Page 24 - MediAppalti, Anno XI - N. 4
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Mediappalti Il Punto
l’Amministrazione; non afferisce al settore delle le più idonee a soddisfare il proprio fabbisogno”.
“infrastrutture e dei servizi pubblici” e non ha alcun
impatto sulle ricadute dell’emergenza COVID”. Pertanto, conclude il Collegio, “l’affidamento
diretto non costituisce il modulo procedimentale
La posizione assunta, innanzitutto, evidenzia sottosoglia al quale le stazioni appaltanti debbano
che l’utilizzo di procedure di affidamento in obbligatoriamente fare ricorso”.
deroga alle previsioni codicistiche, devono essere
ricondotte nell’alveo degli interventi relativi agli Rammenta infine il TAR per la Sicilia, che non può
investimenti pubblici di natura non ordinaria, indurre a conclusioni diverse rispetto a quelle sin
fra i quali possono certamente qui esposte il parere n. 735/2020
essere annoverate le realizzazioni reso dal Ministero Infrastrutture
di opere infrastrutturali che Il TAR Palermo ha e Trasporti (ora Ministero delle
hanno un immediato impatto rammentato come Infrastrutture e Trasporti delle
sull’emergenza economica. l’affidamento diretto Mobilità sostenibili) in relazione
non costituisce all’obbligo da parte delle stazioni
Ne discende che, al contrario di il modulo appaltanti di motivare il ricorso
quanto affermato dalla prevalente procedimentale all’evidenza pubblica, “sia perché
dottrina, è l’utilizzo della sottosoglia al il predetto parere non può
normativa in deroga a dover essere quale le stazioni ritenersi vincolante nei confronti
motivato dalle Amministrazioni, del Comune di Carini, come
di modo che risulti evidente il appaltanti debbano dedotto dalla parte resistente,
nesso fra l’oggetto dell’appalto obbligatoriamente sia perché si limita, in ogni caso,
e l’utilizzo della peculiare fare ricorso. solamente a “suggerire” di dare un
previsione derogatoria. Al riscontro nella motivazione per la
contrario si verserebbe in ipotesi scelta della procedura di evidenza
di applicazione automatica ed acritica della norma. pubblica ordinaria rispetto a quella emergenziale
in deroga dell’affidamento diretto”.
In secondo luogo, è stato chiaramente enunciato
che, in ogni caso, il D.L. semplificazioni, non
osta all’utilizzo delle procedure ordinarie previste 3. Conclusioni
dal Codice dei Contratti, nella parte in cui viene
affermato che “…per altro, non revocando o Le argomentazioni spese dal T.A.R. Sicilia non
sospendendo la disciplina ordinaria, la norma in possono che essere considerate condivisibili, in
rilievo non ha inteso conculcare la scelta delle disparte l’applicazione logica e ragionata di un
amministrazioni pubbliche, in questo caso il dettame normativo, giacché è principio immanente
Comune di Carini, di operare mediante la disciplina della teoria dell’interpretazione delle fonti di
ordinaria dell’evidenza pubblica con gare aperte in diritto, che le norme portatrici di deroghe (a
luogo dell’affidamento diretto”. maggior ragione se circoscritte in un determinato
lasso temporale) ad una disciplina dettata da altre
A sostegno di tale argomentazione, il T.A.R. norme, giammai possono considerarsi abrogatici di
Sicilia, ricorda che militano in tal senso anche le quest’ultime, poiché perfettamente vigenti e pur
osservazioni rese dall’ANAC in sede di parere reso sempre applicabili.
in commissione al Senato prima della approvazione
del D.L. ricordando che sul punto l’ANAC ha Una disciplina speciale non può certo sacrificare la
sostenuto: “sebbene l’art. 1 del d.l. non abbia tutela dei principi, anche di matrice sovranazionale,
fatto salva la richiamata facoltà, la perdurante posti a garanzia della concorrenza, competizione e
applicabilità dei principi di cui al comma 1 dell’art. del massimo favor partecipationis degli operatori
30 induce a ritenere che il regime in deroga non economici.
abbia privato, pur nella situazione eccezionale
creatasi a seguito delle misure di contenimento E’ quindi corretto preferire l’opzione interpretativa
e dell’emergenza sanitaria globale, le stazioni secondo la quale la normativa dell’emergenza, che
appaltanti della possibilità di ricorrere a soluzioni ha connotato gran parte del 2020 e che continua
aperte alla più ampia concorrenza qualora appaiano a riverberarsi anche nell’anno in corso - e che
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