Page 25 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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Il Punto Mediappalti
modo retroattivo, ad evento dannoso verificatosi “un periodo di ultrattività della copertura per le
prima della conclusione del contratto, ma con richieste di risarcimento presentate per la prima
richiesta di risarcimento intervenuta durante la volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti
vigenza del contratto. Il dibattito rimane aperto generatori della responsabilità verificatisi nel
(non sulla validità in astratto delle clausole periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo
claims made, ma) sulla qualificazione legislativa di retroattività della copertura”. Una tale ultrattività
di “clausola limitativa dei diritti degli assicurati”, “è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla
là dove la giurisprudenza (Trib. S. n. 2508/2014) clausola di disdetta”.
sembra orientata a ritenere che le claims made
siano piuttosto previsioni limitative dell’oggetto È evidente che il meccanismo presupposto dall’art.
del contratto”. Infine, in Belgio, il meccanismo di 11 in esame non sia quello legato al “fatto accaduto
garanzia improntato sulle clausole claims made è durante il tempo dell’assicurazione” di cui al primo
stato previsto dall’art. 78 della legge 25 giugno comma dell’art. 1917 c.c., non avendo altrimenti
1992 sul contratto di assicurazione terrestre, ragion d’essere la previsione, al tempo stesso,
successivamente modellato (nel dicembre 1994) di un periodo di retroattività e uno di ultrattività
con una ultrattività di trentasei mesi dalla scadenza della copertura, sebbene, poi, la norma, in base
della polizza (“garantie de posteritè”) ed escluso alla sua formulazione letterale, evochi, per la
per i c.d. rischi di massa. copertura retroattiva, lo schema della deeming
clause, innanzi richiamata, facendo riferimento
alla sola “denuncia” dell’evento alla compagnia di
3. L’intervento del legislatore italiano assicurazione.
Invero - ed è opportuno darne conto sin d’ora Il comma 5 dell’art. 3 del d.l. n. 138 del 2011
-, anche nel nostro ordinamento l’assicurazione (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148
secondo il modello delle clausole claims made ha del 2011), novellato nel 2017, riguarda invece
trovato, assai di recente, espresso riconoscimento l’obbligo di “stipulare idonea assicurazione” posto
legislativo, a seguito degli interventi recati, in a carico dell’esercente una libera professione in
particolare, dagli artt. 11 della legge 8 marzo 2017, relazione ai rischi da questa derivanti.
n. 24 e 3, comma 5, lett. e), del d.l. 13 agosto
2011, n. 138 (convertito, con modificazioni, dalla Ferma la libertà contrattuale delle parti, le
legge 14 novembre 2011, n. 148), come novellato condizioni generali di polizza “prevedono l’offerta
dall’art. 1, comma 26, della legge 4 agosto 2017, di un periodo di ultrattività della copertura per le
n. 124. richieste di risarcimento presentate per la prima
volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti
La prima disposizione, concernente l’obbligo generatori della responsabilità verificatisi nel
(previsto dall’art. 10 della medesima legge n. periodo di operatività della copertura”.
24) di assicurazione delle strutture sanitarie per
la responsabilità civile verso i terzi e i prestatori La previsione è, poi, resa applicabile “alle polizze
d’opera (che riguarda anche la stipula di polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata
per la copertura della responsabilità civile verso in vigore della presente disposizione”. Nel caso
terzi degli esercenti le professioni sanitarie di dell’illustrato comma 5, sembra evidente, quindi,
cui si avvalgano, ma non già dei sanitari “liberi che il meccanismo prefigurato sia quello di una
professionisti”, ai sensi del comma 2 dello stesso clausola claims made su cui si viene ad innestare
art. 10, per i quali trova applicazione l’art. 3 innanzi una sunset clause.
citato), stabilisce, anzitutto, che la “garanzia
assicurativa deve prevedere una operatività Non può non rammentarsi, infine, che, sulla scia
temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci dell’originario art. 3, comma 5, del d.l. n. 138 del
anni antecedenti la conclusione del contratto 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n.
assicurativo, purché denunciati all’impresa di 148 del 2011) e del correlato art. 5 del d.P.R. 7
assicurazione durante la vigenza temporale della agosto 2012, n. 137, l’art. 12, comma 1, della legge
polizza”. La norma prevede, poi, che, in caso di 31 dicembre 2012, n. 247, sul nuovo ordinamento
“cessazione definitiva dell’attività professionale per della professione forense, ha imposto agli avvocati
qualsiasi causa”, la garanzia debba contemplare analogo espresso obbligo di assicurazione per
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