Page 24 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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                 comprensivo  della lesione  di interessi  pubblici   in ambito di responsabilità sanitaria). Di qui, per
                 anche non patrimoniali;                        l’appunto (come ricordato dalla citata sentenza n.
                 Perdite Patrimoniali:  il pregiudizio  economico   9140 del 2016), l’esigenza, avvertita dalle imprese
                 subito da terzi che non sia conseguenza di Danni   di assicurazione, di circoscrivere l’operatività della
                 Materiali;                                     assicurazione  ai soli sinistri “reclamati”  durante
                                                                la  vigenza  del contratto,  così da  consentire  alla
                                                                compagnia  “di conoscere  con precisione sino a
                    2. La nascita della clausola claims made    quando sarà tenuta a manlevare il garantito e ad
                                                                appostare in bilancio le somme necessarie per far
                 La  clausola  claim’s made venne  escogitata  da   fronte  ai  relativi  esborsi”,  con  evidente  ulteriore
                 broker  assicurativi statunitensi alla  metà  degli   agevolazione nel calcolo del premio assicurativo.
                 anni Ottanta, al fine di attenuare gli effetti t di un
                 orientamento giurisprudenziale delle Corti di quel   Volgendo  per  un  momento  lo  sguardo  a  quelle
                 Paese,  le  quali  ritennero  che,  nel  caso  di  danni   aree  di  cultura  giuridica più  vicine  al  nostro
                 causati  dalla  diffusione  di  un  farmaco  rivelatosi   ordinamento,  non  è  superfluo  evidenziare  come
                 dannoso,  fossero  obbligati  a  tenere  indenne  la   l’assicurazione  “on  claims made  basis”  sia stata
                 ditta  produttrice  tutti  gli assicuratori  succedutisi   oggetto  già da  tempo, in alcuni Paesi  (ad  es.,
                 dall’epoca  di  diffusione  del  farmaco,  sino  alla   Francia,  Spagna  e  Belgio),  di  riconoscimento  a
                 manifestazione  dei  suoi  effetti:  decisione  che   livello di diritto positivo, sebbene con modulazioni
                 comportò ovviamente la responsabilità di tutti gli   particolari e  (come  accenna  la stessa  ordinanza
                 assicuratori  che  ebbero  la  sventura  di assicurare   interlocutoria n. 1475 del 2018) quale risposta al
                 la ditta produttrice dal 1942 al 1985, epoca della   sostanziale sfavore della giurisprudenza (seppure
                 decisione (lo stabilì la Corte Suprema dell’Indiana   una  tale  dinamica  non  colga  propriamente  la
                 con  sentenza 12.9.1985, nel caso Eli Lilly contro   realtà spagnola). In Francia, dapprima la legge 30
                 The Home Insurance Company). Sicché è agevole   dicembre 2002-1577 (c.d. Loi About), in materia di
                 concludere  che  la clausola  claim’s made sorse   responsabilità sanitaria, ha previsto che la relativa
                 per  limitare  i rischi, per  l’assicuratore,  derivanti   assicurazione possa prevedere clausole c.d. “base
                 dall’affermazione  di  princìpi  giuridici  inconcepibili   reclamation”,  per  cui l’operatività  della garanzia
                 nel nostro ordinamento. È ovvio che poi, esportata   presuppone la richiesta risarcitoria del danneggiato
                 quella  clausola,  essa  consentì  risparmi  di  spesa:   ed è modulata con la previsione di una retroattività
                 ma  poiché  nel nostro  ordinamento  non  sono   -12-  illimitata  ed  una  ultrattività  (“garantie
                 possibili condanne come quella del caso Eli Li//y,   subséquente”) non inferiore a cinque anni ovvero
                 non sembra lecito sostenere che la clausola claim’s   di dieci anni per i medici liberi professionisti in caso
                 made evita “costi insostenibili”.              di  cessazione  dell’attività  o  di  decesso.  Di  poco
                                                                successiva è stata, quindi, l’emanazione della legge
                 Essa non è affatto quel baluardo contro il rischio   10  agosto  2003-706  (di  “Securité  Financieré”),
                 di  tracolli  finanziari  che  certa  dottrina  vorrebbe   che,  novellando  il  Code  des  Assurances,  ha
                 far  credere,  ma  è  più  banalmente  una  clausola   introdotto,  accanto  alla  assicurazione  incentrata
                 conveniente per l’assicuratore: e va da sé che la   sul “fait dommageable” e per i soli rischi industriali
                 validità dei contratti non si giudica in base alla loro   e  professionali,  il  meccanismo  di  garanzia
                 convenienza per l’una o per l’altra parte.     “base  reclamation”, imponendo, tuttavia,  una
                                                                durata  quinquennale  del  relativo  contratto.  In
                 Sono ben note le ragioni storiche che hanno dato   Spagna,  all’esito  di un  vivo  dibattito dottrinale  e
                 luogo, nell’ambito del mercato  assicurativo, a   giurisprudenziale sulla validità o meno delle claims
                 partire da quello anglosassone e, poi, statunitense   made,  il  legislatore  (modificando  l’art.  73  della
                 della prima metà degli ‘80 del secolo scorso, alle   legge  8  novembre  1995,  n.  30,  sull’ordinamento
                 clausole  claims  made,  affermatesi  -  in  estrema   delle assicurazioni private) ha introdotto le claims
                 sintesi  -  come  risposta  all’aumento  dei  costi  per   made  come  clausole  “limitative”  dei  diritti dei
                 indennizzo generato dall’espansione, qualitativa e   contraenti  deboli,  configurandone  l’ammissibilità
                 quantitativa, della tutela risarcitoria, in particolar   in base a due tipologie: 1) quella (post- copertura)
                 modo nell’area dei rischi c.d. lungo-latenti, ossia dei   che  estende  la  garanzia  ad  un  periodo  minimo
                 danni da prodotti difettosi, quelli ambientali e quelli   di almeno un anno  rispetto alla scadenza  del
                 da  responsabilità  professionale  (segnatamente,   contratto;  2)  quella  che  estende  la  copertura  in

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