Page 14 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
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Mediappalti Sotto la lente
Secondo l’articolo 4, dell’allegato I.01 diverso da quello richiesto dalla legge di gara),
l’equivalenza risulterebbe certificata “quando a sommesso parere, andrà gestito/spiegato in
gli scostamenti rispetto ai parametri (…) sono maniera attenta da parte dell’estensore della
marginali”. Anche in questo caso la disposizione legge di gara.
difetta di genericità e non fornisce certezze al
responsabile unico. Infatti, già in fase propedeutica occorre
rammentare all’operatore quali sono le
Non è irrilevante evidenzia che secondo l’ANAC conseguenze qualora non chiarisca o non riesca
– nella relazione tecnica che accompagna il a fornire la prova “provata” che le equivalenze
bando come sopra detto, e quindi in un contesto normative ed economiche sono reali ed
in cui viene presa in considerazione la circolare effettive (e non semplicemente dichiarate per
INAIL n. 2/2020– l’equivalenza potrebbe aggiudicarsi l’appalto).
essere acclarata nel caso di scostamenti relativi
a due parametri. Affermazione che, pare allo
scrivente, sia stata non ritenuta condivisibile
dalla prima giurisprudenza.
Questo “nuovo” obbligo dell’operatore
A questo punto, sembra di poter sostenere, (che presenta un contratto diverso da
che la dichiarazione di equivalenza che ora – se quello richiesto dalla legge di gara),
la norma entrerà in vigore come si presume a sommesso parere, andrà gestito/
al 1° gennaio 2025- diventa maggiormente
pressante che l’operatore dichiari l’equivalenza chiarito in maniera attenta da parte
ma con delle precisazioni chiare e fuori di dubbi. dell’estensore della legge di gara.
4. La verifica della dichiarazione di
equivalenza
L’allegato I.01 viene in ausilio al RUP anche con Si deve anche ritenere che la richiesta di
l’articolo 5 rubricato “Verifica della dichiarazione presentazione delle dichiarazioni di equivalenza,
di equivalenza”-. qualora non rispettate dall’operatore economico,
non possa determinare l’esclusione dello stesso
Il primo comma spiega che la dichiarazione di ma una richiesta di integrazione per il tramite
equivalenza deve essere trasmessa già in fase del soccorso istruttorio trattandosi, ovviamente,
di presentazione dell’offerta. di documentazione amministrativa.
Più nel dettaglio, il comma precisa che “Per Una precisazione non irrilevante è che
consentire alle stazioni appaltanti ed enti l’estensore, con l’allegato I.01, non richiede
concedenti di verificare la congruità dell’offerta una “giustificazione” ma una dichiarazione
ai sensi dell’articolo 110, gli operatori economici e quindi un documento diverso che sembra
trasmettono la dichiarazione di equivalenza implicare anche una particolare responsabilità
di cui all’articolo 11, comma 4, in sede di dell’operatore economico che dichiari aspetti/
presentazione dell’offerta”. circostanza non vere/reali (dichiari, ad esempio,
una equivalenza tra trattamenti o di riferimenti
La precisazione risulta, evidentemente, di normativi non corrispondente al vero).
grande rilievo visto che l’odierna disposizione
rimette la dichiarazione a richiesta del RUP La recidiva in questo senso dell’operatore
(nella fase di verifica). economico potrebbe portare a configurare –
come effetto deterrente – nuove fattispecie
Evidentemente, questo “nuovo” obbligo di illecito professionale da valutare ai sensi
dell’operatore (che presenta un contratto dell’articolo 98 del codice.
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