Page 78 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                                       È possibile riconoscere gli incentivi
                                                                         senza la previa programmazione?











               È possibile riconoscere gli incentivi

               senza la previa programmazione?




















                      Premessa


               Alla  sezione  emiliana  vengono  anche  posti  una  serie  di  quesiti  in  tema  di  incentivi  per  funzioni
               tecniche (ex art. 113 del Codice dei Contratti). Il primo di questi è diretto a capire se sia (o meno)
               corretto riconoscere gli incentivi per appalti di lavori, servizi e forniture non inclusi nei rispettivi
               programmi, escludendo la spettanza della quota di incentivi relativa alla fase di programmazione
               della spesa, limitando, pertanto, la riconoscibilità delle quote di incentivo relative alle altre fasi (es:
               direzione lavori, collaudo, etc.).

                   1.  Un primo orientamento restrittivo


               La sezione ricorda che sulla possibilità di procedere alla remunerazione degli incentivi per funzioni
               tecniche in relazione ad appalti di lavori non inseriti nel programma triennale dei lavori, la giurisprudenza
               consultiva della Corte ha espresso degli orientamenti restrittivi (Sezione regionale di controllo per
               la Lombardia, deliberazione n. 310/2019/PAR del 18 luglio 2019) basato sulla considerazione della
               centralità  della  fase  della  programmazione,  che  consente  la  identificazione  e  quantificazione  dei
               bisogni e delle  priorità  dell’Ente e la verifica della sostenibilità finanziaria dell’appalto. A sostegno di
               tale orientamento sono stati richiamati, anche, due precedenti pareri, l’uno reso su analogo quesito,
               ma in vigenza della previgente disciplina contenuta dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
               (Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 3/2015/PAR del 12 febbraio  2015),
               l’altro  reso  invece  sulla  differente  fattispecie  relativa  alla  mancanza,  in  caso  di  appalti  di  servizi
               e forniture, del progetto e del quadro economico (Sezione regionale di controllo per il Piemonte,
               deliberazione n. 25/2019/PAR del 19 marzo 2019).

               Ciò però non appare sufficiente a valorizzare una risposta negativa, in realtà – secondo la recente
               deliberazione – la risoluzione del quesito relativo alla incentivabilità delle funzioni tecniche afferenti
               alle differenti fasi di realizzazione dell’appalto non sembra pertanto dipendere dall’inserimento
               nel programma biennale.

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