Page 82 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                                     Le manutenzioni sono servizi o lavori?
                                                                             (sempre ai fini dell’incentivo)











               Le manutenzioni sono servizi o lavori?

               (sempre ai fini dell’incentivo)





























                      Parere


               Sempe la deliberzione n. 11/2021 della sezione Emilia Romanga affronta la questione della corretta
               configurazione giuridica per gli appalti di manutenzione (es: di immobili, del verde, di strade) ovvero
               se rientrino, o meno, tra gli appalti di lavori o tra gli appalti di servizi.

               Pur annotando l’estraneità del quesito all’ambito di intervento della sezione, il Collegio fornisce un
               riscontro rammentando che “la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 2/2019/QMIG del 9
               gennaio 2019, ha escluso che in relazione ai lavori di manutenzione si ponga un problema di numerus
               clausus delle “funzioni tecniche”, oggetto di incentivo secondo il principio di tassatività affermato
               e ribadito dalla Corte, statuendo il seguente principio di diritto: “gli incentivi per funzioni tecniche
               previsti dall’art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) possono essere
               riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione
               straordinaria e ordinaria di particolare complessità”. Inoltre l’ANAC, con parere di precontenzioso
               n. 576 del 13 giugno 2018, in merito alla manutenzione del verde aveva chiarito che “La semplice
               manutenzione del verde pubblico, se limitata ad attività di cura e regolazione di quanto già esistente,
               rientra nell’ambito  dei servizi  e non in quello dei lavori”  e  che  “di  conseguenza,  tutte  le
               volte in cui l’attività non comporti una modificazione della realtà fisica con l’utilizzazione,
               la  manipolazione  e  l’installazione  di  materiali  aggiuntivi  e  sostitutivi  non inconsistenti
               sul piano strutturale e funzionale (cd. “quid novi”), la manutenzione del verde pubblico
               rientra nell’ambito dei servizi e 11 non in quello dei lavori: così, ad esempio, la mondatura,
               rasatura,  irrigazione,  concimazione,  posatura,  pulizia,  trattamenti  vari,  sfalcio,  decespugliamento
               delle scarpate, ecc., non configurano “lavori” ma servizi”.

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