Page 25 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 modo  retroattivo,  ad  evento  dannoso  verificatosi   “un  periodo di ultrattività della copertura  per  le
                 prima  della conclusione del contratto, ma  con   richieste di risarcimento  presentate  per  la prima
                 richiesta  di risarcimento  intervenuta  durante  la   volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti
                 vigenza  del contratto.  Il dibattito rimane  aperto   generatori  della  responsabilità  verificatisi  nel
                 (non  sulla validità in astratto  delle clausole   periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo
                 claims made,  ma)  sulla  qualificazione  legislativa   di retroattività della copertura”. Una tale ultrattività
                 di “clausola limitativa  dei diritti degli assicurati”,   “è  estesa  agli  eredi  e  non  è  assoggettabile  alla
                 là dove la giurisprudenza (Trib. S. n. 2508/2014)   clausola di disdetta”.
                 sembra  orientata  a  ritenere  che  le  claims  made
                 siano  piuttosto previsioni limitative  dell’oggetto   È evidente che il meccanismo presupposto dall’art.
                 del contratto”. Infine, in Belgio, il meccanismo di   11 in esame non sia quello legato al “fatto accaduto
                 garanzia improntato sulle clausole claims made è   durante il tempo dell’assicurazione” di cui al primo
                 stato  previsto  dall’art.  78  della  legge  25  giugno   comma dell’art. 1917 c.c., non avendo altrimenti
                 1992  sul  contratto  di assicurazione  terrestre,   ragion  d’essere  la  previsione,  al  tempo  stesso,
                 successivamente  modellato  (nel dicembre  1994)   di un periodo di retroattività e uno di ultrattività
                 con una ultrattività di trentasei mesi dalla scadenza   della copertura,  sebbene,  poi, la norma,  in base
                 della  polizza (“garantie  de  posteritè”)  ed  escluso   alla  sua  formulazione  letterale,  evochi,  per  la
                 per i c.d. rischi di massa.                    copertura  retroattiva,  lo  schema  della  deeming
                                                                clause,  innanzi  richiamata,  facendo  riferimento
                                                                alla sola “denuncia” dell’evento alla compagnia di
                    3. L’intervento del legislatore italiano    assicurazione.

                 Invero  -  ed  è  opportuno  darne  conto  sin  d’ora   Il comma  5  dell’art.  3  del d.l.  n.  138  del 2011
                 -,  anche  nel  nostro  ordinamento  l’assicurazione   (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148
                 secondo il modello delle clausole claims made ha   del  2011),  novellato  nel  2017,  riguarda  invece
                 trovato, assai di recente, espresso riconoscimento   l’obbligo di “stipulare idonea assicurazione” posto
                 legislativo,  a  seguito  degli interventi  recati,  in   a  carico  dell’esercente  una  libera  professione  in
                 particolare, dagli artt. 11 della legge 8 marzo 2017,   relazione ai rischi da questa derivanti.
                 n.  24 e 3,  comma  5,  lett. e),  del d.l. 13  agosto
                 2011, n. 138 (convertito, con modificazioni, dalla   Ferma  la  libertà  contrattuale  delle  parti,  le
                 legge 14 novembre 2011, n. 148), come novellato   condizioni generali di polizza “prevedono l’offerta
                 dall’art. 1, comma 26, della legge 4 agosto 2017,   di un periodo di ultrattività della copertura per le
                 n. 124.                                        richieste di risarcimento  presentate  per  la prima
                                                                volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti
                 La  prima  disposizione, concernente  l’obbligo   generatori  della  responsabilità  verificatisi  nel
                 (previsto  dall’art.  10  della medesima  legge  n.   periodo di operatività della copertura”.
                 24)  di assicurazione  delle  strutture  sanitarie  per
                 la responsabilità civile verso i terzi e i prestatori   La previsione è, poi, resa applicabile “alle polizze
                 d’opera  (che  riguarda  anche  la  stipula  di polizze   assicurative in corso di validità alla data di entrata
                 per  la copertura  della responsabilità  civile verso   in vigore della presente  disposizione”. Nel caso
                 terzi  degli  esercenti  le  professioni  sanitarie  di   dell’illustrato comma 5, sembra evidente, quindi,
                 cui si avvalgano,  ma  non  già  dei sanitari  “liberi   che  il  meccanismo  prefigurato  sia  quello  di  una
                 professionisti”, ai sensi del comma 2 dello stesso   clausola claims made su cui si viene ad innestare
                 art. 10, per i quali trova applicazione l’art. 3 innanzi   una sunset clause.
                 citato), stabilisce,  anzitutto, che  la “garanzia
                 assicurativa  deve  prevedere  una  operatività   Non può non rammentarsi, infine, che, sulla scia
                 temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci   dell’originario art. 3, comma 5, del d.l. n. 138 del
                 anni  antecedenti  la  conclusione  del  contratto   2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n.
                 assicurativo,  purché  denunciati  all’impresa  di   148 del 2011) e del correlato art. 5 del d.P.R. 7
                 assicurazione  durante  la  vigenza  temporale  della   agosto 2012, n. 137, l’art. 12, comma 1, della legge
                 polizza”.  La  norma  prevede,  poi, che,  in caso  di   31 dicembre 2012, n. 247, sul nuovo ordinamento
                 “cessazione definitiva dell’attività professionale per   della professione forense, ha imposto agli avvocati
                 qualsiasi  causa”,  la  garanzia  debba  contemplare   analogo  espresso  obbligo di assicurazione  per

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