Page 83 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Il dies a quo per l’applicazione dei limiti di spesa
(del trattamento accessorio)
Il dies a quo per l’applicazione dei limiti
di spesa (del trattamento accessorio)
Parere
Sempre la delibera più volte citata interviene anche a fornire il chiarimento, al fine di garantire
l’applicazione delle disposizioni sui limiti di spesa del trattamento accessorio, se sia (o meno) corretto
individuare nella data di pubblicazione del bando il momento in cui incardinare la disciplina degli
incentivi e conseguentemente ammettere gli incentivi nei limiti rientranti in detto tetto ed escludere
in via definitiva gli eventuali altri appalti.
In delibera si legge che in relazione a tale quesito la Sezione ha già di recente chiarito, con deliberazione
n. 120/2020/PAR del 12 dicembre 2020, che la determinazione delle attività incentivabili, in ragione
della normativa applicabile rationae temporis, è questione differente da quella che riguarda il profilo
dell’inclusione di tali compensi nel calcolo relativo al rispetto dei limiti di spesa di personale.
All’ipotesi di pubblicazione del bando di gara avvenuta antecedentemente all’entrata in vigore del
Codice vigente deve applicarsi, anche per quanto riguarda l’incentivabilità delle funzioni tecniche, la
disciplina previgente, di cui al già citato d.lgs. n. 163/2006. Per quanto invece riguarda la inclusione
di detti incentivi nei limiti di spesa relativi al trattamento accessorio, gli incentivi maturati nel periodo
temporale che decorre dalla data di entrata in vigore del Codice fino al giorno anteriore all’entrata
in vigore del comma 5-bis dell’art. 113 (1° gennaio 2018) sono da includere nel tetto dei trattamenti
accessori di cui all’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, successivamente
modificato dall’articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
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