Page 27 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 “reclamati” durante la vigenza del contratto, così   del tipo e del limite  del rischio assicurato, onde
                 da  consentire  alla  compagnia  “di  conoscere  con   possa  reputarsi  in  concreto  rispettato  l’equilibrio
                 precisione sino a quando sarà tenuta a manlevare   sinallagmatico tra le reciproche prestazioni.
                 il garantito  e  ad  appostare  in  bilancio le somme
                 necessarie  per  far  fronte  ai  relativi  esborsi”,  con   4.5 Equilibrio fra rischio e premio di polizza
                 evidente  ulteriore  agevolazione  nel calcolo del
                 premio assicurativo.                           Non è, dunque, questione di garantire, e sindacare
                                                                perciò, l’equilibrio economico delle prestazioni, che
                   4.2   La  responsabilità  precontrattuale    è  profilo  rimesso  esclusivamente  all’autonomia
                        dell’assicuratore                       contrattuale, ma occorre indagare, con la lente del
                                                                principio  di  buona  fede  contrattuale,  se  lo  scopo
                 La   violazione   di   tali   obblighi   nella   fase   pratico del regolamento negoziale “on claims made
                 precontrattuale  (artt.  1337  e  1338  c.c.)  potrà   basis” presenti un arbitrario squilibrio giuridico tra
                 assumere  rilievo  anche  in  ipotesi  di  contratto   rischio assicurato e premio, giacché, nel contratto
                 validamente  concluso,  allorquando  si  accerti  che   di assicurazioni contro i danni, la corrispettività si
                 la  parte  onerata  abbia  omesso,  nella  fase  delle   fonda in base ad una relazione oggettiva e coerente
                 trattative,  informazioni  rilevanti  che  avrebbero   con il rischio assicurato, attraverso criteri di calcolo
                 altrimenti,  con  un  giudizio probabilistico,  indotto   attuariale.
                 ad  una  diversa  conformazione  del  contratto
                 stesso (Cass., 23 marzo 2016, n. 5762). Tanto a   4.6 Facoltà di recesso: Clausola abusiva
                 prescindere dalla eventualità stessa che la condotta
                 scorretta  abbia potuto  dar  luogo ad  un  vizio  del   Quanto,  infine,  alla  fase  dinamica  del  rapporto
                 consenso  (art.  1427  c.c.),  con  tutte  le  relative   assicurativo “on claims made  basis”, si colloca
                 conseguenze anche in termini di annullabilità del   su un piano di assoluta criticità - come del resto
                 contratto ovvero di ristoro dei danni nell’ipotesi di   fatto  palese,  in  guisa  di  ricognizione  della  prassi
                 dolo incidente (art. 1440 c.c.).               esistente,  dalla normativa  di settore  innanzi
                                                                richiamata  (§ 10)  - la clausola  che  attribuisce
                   4.3 Gli obblighi dell’assicuratore           all’assicuratore la facoltà di recesso dal contratto
                                                                al  verificarsi  del  sinistro  compreso  nei  rischi
                 Sul  piano  della  fase  prodromica  alla  conclusione   assicurati, la cui abusività si rivela tale in ragione
                 del contratto secondo il modello della claims made,   della  frustrazione  dell’alea  del  contratto,  che  si
                 gli  obblighi  informativi  sul  relativo  contenuto   viene a parametrare sul termine ultimo di durata
                 devono  essere  assolti dall’impresa  assicurativa  o   della  copertura  assicurativa,  rispetto  alla  quale  i
                 dai suoi intermediari in modo trasparente e mirato   premi stessi sono calcolati e corrisposti.
                 alla tutela effettiva dell’altro contraente, nell’ottica   Di  qui,  il  vulnus  destrutturante  la  funzionalità
                 di  far  conseguire  all’assicurato  una  copertura   del  contratto,  non  emendabile  con  la  liberazione
                 assicurativa  il più  possibile aderente  alle  sue   dell’assicurato  dal versamento della parte  dei
                 esigenze.                                      premi residui.

                   4.4 La determinazione del premio di polizza     4.7 Il ruolo del giudice

                 L’analisi  dell’assetto  sinallagmatico del contratto   Il   regolamento   contrattuale   dovrà,   quindi,
                 assicurativo rappresenta  un  veicolo utile per   modularsi,  nell’assicurazione  della  responsabilità
                 apprezzare  se,  effettivamente,  ne  sia  realizzata   professionale, anzitutto in ragione della disciplina
                 la funzione pratica, quale assicurazione adeguata   legale di base, che esprime un carattere imperativo,
                 allo scopo (tale  da  superare le criticità innanzi   per essere non solo inderogabile in pejus, ma posta
                 ricordate:  §  17),  là  dove  l’emersione  di  un   a tutela di interessi anche di natura pubblicistica,
                 disequilibrio  palese  di  detto  assetto  si  presta  ad   ossia la tutela del terzo danneggiato, che disvela il
                 essere interpretato come sintomo di carenza della   valore sociale dell’assicurazione.
                 causa in concreto dell’operazione economica. Ciò
                 in  quanto,  come  già  affermato  da  questa  Corte,   Ne deriva che lo iato tra il primo e la seconda [per
                 la  determinazione  del premio  di polizza  assume   aver la stipulazione ignorato e/o violato quanto dalla
                 valore  determinante  ai  fini  dell’individuazione   legge disposto, come esito al quale può approdarsi

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