Page 24 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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Mediappalti Il Punto
comprensivo della lesione di interessi pubblici in ambito di responsabilità sanitaria). Di qui, per
anche non patrimoniali; l’appunto (come ricordato dalla citata sentenza n.
Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico 9140 del 2016), l’esigenza, avvertita dalle imprese
subito da terzi che non sia conseguenza di Danni di assicurazione, di circoscrivere l’operatività della
Materiali; assicurazione ai soli sinistri “reclamati” durante
la vigenza del contratto, così da consentire alla
compagnia “di conoscere con precisione sino a
2. La nascita della clausola claims made quando sarà tenuta a manlevare il garantito e ad
appostare in bilancio le somme necessarie per far
La clausola claim’s made venne escogitata da fronte ai relativi esborsi”, con evidente ulteriore
broker assicurativi statunitensi alla metà degli agevolazione nel calcolo del premio assicurativo.
anni Ottanta, al fine di attenuare gli effetti t di un
orientamento giurisprudenziale delle Corti di quel Volgendo per un momento lo sguardo a quelle
Paese, le quali ritennero che, nel caso di danni aree di cultura giuridica più vicine al nostro
causati dalla diffusione di un farmaco rivelatosi ordinamento, non è superfluo evidenziare come
dannoso, fossero obbligati a tenere indenne la l’assicurazione “on claims made basis” sia stata
ditta produttrice tutti gli assicuratori succedutisi oggetto già da tempo, in alcuni Paesi (ad es.,
dall’epoca di diffusione del farmaco, sino alla Francia, Spagna e Belgio), di riconoscimento a
manifestazione dei suoi effetti: decisione che livello di diritto positivo, sebbene con modulazioni
comportò ovviamente la responsabilità di tutti gli particolari e (come accenna la stessa ordinanza
assicuratori che ebbero la sventura di assicurare interlocutoria n. 1475 del 2018) quale risposta al
la ditta produttrice dal 1942 al 1985, epoca della sostanziale sfavore della giurisprudenza (seppure
decisione (lo stabilì la Corte Suprema dell’Indiana una tale dinamica non colga propriamente la
con sentenza 12.9.1985, nel caso Eli Lilly contro realtà spagnola). In Francia, dapprima la legge 30
The Home Insurance Company). Sicché è agevole dicembre 2002-1577 (c.d. Loi About), in materia di
concludere che la clausola claim’s made sorse responsabilità sanitaria, ha previsto che la relativa
per limitare i rischi, per l’assicuratore, derivanti assicurazione possa prevedere clausole c.d. “base
dall’affermazione di princìpi giuridici inconcepibili reclamation”, per cui l’operatività della garanzia
nel nostro ordinamento. È ovvio che poi, esportata presuppone la richiesta risarcitoria del danneggiato
quella clausola, essa consentì risparmi di spesa: ed è modulata con la previsione di una retroattività
ma poiché nel nostro ordinamento non sono -12- illimitata ed una ultrattività (“garantie
possibili condanne come quella del caso Eli Li//y, subséquente”) non inferiore a cinque anni ovvero
non sembra lecito sostenere che la clausola claim’s di dieci anni per i medici liberi professionisti in caso
made evita “costi insostenibili”. di cessazione dell’attività o di decesso. Di poco
successiva è stata, quindi, l’emanazione della legge
Essa non è affatto quel baluardo contro il rischio 10 agosto 2003-706 (di “Securité Financieré”),
di tracolli finanziari che certa dottrina vorrebbe che, novellando il Code des Assurances, ha
far credere, ma è più banalmente una clausola introdotto, accanto alla assicurazione incentrata
conveniente per l’assicuratore: e va da sé che la sul “fait dommageable” e per i soli rischi industriali
validità dei contratti non si giudica in base alla loro e professionali, il meccanismo di garanzia
convenienza per l’una o per l’altra parte. “base reclamation”, imponendo, tuttavia, una
durata quinquennale del relativo contratto. In
Sono ben note le ragioni storiche che hanno dato Spagna, all’esito di un vivo dibattito dottrinale e
luogo, nell’ambito del mercato assicurativo, a giurisprudenziale sulla validità o meno delle claims
partire da quello anglosassone e, poi, statunitense made, il legislatore (modificando l’art. 73 della
della prima metà degli ‘80 del secolo scorso, alle legge 8 novembre 1995, n. 30, sull’ordinamento
clausole claims made, affermatesi - in estrema delle assicurazioni private) ha introdotto le claims
sintesi - come risposta all’aumento dei costi per made come clausole “limitative” dei diritti dei
indennizzo generato dall’espansione, qualitativa e contraenti deboli, configurandone l’ammissibilità
quantitativa, della tutela risarcitoria, in particolar in base a due tipologie: 1) quella (post- copertura)
modo nell’area dei rischi c.d. lungo-latenti, ossia dei che estende la garanzia ad un periodo minimo
danni da prodotti difettosi, quelli ambientali e quelli di almeno un anno rispetto alla scadenza del
da responsabilità professionale (segnatamente, contratto; 2) quella che estende la copertura in
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