Page 15 - MediAppalti, Anno XI - N. 4
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Sotto la lente                                                                       Mediappalti







                 d’appalto (cfr. Corte di Cassazione civ., sez. I, 18   n.  3721).  Si  richiama  al  riguardo  la  sentenza  n.
                 /5/2016, n. 10165).                            13539/2020  del TAR  Lazio,  secondo  cui,  mentre
                 Non è pertanto  protetta  dall’ordinamento  la   nel  caso  di  modifiche  per  circostanze  impreviste
                 pretesa  dell’appaltatore  a  vedersi approvata   e  imprevedibili  (art.  106,  comma  1,  lett.  c)  è
                 una  variante  in aumento  di importo  superiore   necessario  comunque  un  accordo  delle  parti  per
                 al  quinto  d’obbligo,  risultando  tale  ius variandi   modificare l’oggetto del contratto (fermo restando
                 il  risultato di un accordo  contrattuale,  con  piena   che la modifica non deve alterare la natura generale
                 autonomia negoziale della stazione appaltante nel   del  contratto),  l’applicazione  del  comma  12,  con
                 decidere se prestare o meno il proprio consenso al   l’aumento o la diminuzione delle prestazioni «fino a
                 perfezionamento di un contratto che, per quanto   concorrenza del quinto dell’importo del contratto»,
                 funzionalmente  collegato,  rappresenta  nuovo  ed   è  solo  la  conseguenza  dell’esercizio di  un  diritto
                 autonomo negozio modificativo di quello originario.  potestativo dell’Amministrazione; quest’ultima può
                                                                infatti  «imporre  all’appaltatore  l’esecuzione  alle
                 Ciò premesso,  il  comma  12  è  stato  oggetto  di   stesse condizioni previste nel contratto originario»;
                 differenti interpretazioni giurisprudenziali, favorite   per cui «in tal caso l’appaltatore non può far valere
                 indubbiamente  dal  tenore  letterale  poco  chiaro   il diritto alla risoluzione del contratto»,  sicché  il
                 dell’intero articolo 106 in esame, così da sollecitare,   comma 12 sarebbe applicabile in caso di semplice
                 da ultimo, l’intervento dell’ANAC.             aumento delle prestazioni di gara nel loro volume,
                                                                mentre per le modifiche qualitative dovrebbe farsi
                 I  punti  controversi  attengono  alla  possibilità   ricorso al comma 1.
                 o  meno  di  considerare  la  fattispecie  prevista
                 al  citato  comma  12  come  ipotesi  autonoma  e   L’orientamento restrittivo è sostenuto nella prassi
                 ulteriore  di  modifica  contrattuale  rispetto  alle   dal  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,
                 casistiche enucleate ai commi 1 e 2 dell’art. 106   che con nota del 2/7/18 ha ritenuto: «Tale norma,
                 e,  in  caso  positivo,  alla  possibilità̀  di  accedere  a   se interpretata letteralmente e indipendentemente
                 tale  istituto anche  a  prescindere  dalla  ricorrenza   dalle altre disposizioni di cui all’art. 106, D. Lgs.
                 dei presupposti individuati dalla norma ai predetti   50/2016,  potrebbe  porsi in contrasto  con  le
                 commi 1 e 2.                                   direttive  comunitarie  e  con  la  legge  di delega  in
                 Alcuni  precedenti  giurisprudenziali hanno  invero   materia  di  modifiche  dell’oggetto  del  contratto.
                 riconosciuto   valenza   autonoma   al   «quinto   Pertanto, attesa la necessaria lettura sistematica
                 d’obbligo»  di cui al  comma  12  rispetto  alle   della disposizione, si ritiene ammissibile la modifica
                 fattispecie  previste  ai  commi  precedenti  dell’art.   dell’importo contrattuale di un quinto solo qualora
                 106.                                           la  fattispecie sia  inclusa  in una  delle ipotesi di
                 Prevalente è tuttavia l’orientamento restrittivo, che   modifica  dell’oggetto  del  contratto  o  di  variante
                 esclude che il comma 12 possa rappresentare una   consentita  ai sensi dell’art.  106,  commi  1 e 2,
                 autonoma ipotesi di modifica. Come osservato dal   D.  Lgs.  50/2016.  Conseguentemente,  si ritiene
                 Consiglio  di Stato,  «il consenso  tra  l’appaltatore   che la disposizione contenuta nel comma 12 non
                 ed il  committente  opera  su un  piano civilistico   configura  un’ipotesi  di  modifica  “libera”  ulteriore
                 e, benché necessario, non è di per sé sufficiente   rispetto a quelle disciplinate dall’art. 106 (commi
                 nell’appalto  pubblico,  esigendosi  una  verifica  di   1 e 2) ma si incentra piuttosto, sulla facoltà della
                 legittimità sulla rilevanza non solo qualitativa ma   stazione  appaltante  di imporre  all’appaltatore
                 anche  meramente  quantitativa  delle  prestazioni   l’esecuzione  del  contratto  modificato  alle  stesse
                 aggiuntive,  non  potendosi  attraverso  l’esercizio   condizioni  del contratto  originario (sempre  nel
                 dello  ius variandi  surrettiziamente  eludere  i   rispetto  delle  ipotesi tassative  di cui  all’art.  106
                 principi  fondamentali  dell’attività  contrattuale   commi 1 e 2).
                 codificati  dallo  stesso  art.  2  del  Codice  contratti   Più precisamente,  deve  ritenersi  che  lo scopo
                 pubblici,  i  quali  confinano  ad  ipotesi  del  tutto   del comma 12 della citata disposizione sia quello
                 eccezionali le fattispecie di affidamento negoziato»   di stabilire  le  condizioni contrattuali  nei  casi
                 (cfr.  Consiglio  di  Stato  sez.  IV,  10  giugno  2004,   in  cui  una  delle  modifiche  consentite,  ai  sensi




                 5. V. Corte di Cassazione civ. sez. I, 7/7/2004, n. 12416; Consiglio di Stato sez. V, 15/12/2005, n. 7130.

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