Page 79 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
È possibile riconoscere gli incentivi
senza la previa programmazione?
2. Le riflessioni della sezione
Secondo questa sezione l’erogazione/riconoscimento degli incentivi risulta condizionata/o da altri
dati normativi (richiamati nell’articolo 113 del Codice) ma non anche dalla programmazione.
Infatti, in delibera si legge come la possibilità di riconoscere gli incentivi per appalti di lavori, servizi
e forniture non inclusi nei rispettivi programmi, escludendo la liquidazione della quota di incentivi
relativa alla fase di programmazione della spesa, è condizionata dal fatto che ricorrano tutte le altre
condizioni generali e, secondo un principio più volte affermato dalla giurisprudenza consultiva, tali
attività siano caratterizzate in concreto da quella particolare complessità che le deve caratterizzare,
la quale ultima rappresenta il presupposto che consente di derogare, in via eccezionale, al principio
di onnicomprensività della retribuzione già in godimento (ex multis: Sezione regionale di controllo
per l’Emilia-Romagna, deliberazione n. 87/2020/PAR del 12 ottobre 2020); ciò coerentemente con la
ratio della norma, che è quella di accrescere l’efficienza della spesa attraverso il risparmio
che deriva dal ricorso a professionalità interne per lo svolgimento di attività funzionali
alla realizzazione di appalti in circostanze che altrimenti richiederebbero il ricorso a
professionisti esterni, con possibili aggravi di costi per il bilancio dell’ente interessato
(Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 51/2011/CONTR del 4 ottobre 2011).
3. Le condizioni di erogabilità dell’incentivo
Ciò detto la sezione rammenta quelle che sono le condizioni legittimanti che, in base all’art. 113 del
Codice, devono sussistere ai fini dell’incentivabilità di ogni singola funzione tecnica, le quali sono così
enucleabili:
1. che l’Amministrazione sia dotata di apposito regolamento interno, essendo questa la condizione
essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo e
sede idonea per circoscrivere dettagliatamene le condizioni alle quali gli incentivi possono essere
erogati;
2. che le risorse finanziarie del fondo - desumibile da previsione di bilancio - costituito ai sensi
dell’art. 113, comma 2, del Codice siano ripartite, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura,
con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale;
3. che il relativo impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse stanziate nel quadro economico
dell’appalto, attraverso la costituzione di un apposito fondo vincolato non superiore al 2%
dell’importo dei lavori posti a base di gara
4. che l’incentivo spettante al singolo dipendente non ecceda il tetto annuo lordo del 50% del
trattamento economico complessivo;
5. che, negli appalti di servizi e forniture, sia stato nominato il direttore dell’esecuzione.
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