Page 83 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Il dies a quo per l’applicazione dei limiti di spesa
               (del trattamento accessorio)











               Il dies a quo per l’applicazione dei limiti

               di spesa (del trattamento accessorio)

































                      Parere


               Sempre  la  delibera  più  volte  citata  interviene  anche  a  fornire  il  chiarimento,  al  fine  di  garantire
               l’applicazione delle disposizioni sui limiti di spesa del trattamento accessorio, se sia (o meno) corretto
               individuare nella data di pubblicazione del bando il momento in cui incardinare la disciplina degli
               incentivi e conseguentemente ammettere gli incentivi nei limiti rientranti in detto tetto ed escludere
               in via definitiva gli eventuali altri appalti.


               In delibera si legge che in relazione a tale quesito la Sezione ha già di recente chiarito, con deliberazione
               n. 120/2020/PAR del 12 dicembre 2020, che la determinazione delle attività incentivabili, in ragione
               della normativa applicabile rationae temporis, è questione differente da quella che riguarda il profilo
               dell’inclusione di tali compensi nel calcolo relativo al rispetto dei limiti di spesa di personale.


               All’ipotesi di pubblicazione del bando di gara avvenuta antecedentemente all’entrata in vigore del
               Codice vigente deve applicarsi, anche per quanto riguarda l’incentivabilità delle funzioni tecniche, la
               disciplina previgente, di cui al già citato d.lgs. n. 163/2006. Per quanto invece riguarda la inclusione
               di detti incentivi nei limiti di spesa relativi al trattamento accessorio, gli incentivi maturati nel periodo
               temporale che decorre  dalla data di entrata in vigore  del Codice fino al giorno  anteriore all’entrata
               in vigore del comma 5-bis dell’art. 113 (1° gennaio 2018) sono da includere nel tetto dei trattamenti
               accessori di cui all’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, successivamente
               modificato dall’articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

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