Page 14 - MediAppalti, Anno XI - N. 4
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Mediappalti                                                                        Sotto la lente






                 modifiche  laddove  non  sostanziali  ai  sensi  del   complessiva del contratto.
                 comma  4,  ossia ove siano  tali da  non  alterare
                 considerevolmente  gli elementi  essenziali del   Nei casi di cui alle lettere  B) e  C), ai sensi  del
                 contratto  originariamente  pattuiti. In  ogni caso,   comma  7  del  citato  art.  106,  il  Codice  consente
                 una  modifica  è  considerata  sostanziale  se  una  o   per i settori ordinari la modifica solo se l’eventuale
                 più delle seguenti condizioni sono soddisfatte se:  aumento di prezzo non eccede il 50% del valore
                 a)  la  modifica  introduce  condizioni  che,  se   del  contratto  iniziale  (in  caso  di  più  modifiche
                 fossero state contenute nella procedura d’appalto   successive, tale limitazione si applica al valore di
                 iniziale, avrebbero  consentito  l’ammissione  di   ciascuna modifica).
                 candidati diversi da quelli inizialmente selezionati   Per  quanto  riguarda  i  settori  speciali,  invece,  in
                 o  l’accettazione  di  un’offerta  diversa  da  quella   assenza  di un  espresso  richiamo  nel comma  12,
                 inizialmente  accettata,  oppure  avrebbero    è  ragionevole  ritenere  che  il limite massimo  del
                 attirato  ulteriori partecipanti alla procedura  di   50% non trovi applicazione (tale deduzione è oggi
                 aggiudicazione;                                confermata, sia pure incidentalmente, dal testo del
                 b)  la  modifica  cambia  l’equilibrio  economico   Comunicato dell’ANAC qui in esame).
                 del  contratto  o  dell’accordo  quadro  a  favore
                 dell’aggiudicatario  in modo  non  previsto  nel
                 contratto iniziale;                               2. Il cd. «quinto d’obbligo»
                 c)  la  modifica  estende  notevolmente  l’ambito  di
                 applicazione del contratto;                    La disciplina codicistica delle modifiche contrattuali
                 d)  un  nuovo  contraente  sostituisce  quello   non  si esaurisce  nell’elencazione  dei  casi  di
                 cui  l’amministrazione  aggiudicatrice  o  l’ente   legittimità delle modifiche.
                 aggiudicatore  aveva  inizialmente  aggiudicato   Il comma 12 dell’art. 106 cit., infatti, prevede che,
                 l’appalto in casi diversi da quelli previsti alla lett.   qualora in corso di esecuzione si renda necessario
                 D) sopra citata.                               un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino
                 La modifica sostanziale, peraltro, legittima la S.A.   a concorrenza del quinto dell’importo del contratto,
                 alla risoluzione del contratto (v. art. 108 Codice).  la stazione appaltante può̀ imporre all’appaltatore
                 A  tali ipotesi  di variazioni legittime,  il comma  2   l’esecuzione  alle stesse  condizioni  previste  nel
                 dell’art. 106 aggiunge quella correlata alle seguenti   contratto originario. In tal caso l’appaltatore non
                 circostanze cumulative:                        può̀ far valere il diritto alla risoluzione del contratto
                 a) le modifiche non comportano                                  (si tratta  del cd. principio  del
                 il superamento  delle soglie                                    quinto d’obbligo).
                 fissate all’art. 35 del Codice;   Il tetto massimo del          Ciò   non    impedisce,  la
                 b)  l’importo  delle  modifiche   50% per le modifiche          possibilità  di uno  ius variandi
                 non  è  superiore  al  10%  del   contrattuali, previsto dal    per importi superiori al quinto,
                 valore  iniziale del  contratto   comma 7 dell’art. 106, si     ma  ciò richiede il  necessario
                 ovvero  il 15  % del valore      applica solo ai settori        consenso     dell’appaltatore
                 iniziale  del contratto  per  i   ordinari (Comunicato          oltre che della stessa stazione
                 contratti di lavori,  sia nei     ANAC del 23/3/2021)           appaltante,   mediante   la
                 settori ordinari  che  speciali,                                redazione  e  approvazione  di
                 e  non  alterano  la  natura                                    un atto aggiuntivo al contratto





                 4. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Sez. VIII, 7/9/2016, C. 549.14) ha chiarito che «il principio
                 di parità̀ di trattamento e l’obbligo di trasparenza che ne derivano ostano a che, dopo l’aggiudicazione di
                 un appalto pubblico, l’amministrazione aggiudicatrice e l’aggiudicatario apportino alle disposizioni di tale
                 appalto  modifiche  tali  che  tali  disposizioni  presentino  caratteristiche  sostanzialmente  diverse  da  quelle
                 dell’appalto iniziale”, cosa che avviene, secondo la Corte, “quando le modifiche previste hanno l’effetto: a)
                 di estendere l’appalto, in modo considerevole, ad elementi non previsti; b) di alterare l’equilibrio economico
                 contrattuale in favore dell’aggiudicatario; c) di rimettere in discussione l’aggiudicazione dell’appalto, nel
                 senso che, “se esse fossero state previste nei documenti disciplinanti la gara procedura di aggiudicazione
                 originaria,  sarebbe  stata  accolta  un’altra  offerta  oppure  avrebbero  potuto  essere  ammessi  offerenti
                 diversi”».

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