Page 79 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               È possibile riconoscere gli incentivi
               senza la previa programmazione?











                   2.  Le riflessioni della sezione


               Secondo  questa  sezione  l’erogazione/riconoscimento  degli  incentivi  risulta  condizionata/o  da  altri
               dati normativi (richiamati nell’articolo 113 del Codice) ma non anche dalla programmazione.

               Infatti, in delibera si legge come la possibilità di riconoscere gli incentivi per appalti di lavori, servizi
               e forniture non inclusi nei rispettivi programmi, escludendo la liquidazione della quota di incentivi
               relativa alla fase di  programmazione della spesa, è condizionata dal fatto che ricorrano tutte le altre
               condizioni generali e, secondo  un principio più volte affermato dalla giurisprudenza consultiva, tali
               attività siano caratterizzate in concreto da quella particolare complessità che le deve caratterizzare,
               la quale ultima rappresenta il presupposto che consente di derogare, in via eccezionale, al principio
               di onnicomprensività della retribuzione già in godimento (ex multis: Sezione regionale di controllo
               per l’Emilia-Romagna, deliberazione n. 87/2020/PAR del 12 ottobre 2020); ciò coerentemente con la
               ratio della norma, che è quella di accrescere l’efficienza della spesa attraverso il risparmio
               che deriva dal ricorso a professionalità interne per lo svolgimento di attività funzionali
               alla  realizzazione  di  appalti  in circostanze  che altrimenti  richiederebbero il  ricorso  a
               professionisti  esterni, con possibili  aggravi  di  costi  per il  bilancio  dell’ente  interessato
               (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 51/2011/CONTR del 4 ottobre 2011).


                   3.  Le condizioni di erogabilità dell’incentivo

               Ciò detto la sezione rammenta quelle che sono le condizioni legittimanti che, in base all’art. 113 del
               Codice, devono sussistere ai fini dell’incentivabilità di ogni singola funzione tecnica, le quali sono così
               enucleabili:

               1.  che l’Amministrazione sia dotata di apposito regolamento interno, essendo questa la condizione
                  essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo e
                  sede idonea per circoscrivere dettagliatamene le condizioni alle quali gli incentivi possono essere
                  erogati;
               2.  che  le  risorse  finanziarie  del  fondo  -  desumibile  da  previsione  di  bilancio  -  costituito  ai  sensi
                  dell’art. 113, comma 2, del Codice siano ripartite, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura,
                  con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale;
               3.  che il relativo impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse stanziate nel quadro economico
                  dell’appalto,  attraverso  la  costituzione  di  un  apposito  fondo  vincolato  non  superiore  al  2%
                  dell’importo dei lavori posti a base di gara
               4.  che  l’incentivo  spettante  al  singolo  dipendente  non  ecceda  il  tetto  annuo  lordo  del  50%  del
                  trattamento economico complessivo;
               5. che, negli appalti di servizi e forniture, sia stato nominato il direttore dell’esecuzione.









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