardo che <<una clausola deriva anche che, nel caso in
che impone limitazioni al ricorso a subappaltatori cui le stazioni appaltanti intendano prevedere il
per una parte dell’appalto fissata in maniera sopralluogo obbligatorio, devono darne adeguata
astratta in una determinata percentuale motivazione nella documentazione di gara, proprio
dello stesso, a prescindere dalla possibilità in ragione dell’essenzialità della visita ai fini di
di verificare le capacità di eventuali una consapevole e completa predisposizione
subappaltatori e senza menzione alcuna dell’offerta.
del carattere essenziale delle prestazioni di
cui si tratta, è incompatibile con la direttiva Nel Disciplinare tipo è stato recepito anche
2004/18/CE>>. l’ulteriore rinvio dell’entrata in vigore – a questo
punto sempre più dubbia – dell’art. 77 del Codice
in tema di Commissione giudicatrice da scegliersi
dall’Albo dei Commissari istituito presso ANAC.
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