Page 16 - MediAppalti, Anno XI - N. 4
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Mediappalti Sotto la lente
dell’art. 106, commi 1 e 2, Il contrasto Il comma 12 cit., quindi, deve
determini una variazione giurisprudenziale essere inteso come volto a
dell’importo contrattuale. Se riguarda la qualificazione specificare che, al ricorrere di
tale variazione è contenuta nei del “sesto quinto” come una delle ipotesi previste dai
limiti del quinto, la stazione commi 1, lettera C) e 2 dell’art.
appaltante può imporre autonoma ipotesi di 106, qualora la modifica del
all’appaltatore l’esecuzione variante contrattuale contratto resti contenuta
alle stesse condizioni previste oppure come mera entro il quinto dell’importo
nel contratto originario e in tal modalità di affidamento originario, la stazione
caso, l’appaltatore non può far delle varianti stesse appaltante potrà̀ imporre
valere il diritto alla risoluzione all’appaltatore l’esecuzione alle
del contratto. Se, invece, si stesse condizioni previste nel
eccede il quinto e, sempre contratto originario senza che
purché ricorrano le altre condizioni di cui all’art. lo stesso possa far valere il diritto alla risoluzione
106, commi 1 e 2, D. Lgs. 50/2016, l’appaltatore del contratto. Nel caso in cui, invece, si ecceda
potrà esigere una rinegoziazione delle condizioni il quinto d’obbligo e, sempre purché́ ricorrano
contrattuali e, in caso di esito negativo, il diritto le altre condizioni di cui all’art. 106, commi 1 e
alla risoluzione del contratto.”. Di conseguenza 2, del Codice, l’appaltatore potrà esigere una
troverebbero applicazione, anche nel caso del rinegoziazione delle condizioni contrattuali e, in
“sesto quinto”, gli adempimenti in tema di caso di esito negativo, la risoluzione del contratto.
pubblicità previsti dall’art. 106, comma 14 D. Lgs. La posizione dell’ANAC muove dalla considerazione
50/2016.». che l’art. 106 del Codice introduce una deroga
al principio generale dell’evidenza pubblica, con
conseguente divieto di applicazione al di fuori delle
3. Il chiarimento dell’ANAC ipotesi specificamente e tassativamente indicate.
Per tali motivi, secondo l’ANAC il comma 12 non
Con il Comunicato del 23/3/21, l’ANAC, aderendo può configurarsi come una fattispecie autonoma
all’orientamento restrittivo sopra delineato, di modifica contrattuale, ma deve essere intesa
chiarisce che il comma 12 dell’art. 106 concerne, come mera indicazione in ordine alla disciplina dei
esclusivamente, le modalità di affidamento delle rapporti contrattuali tra le parti.
modifiche/varianti in corso di esecuzione, nei
riguardi dell’appaltatore. In altri termini, ai sensi L’ANAC considera, inoltre, che l’art. 72 della
del citato comma 12, (solo) qualora la necessità direttiva 24/2014 non contempla la fattispecie in
di modificare il contratto in corso di esecuzione esame e chiarisce, al paragrafo 5, che “Una nuova
sia riconducibile ad una delle ipotesi contemplate procedura d’appalto in conformità della presente
ai commi 1 e 2 dell’art. 106 cit., l’appaltatore è direttiva è richiesta per modifiche delle disposizioni
soggetto all’obbligo di esecuzione delle forniture in di un contratto pubblico e di un accordo quadro
variante, senza poter chiedere una rinegoziazione durante il periodo della sua validità diverse da
del corrispettivo, nell’ipotesi in cui l’importo delle quelle previste ai paragrafi 1 e 2”.
stesse sia inferiore al 20% dell’importo originario
del contratto. A venir in rilievo nell’analisi dell’Authority è anche
la relazione illustrativa al Codice, all’art. 106, ove
In caso di superamento di detto limite l’appaltatore si legge che: “I commi 11, 12 e 13 disciplinano
ha invece il diritto di “rinegoziare” le condizioni, le ipotesi di rinnovo, proroga tecnica e aumento
patti e prezzi per l’esecuzione delle forniture del quinto d’obbligo già previsti dalla legislazione
variate e, in difetto di accordo, di far valere il nazionale e dalla legge di contabilità del 1923”.
proprio diritto alla risoluzione del contratto. Da questa previsione emergerebbe l’intenzione
del legislatore di disciplinare la fattispecie in
BOX: «Secondo l’ANAC, l’ipotesi del “sesto continuità̀ rispetto al regime previgente: l’articolo
quinto” non può configurarsi come una fattispecie 132, comma 4, d.lgs. n. 163/06 prevedeva che
autonoma di modifica contrattuale, ma deve «Ove le varianti di cui a comma 1, lettera e),
essere intesa come mera indicazione in ordine alla eccedano il quinto dell’importo originario del
disciplina dei rapporti contrattuali tra le parti» contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla
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