Page 76 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
P. 76

Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                            Revisione del prezzo dei contratti per aumento
                                                               costi determinato dall’emergenza sanitaria











                   2.  L’istruttoria


               La sezione rammenta che tra le misure di ristoro del trasporto scolastico che il Governo ha emanato
               dall’inizio dell’emergenza sanitaria, il comma 2-bis dell’art. 229, introdotto dalla legge del 17 luglio
               2020, n. 77, di conversione, con modificazioni, del d.l. 19.05.2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), al
               fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla
               conseguente riduzione dell’erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati
               con gli enti locali, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
               trasporti “un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020. Le risorse del fondo
               sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico
               delle perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria”.


               Questo fondo trova la sua ratio, si legge nella delibera, nella compensazione, a favore delle imprese
               di trasporto scolastico, della soppressione del divieto di decurtazione dei corrispettivi delle
               minori corse effettuate a decorrere dal 23 febbraio 2020.
               Altra  misura  di  sostegno  del  trasporto  scolastico,  durante  il  periodo  dell’emergenza,  è  contenuta
               nell’art. 39 comma 1-bis, introdotto dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, di conversione del d.l.
               n. 104/2020 (cd. Decreto Agosto), secondo il quale “Al fine di consentire l’erogazione dei servizi di
               trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 [...]
               le risorse di cui al comma 1 [ndr del fondo istituito per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli
               enti locali] possono essere utilizzate dai comuni, nel limite complessivo di 150 milioni di euro, per il
               finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune può destinare
               nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa sostenuta
               per  le  medesime  finalità  nel  2019”.  La  possibilità  di  destinare  risorse  aggiuntive  per  il  trasporto
               scolastico, nell’indicato limite percentuale, costituisce una ulteriore fonte di riequilibrio delle perdite
               subite dalle imprese del settore.


               L’attuazione delle predette disposizioni e il riparto fra i Comuni delle risorse incrementali ivi contenute
               sono stati disposti rispettivamente con D.M. emanato il 4 dicembre 2020 dal Ministro delle infrastrutture
               e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’istruzione, con D.M. del Ministro dell’interno del 20
               novembre 2020 e, infine, con D.M. emanato il 14 dicembre 2020 dal Ministro dell’interno di concerto
               con il Ministro dell’economia e delle finanze.

               Venendo quindi alla questione prospettata, il Collegio  rileva che “la normativa emergenziale non
               si è occupata della  sorte dei contratti  di trasporto  in essere fra gli  enti  e gli  operatori
               economici affidatari dei servizi di trasporto scolastico costretti ad affrontare costi aggiuntivi
               legati al rispetto delle misure di sanificazione e igienizzazione dei mezzi di trasporto e dei passeggeri.
               Preso atto di quanto si sintetizza l’attuale normativa in materia di modifica delle condizioni contrattuali.
               Il  Collegio  sottolinea  che  la  norma  di  riferimento  è  rinvenibile  nell’art.  106  Codice  dei  contratti
               pubblici. In particolare, nel caso di specie, la fattispecie che assume rilievo è allocata nel comma 1
               lett. c) secondo cui per cui i contratti di appalto possono essere modificati “ove siano soddisfatte
               tutte le seguenti condizioni:


                                                            4
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81