Page 17 - MediAppalti, Anno XI - N. 4
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Sotto la lente                                                                       Mediappalti







                 risoluzione del contratto e indice una nuova gara   di un limite quantitativo superiore.
                 alla  quale  è  invitato  l’aggiudicatario  iniziale».  Le   A ciò va aggiunta la considerazione per cui l’utilità̀
                 varianti previste al comma 1, lettera E) erano solo   di una  previsione  autonoma sarebbe  peraltro
                 quelle rese necessarie per il manifestarsi di errori   dubbia, sia rispetto al comma 1, lettera c) dell’art.
                 o di omissioni del progetto  esecutivo idonee a   106, che prevede la possibilità di modifica per fatti
                 pregiudicare,  in tutto o in parte,  la realizzazione   imprevisti e  imprevedibili  senza  limiti  di importo
                 dell’opera ovvero la sua utilizzazione.        per i settori speciali e con limiti superiori (50%) per
                                                                i settori ordinari, sia rispetto al comma 1, lettere
                 Inoltre, per i servizi e forniture, l’art. 311, comma   a) ed e) del medesimo articolo. Tale disposizione
                 4, del DPR n. 207/2010 prevedeva che «Nei casi   consente, infatti, di prevedere, già̀ nei documenti
                 previsti al  comma  2,  la stazione  appaltante  può   di  gara,  la  possibilità̀  di  una  futura  modifica
                 chiedere all’esecutore una variazione in aumento o   contrattuale senza limiti di importo, utilizzabile, ad
                 in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza   esempio, nei casi in cui non sia possibile stimare
                 di un  quinto del prezzo complessivo previsto  dal   con certezza il fabbisogno futuro.
                 contratto  che  l’esecutore  è  tenuto  ad  eseguire,   Ma l’Autorità demolisce anche l’ulteriore possibile
                 previa sottoscrizione di un atto di sottomissione,   lettura per cui il comma 12 sarebbe ipotesi autonoma
                 agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto   in  riferimento  ai  soli  casi  di  modifica  meramente
                 originario  senza  diritto ad  alcuna  indennità  ad   quantitativa  del  contratto.  Tale  interpretazione,
                 eccezione del corrispettivo relativo alle nuove   sentenzia l’Autorità, non sembra, però, supportata
                 prestazioni. Nel caso  in cui la variazione  superi   dal dato normativo: l’incipit del comma 1 dell’art.
                 tale limite, la stazione appaltante  procede  alla   106 e le successive previsioni si riferiscono, infatti,
                 stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale   in modo generico alle modifiche, senza distinguere
                 dopo  aver  acquisito il consenso  dell’esecutore».   tra modifiche qualitative e quantitative.
                 I casi previsti dal comma 2 erano individuati con
                 riferimento all’art. 132 del codice. La modifica nei   Da  ultimo  si avverte  che  la  previsione  come
                 limiti  del  quinto,  evidenzia  l’Autorità,  era  quindi   fattispecie autonoma potrebbe condurre al cumulo
                 configurata  non  già  come  ipotesi  autonoma,  ma   delle diverse ipotesi di modifica contrattuale, con il
                 come modalità̀ esecutiva delle modifiche previste   superamento dei limiti di importo previsti dall’art.
                 dal  codice all’articolo  132.  Ancora,  parte  della   106 e il conseguente illegittimo ampliamento delle
                 dottrina  riconosceva  la  possibilità̀  dell’aumento   ipotesi derogatorie della normativa eurounitaria e
                 del  quinto  come  opzione  prevista  nei  documenti   nazionale in materia di affidamenti pubblici.
                 di gara. In tali ipotesi non era ritenuta necessaria   E’  quindi  chiaro  che  il  Comunicato  ANAC  non  si
                 la  ricorrenza  dei  presupposti  di  imprevedibilità̀  e   discosta dagli approdi  della giurisprudenza  più
                 sopravvenienza.                                recente,  quantomeno  in  relazione  all’avvertita
                                                                esigenza  di circoscrivere  nella maggior  misura
                 Inoltre, la configurazione dell’art. 106, comma 12,   possibile  il  perimetro  applicativo  delle  modifiche
                 del Codice come fattispecie autonoma apparirebbe   contrattuali in corso d’opera, poiché potenzialmente
                 - secondo l’ANAC -  incompatibile con le indicazioni   elusive della regola dell’affidamento mediante gara
                 fornite  al  comma  2  del  medesimo  articolo,  che   nonché per evidenti ragioni di contenimento della
                 subordina la possibilità di ricorrere a modifiche del   spesa pubblica.
                 contratto, in mancanza delle condizioni del comma
                 1 e senza esperire una nuova gara, al rispetto di
                 limiti più̀ stringenti di importo (il 10% del valore   4. Le nuove FAQ
                 del contratto per i servizi e forniture e il 15% per
                 i lavori). In sostanza, le previsioni del richiamato   Lo  scorso  marzo  l’ANAC  ha  aggiornato  le  FAQ  in
                 comma  2 sarebbero  eluse e  si rivelerebbero   tema di modifiche ai contratti in corso di esecuzione,
                 inutilmente date, se fosse consentita la possibilità̀,   pubblicate sul proprio sito istituzionale.
                 in generale, di modificare il contratto nel rispetto   Oltre a recepire  l’interpretazione  del comma





                 6.  FAQ  sulle  VARIANTI  (art.106  D.lgs.  50/2016)  https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
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