Page 77 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Revisione del prezzo dei contratti per aumento
               costi determinato dall’emergenza sanitaria











               a)  la  necessità  di  modifica  è  determinata  da circostanze impreviste e imprevedibili per
                  l’amministrazione aggiudicatrice o per  l’ente aggiudicatore.  In  tali  casi  le  modifiche
                  all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette
                  circostanze  può  rientrare  anche  la  sopravvenienza di nuove disposizioni  legislative  o
                  regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
               b) la modifica non deve alterare la natura generale del contratto.


                   3.  L’intervento dell’ANAC

               Il  Collegio  rammenta  che  la  questione  è  stata  affrontata  anche  dall’ANAC  che  ha  ammesso  la
               variazione del “prezzo” del contratto utilizzando proprio l’articolo 106 (ed esprimendosi in termini di
               variante al contratto).

               Più nel dettaglio la sezione rammenta che sull’applicabilità della norma ai contratti di erogazione di
               servizi – in particolare di servizi di noleggio, sanificazione e sterilizzazione dei dispositivi tessili e
               medici utilizzati in strutture ospedaliere nonché servizi di ristorazione – soggetti a un grave squilibrio
               economico a causa dell’emergenza sanitaria, si è pronunciata l’Anac in due occasioni (delibera
               n. 540 del 1 luglio 2020 e del. n. 1022 del 25 novembre 2020 entrambe pubblicate sul sito internet
               dell’Anac): l’Autorità, richiamato il d.P.C.M. del 17 maggio 2020 e in particolare l’allegato 12 relativo
               al “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
               del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 - che gli operatori economici sono
               tenuti  ad  adottare  ai  fini  della  prevenzione  e  del  contenimento  del  contagio  da  COVID-19  -,  ha
               affermato  che  “l’obbligo di applicare  le  misure  di cui al richiamato  Protocollo del 24  aprile  2020
               nonché la richiesta di prestazioni ulteriori per far fronte alla particolare situazione di emergenza che
               sta interessando l’intero Paese costituisce presupposto idoneo a giustificare il ricorso a una variante
               in corso d’opera per circostanze impreviste e imprevedibili ai sensi dell’art. 106 comma
               1, lett. c), del Codice dei contratti pubblici. Ai fini della corretta definizione dell’oggetto della
               variante, è necessaria un’accurata verifica dell’impatto delle misure di prevenzione e contenimento
               del contagio da COVID-19 sullo svolgimento della prestazione oggetto di affidamento, in particolare
               in  termini  di  oneri  aziendali  per  la  sicurezza,  nonché  delle  modifiche  in  termini  di  quantità  e  di
               modalità di erogazione dei servizi richieste dalla stazione appaltante ai fini del rispetto delle predette
               misure di prevenzione e contenimento. La modifica delle modalità organizzative per la prestazione
               del servizio non costituisce, nel caso di specie, alterazione della natura generale del contratto”.


               In sostanza, quindi, è ipotizzabile una revisione del compenso ma il RUP deve ben verificare che
               impatto hanno determinato le misure adottate soprattutto sotto il profilo dei costi e la revisione non
               altera la natura generale del contratto.










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