Page 17 - MediAppalti, Anno XI - N. 4
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Sotto la lente Mediappalti
risoluzione del contratto e indice una nuova gara di un limite quantitativo superiore.
alla quale è invitato l’aggiudicatario iniziale». Le A ciò va aggiunta la considerazione per cui l’utilità̀
varianti previste al comma 1, lettera E) erano solo di una previsione autonoma sarebbe peraltro
quelle rese necessarie per il manifestarsi di errori dubbia, sia rispetto al comma 1, lettera c) dell’art.
o di omissioni del progetto esecutivo idonee a 106, che prevede la possibilità di modifica per fatti
pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione imprevisti e imprevedibili senza limiti di importo
dell’opera ovvero la sua utilizzazione. per i settori speciali e con limiti superiori (50%) per
i settori ordinari, sia rispetto al comma 1, lettere
Inoltre, per i servizi e forniture, l’art. 311, comma a) ed e) del medesimo articolo. Tale disposizione
4, del DPR n. 207/2010 prevedeva che «Nei casi consente, infatti, di prevedere, già̀ nei documenti
previsti al comma 2, la stazione appaltante può di gara, la possibilità̀ di una futura modifica
chiedere all’esecutore una variazione in aumento o contrattuale senza limiti di importo, utilizzabile, ad
in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza esempio, nei casi in cui non sia possibile stimare
di un quinto del prezzo complessivo previsto dal con certezza il fabbisogno futuro.
contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, Ma l’Autorità demolisce anche l’ulteriore possibile
previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, lettura per cui il comma 12 sarebbe ipotesi autonoma
agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto in riferimento ai soli casi di modifica meramente
originario senza diritto ad alcuna indennità ad quantitativa del contratto. Tale interpretazione,
eccezione del corrispettivo relativo alle nuove sentenzia l’Autorità, non sembra, però, supportata
prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi dal dato normativo: l’incipit del comma 1 dell’art.
tale limite, la stazione appaltante procede alla 106 e le successive previsioni si riferiscono, infatti,
stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale in modo generico alle modifiche, senza distinguere
dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore». tra modifiche qualitative e quantitative.
I casi previsti dal comma 2 erano individuati con
riferimento all’art. 132 del codice. La modifica nei Da ultimo si avverte che la previsione come
limiti del quinto, evidenzia l’Autorità, era quindi fattispecie autonoma potrebbe condurre al cumulo
configurata non già come ipotesi autonoma, ma delle diverse ipotesi di modifica contrattuale, con il
come modalità̀ esecutiva delle modifiche previste superamento dei limiti di importo previsti dall’art.
dal codice all’articolo 132. Ancora, parte della 106 e il conseguente illegittimo ampliamento delle
dottrina riconosceva la possibilità̀ dell’aumento ipotesi derogatorie della normativa eurounitaria e
del quinto come opzione prevista nei documenti nazionale in materia di affidamenti pubblici.
di gara. In tali ipotesi non era ritenuta necessaria E’ quindi chiaro che il Comunicato ANAC non si
la ricorrenza dei presupposti di imprevedibilità̀ e discosta dagli approdi della giurisprudenza più
sopravvenienza. recente, quantomeno in relazione all’avvertita
esigenza di circoscrivere nella maggior misura
Inoltre, la configurazione dell’art. 106, comma 12, possibile il perimetro applicativo delle modifiche
del Codice come fattispecie autonoma apparirebbe contrattuali in corso d’opera, poiché potenzialmente
- secondo l’ANAC - incompatibile con le indicazioni elusive della regola dell’affidamento mediante gara
fornite al comma 2 del medesimo articolo, che nonché per evidenti ragioni di contenimento della
subordina la possibilità di ricorrere a modifiche del spesa pubblica.
contratto, in mancanza delle condizioni del comma
1 e senza esperire una nuova gara, al rispetto di
limiti più̀ stringenti di importo (il 10% del valore 4. Le nuove FAQ
del contratto per i servizi e forniture e il 15% per
i lavori). In sostanza, le previsioni del richiamato Lo scorso marzo l’ANAC ha aggiornato le FAQ in
comma 2 sarebbero eluse e si rivelerebbero tema di modifiche ai contratti in corso di esecuzione,
inutilmente date, se fosse consentita la possibilità̀, pubblicate sul proprio sito istituzionale.
in generale, di modificare il contratto nel rispetto Oltre a recepire l’interpretazione del comma
6. FAQ sulle VARIANTI (art.106 D.lgs. 50/2016) https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
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