Page 81 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Appalti complessi con nomina del DEC:
               è sempre possibile riconoscere l’incentivo?











                   1.  Il riscontro


               Il Collegio rammenta che la giurisprudenza consultiva contabile ha già avuto modo di chiarire che
               l’applicabilità degli incentivi, nell’ambito dei contratti di affidamento di servizi e forniture, è contemplata
               soltanto nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione, inteso quale soggetto autonomo e
               diverso dal R.U.P. (Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 301/2019/PAR, del
               11 ottobre 2019).

               Questa  distinta  nomina  è  richiesta,  in  base  al  punto  10  delle  Linee  guida  n.  3  dell’Anac,  recanti
               «Nomina,  ruolo  e  compiti  del  responsabile  unico  del  procedimento  per  l’affidamento  di  appalti  e
               concessioni», soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore ad € 500.000,00 ovvero
               di particolare complessità.

               Il  Collegio  ritiene che le  riportate ipotesi  debbano essere oggetto di  considerazione  “alternativa”,
               e  che  pertanto  la  particolare  complessità  richiesta  per  la  nomina  del  direttore  dell’esecuzione
               potrebbe caratterizzare anche appalti di importo inferiore ad € 500.000. Tale parametro numerico
               può rappresentare  tuttavia  un  criterio  di orientamento, in quanto solo in circostanze davvero
               eccezionali le funzioni tecniche associate ad un appalto di forniture e di servizi di importo più esiguo
               potranno dirsi caratterizzate da quella particolare complessità che, come già ricordato in
               risposta  al  primo  quesito, rappresenta il  presupposto  che consente di derogare, in via
               eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione; ciò coerentemente con la
               ratio della norma, data dall’esigenza di accrescere l’efficienza della spesa attraverso il risparmio che
               deriva dal ricorso a professionalità interne per lo svolgimento di attività funzionali alla realizzazione
               di appalti in circostanze che altrimenti richiederebbero il ricorso a professionisti esterni, con  possibili
               aggravi di costi per il bilancio dell’ente interessato.


                   2.  Conclusione

               Il RUP quindi, per concludere, è chiamato ad una attenta valutazione nel caso in cui, trattandosi di
               appalto di servizio (o anche di fornitura) di importo inferiore ai 500mila euro, nel ravvisare quella
               complessità  di  funzioni  tali  da  giustificare  la  nomina  di  un  direttore  dell’esecuzione  diverso  dal
               responsabile unico del procedimento e quindi consentendo di accedere all’incentivo ex art. 113 del
               Codice.


               Le parole della deliberazione infatti evidenziano anche la necessità di un controllo dell’amministrazione
               (e  riteniamo  anche  del  Segretario)  sottolineano  in  particolare  che  “l’Amministrazione dovrà
               pertanto  attentamente valutare l’occorrenza, in concreto, di attività  effettivamente
               incentivabili, tenuta a mente la richiamata ratio che, in ultima analisi, per quanto ormai
               più volte ribadito, appare ispirata ad un principio di contenimento della spesa e non di
               aggravio della tessa, potendosi, nell’evenienza di scelte operate in difformità a tale criterio
               orientativo, incorrere nelle forme di responsabilità previste dall’ordinamento”.
               In caso di nomina del DEC l’incentivo, evidentemente, compete anche al RUP.


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