Page 76 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Revisione del prezzo dei contratti per aumento
costi determinato dall’emergenza sanitaria
2. L’istruttoria
La sezione rammenta che tra le misure di ristoro del trasporto scolastico che il Governo ha emanato
dall’inizio dell’emergenza sanitaria, il comma 2-bis dell’art. 229, introdotto dalla legge del 17 luglio
2020, n. 77, di conversione, con modificazioni, del d.l. 19.05.2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), al
fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla
conseguente riduzione dell’erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati
con gli enti locali, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti “un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020. Le risorse del fondo
sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico
delle perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria”.
Questo fondo trova la sua ratio, si legge nella delibera, nella compensazione, a favore delle imprese
di trasporto scolastico, della soppressione del divieto di decurtazione dei corrispettivi delle
minori corse effettuate a decorrere dal 23 febbraio 2020.
Altra misura di sostegno del trasporto scolastico, durante il periodo dell’emergenza, è contenuta
nell’art. 39 comma 1-bis, introdotto dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, di conversione del d.l.
n. 104/2020 (cd. Decreto Agosto), secondo il quale “Al fine di consentire l’erogazione dei servizi di
trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 [...]
le risorse di cui al comma 1 [ndr del fondo istituito per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli
enti locali] possono essere utilizzate dai comuni, nel limite complessivo di 150 milioni di euro, per il
finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune può destinare
nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa sostenuta
per le medesime finalità nel 2019”. La possibilità di destinare risorse aggiuntive per il trasporto
scolastico, nell’indicato limite percentuale, costituisce una ulteriore fonte di riequilibrio delle perdite
subite dalle imprese del settore.
L’attuazione delle predette disposizioni e il riparto fra i Comuni delle risorse incrementali ivi contenute
sono stati disposti rispettivamente con D.M. emanato il 4 dicembre 2020 dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’istruzione, con D.M. del Ministro dell’interno del 20
novembre 2020 e, infine, con D.M. emanato il 14 dicembre 2020 dal Ministro dell’interno di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Venendo quindi alla questione prospettata, il Collegio rileva che “la normativa emergenziale non
si è occupata della sorte dei contratti di trasporto in essere fra gli enti e gli operatori
economici affidatari dei servizi di trasporto scolastico costretti ad affrontare costi aggiuntivi
legati al rispetto delle misure di sanificazione e igienizzazione dei mezzi di trasporto e dei passeggeri.
Preso atto di quanto si sintetizza l’attuale normativa in materia di modifica delle condizioni contrattuali.
Il Collegio sottolinea che la norma di riferimento è rinvenibile nell’art. 106 Codice dei contratti
pubblici. In particolare, nel caso di specie, la fattispecie che assume rilievo è allocata nel comma 1
lett. c) secondo cui per cui i contratti di appalto possono essere modificati “ove siano soddisfatte
tutte le seguenti condizioni:
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