Page 77 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Revisione del prezzo dei contratti per aumento
costi determinato dall’emergenza sanitaria
a) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per
l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche
all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette
circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o
regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
b) la modifica non deve alterare la natura generale del contratto.
3. L’intervento dell’ANAC
Il Collegio rammenta che la questione è stata affrontata anche dall’ANAC che ha ammesso la
variazione del “prezzo” del contratto utilizzando proprio l’articolo 106 (ed esprimendosi in termini di
variante al contratto).
Più nel dettaglio la sezione rammenta che sull’applicabilità della norma ai contratti di erogazione di
servizi – in particolare di servizi di noleggio, sanificazione e sterilizzazione dei dispositivi tessili e
medici utilizzati in strutture ospedaliere nonché servizi di ristorazione – soggetti a un grave squilibrio
economico a causa dell’emergenza sanitaria, si è pronunciata l’Anac in due occasioni (delibera
n. 540 del 1 luglio 2020 e del. n. 1022 del 25 novembre 2020 entrambe pubblicate sul sito internet
dell’Anac): l’Autorità, richiamato il d.P.C.M. del 17 maggio 2020 e in particolare l’allegato 12 relativo
al “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 - che gli operatori economici sono
tenuti ad adottare ai fini della prevenzione e del contenimento del contagio da COVID-19 -, ha
affermato che “l’obbligo di applicare le misure di cui al richiamato Protocollo del 24 aprile 2020
nonché la richiesta di prestazioni ulteriori per far fronte alla particolare situazione di emergenza che
sta interessando l’intero Paese costituisce presupposto idoneo a giustificare il ricorso a una variante
in corso d’opera per circostanze impreviste e imprevedibili ai sensi dell’art. 106 comma
1, lett. c), del Codice dei contratti pubblici. Ai fini della corretta definizione dell’oggetto della
variante, è necessaria un’accurata verifica dell’impatto delle misure di prevenzione e contenimento
del contagio da COVID-19 sullo svolgimento della prestazione oggetto di affidamento, in particolare
in termini di oneri aziendali per la sicurezza, nonché delle modifiche in termini di quantità e di
modalità di erogazione dei servizi richieste dalla stazione appaltante ai fini del rispetto delle predette
misure di prevenzione e contenimento. La modifica delle modalità organizzative per la prestazione
del servizio non costituisce, nel caso di specie, alterazione della natura generale del contratto”.
In sostanza, quindi, è ipotizzabile una revisione del compenso ma il RUP deve ben verificare che
impatto hanno determinato le misure adottate soprattutto sotto il profilo dei costi e la revisione non
altera la natura generale del contratto.
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