Page 81 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Appalti complessi con nomina del DEC:
è sempre possibile riconoscere l’incentivo?
1. Il riscontro
Il Collegio rammenta che la giurisprudenza consultiva contabile ha già avuto modo di chiarire che
l’applicabilità degli incentivi, nell’ambito dei contratti di affidamento di servizi e forniture, è contemplata
soltanto nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione, inteso quale soggetto autonomo e
diverso dal R.U.P. (Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 301/2019/PAR, del
11 ottobre 2019).
Questa distinta nomina è richiesta, in base al punto 10 delle Linee guida n. 3 dell’Anac, recanti
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni», soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore ad € 500.000,00 ovvero
di particolare complessità.
Il Collegio ritiene che le riportate ipotesi debbano essere oggetto di considerazione “alternativa”,
e che pertanto la particolare complessità richiesta per la nomina del direttore dell’esecuzione
potrebbe caratterizzare anche appalti di importo inferiore ad € 500.000. Tale parametro numerico
può rappresentare tuttavia un criterio di orientamento, in quanto solo in circostanze davvero
eccezionali le funzioni tecniche associate ad un appalto di forniture e di servizi di importo più esiguo
potranno dirsi caratterizzate da quella particolare complessità che, come già ricordato in
risposta al primo quesito, rappresenta il presupposto che consente di derogare, in via
eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione; ciò coerentemente con la
ratio della norma, data dall’esigenza di accrescere l’efficienza della spesa attraverso il risparmio che
deriva dal ricorso a professionalità interne per lo svolgimento di attività funzionali alla realizzazione
di appalti in circostanze che altrimenti richiederebbero il ricorso a professionisti esterni, con possibili
aggravi di costi per il bilancio dell’ente interessato.
2. Conclusione
Il RUP quindi, per concludere, è chiamato ad una attenta valutazione nel caso in cui, trattandosi di
appalto di servizio (o anche di fornitura) di importo inferiore ai 500mila euro, nel ravvisare quella
complessità di funzioni tali da giustificare la nomina di un direttore dell’esecuzione diverso dal
responsabile unico del procedimento e quindi consentendo di accedere all’incentivo ex art. 113 del
Codice.
Le parole della deliberazione infatti evidenziano anche la necessità di un controllo dell’amministrazione
(e riteniamo anche del Segretario) sottolineano in particolare che “l’Amministrazione dovrà
pertanto attentamente valutare l’occorrenza, in concreto, di attività effettivamente
incentivabili, tenuta a mente la richiamata ratio che, in ultima analisi, per quanto ormai
più volte ribadito, appare ispirata ad un principio di contenimento della spesa e non di
aggravio della tessa, potendosi, nell’evenienza di scelte operate in difformità a tale criterio
orientativo, incorrere nelle forme di responsabilità previste dall’ordinamento”.
In caso di nomina del DEC l’incentivo, evidentemente, compete anche al RUP.
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