Page 13 - MediAppalti, Anno XI - N. 4
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Sotto la lente Mediappalti
A) Modifiche previste negli atti di gara dell’appalto iniziale. Sul punto è stato precisato
Il caso riguarda tutte quelle modifiche che, a che anche la stessa verifica del mancato rispetto
prescindere dal loro valore monetario, sono state dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità
previste nei documenti di gara iniziali in clausole tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti
chiare, precise e inequivocabili, che possono forniti nell’ambito dell’appalto iniziale, ovvero di
comprendere clausole di revisione dei prezzi. altre difficoltà di tipo economico o tecnico causate
Tali clausole devono però fissare la portata e la dal cambio di contraente, deve tener conto del fatto
natura di eventuali modifiche nonché le condizioni che la disposizione in esame è dettata in relazione
alle quali esse possono essere impiegate, facendo ad un’estensione che presuppone l’unitarietà
riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi dell’oggetto negoziale, e non l’autonomia logistica
standard, ove definiti, e in ogni caso non devono delle prestazioni aggiunte rispetto a quelle
apportare modifiche che avrebbero l’effetto originariamente pattuite.
di alterare la natura generale del contratto o
dell’accordo quadro. C) Varianti per fatti imprevisti e imprevedibili
Sono sempre possibili se sussistono tutte le
B) Lavori, servizi o forniture supplementari seguenti situazioni:
La nozione di lavori, servizi, forniture - le varianti derivino da circostanze impreviste o
“supplementari”, dovendo essere interpretata sia imprevedibili (si tratta di situazioni che originano, a
in adesione al suo significato letterale, che con titolo di esempio, da nuove disposizioni legislative
il rigore imposto dalla deviazione dalle regole o regolamentari o provvedimenti di autorità);
concorrenziali che essa, eccezionalmente, importa, - non sia alterata la natura del contratto;
ha riguardo non già a prestazioni meramente - non si superi il 50% dell’importo originario del
aggiuntive, bensì a prestazioni ulteriori, contratto (per i settori ordinari).
funzionalmente connesse a quella originaria, che
la integrino in quanto necessarie (per ragioni D) Nuovo contraente
sopravvenute) ad assicurare quest’ultima. Se un nuovo contraente sostituisce l’aggiudicatario
L’oggetto della modifica dell’originario contratto iniziale per una delle seguenti ragioni:
deve, inoltre, avere riguardo a lavori, servizi o 1) una clausola di revisione inequivocabile in
forniture: “resisi necessari” (per necessità insorta conformità alle disposizioni di cui alla lettera A);
successivamente all’originaria aggiudicazione) 2) all’aggiudicatario iniziale succede, per causa
e non devono essere già ricompresi nell’appalto di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie,
iniziale. comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione
In aggiunta alle condizioni di cui sopra, l’art. 106 o insolvenza, un altro operatore economico che
richiede che la messa a gara comporti, con il possibile soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti
cambio di contraente, sia il mancato rispetto dei inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche
requisiti di intercambiabilità o interoperabilità sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad
tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti eludere l’applicazione del presente codice;
forniti nell’ambito dell’appalto iniziale, ovvero altre 3) nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice
difficoltà di tipo economico o tecnico in tal senso, o l’ente aggiudicatore si assuma gli obblighi
sia notevoli disguidi o una consistente duplicazione del contraente principale nei confronti dei suoi
dei costi per l’ente aggiudicatore. subappaltatori.
Come rilevato in giurisprudenza, ciò che L’ipotesi in questione, peraltro, costituisce una
occorre motivare non è la generica sussistenza legittima deroga al principio della incedibilità del
di un vantaggio di tipo tecnico, ma piuttosto contratto a pena di nullità (art. 105 Codice).
la sussistenza di un requisito logicamente
simmetrico e speculare, vale a dire la documentata E) Modifiche non sostanziali
impossibilità di interazione rispetto agli strumenti Oltre alle ipotesi di cui sopra, sono ammesse
2. Consiglio di Stato, sez. III, 7 ottobre 2020, n. 5962.
3. In queste ipotesi il TAR Lazio ha di recente ritenuto incluse anche le modifiche rese necessarie dal
contenimento dell’infezione virale da Covid19 (sentenza n. 13539/2020).
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