Page 14 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
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Mediappalti                                                                         Sotto la lente






               Secondo    l’articolo   4,   dell’allegato   I.01   diverso da quello richiesto dalla legge di gara),
               l’equivalenza  risulterebbe  certificata  “quando   a sommesso parere, andrà gestito/spiegato in
               gli  scostamenti  rispetto ai parametri  (…) sono   maniera  attenta  da  parte  dell’estensore  della
               marginali”. Anche in questo caso la disposizione   legge di gara.
               difetta di genericità e non fornisce certezze al
               responsabile unico.                             Infatti,  già  in  fase  propedeutica  occorre
                                                               rammentare    all’operatore   quali   sono   le
               Non è irrilevante evidenzia che secondo l’ANAC   conseguenze qualora non chiarisca o non riesca
               –  nella  relazione  tecnica  che  accompagna  il   a fornire la prova “provata” che le equivalenze
               bando come sopra detto, e quindi in un contesto   normative  ed    economiche  sono  reali  ed
               in cui viene presa in considerazione la circolare   effettive  (e  non  semplicemente  dichiarate  per
               INAIL    n.  2/2020–  l’equivalenza  potrebbe   aggiudicarsi l’appalto).
               essere acclarata nel caso di scostamenti relativi
               a  due  parametri.  Affermazione  che,  pare  allo
               scrivente,  sia  stata  non  ritenuta  condivisibile
               dalla prima giurisprudenza.
                                                               Questo “nuovo” obbligo dell’operatore
               A  questo  punto,  sembra  di  poter  sostenere,   (che presenta un contratto diverso da
               che la dichiarazione di equivalenza che ora – se   quello richiesto dalla legge di gara),
               la  norma  entrerà  in  vigore    come  si  presume   a sommesso parere, andrà gestito/
               al  1°  gennaio  2025-    diventa  maggiormente
               pressante che l’operatore dichiari l’equivalenza   chiarito  in maniera attenta da parte
               ma con delle precisazioni chiare e fuori di dubbi.    dell’estensore della legge di gara.



                    4.  La  verifica  della  dichiarazione  di
                       equivalenza

               L’allegato I.01 viene in ausilio al RUP anche con   Si  deve  anche  ritenere  che  la  richiesta  di
               l’articolo 5 rubricato “Verifica della dichiarazione   presentazione delle dichiarazioni di equivalenza,
               di equivalenza”-.                               qualora non rispettate dall’operatore economico,
                                                               non possa determinare l’esclusione dello stesso
               Il primo comma spiega che la dichiarazione di   ma una richiesta di integrazione per il tramite
               equivalenza deve essere trasmessa già in fase   del soccorso istruttorio trattandosi, ovviamente,
               di presentazione dell’offerta.                  di documentazione amministrativa.

               Più  nel  dettaglio,  il  comma  precisa  che  “Per   Una  precisazione  non  irrilevante  è  che
               consentire  alle  stazioni appaltanti  ed  enti   l’estensore,  con  l’allegato  I.01,  non  richiede
               concedenti di verificare la congruità dell’offerta   una  “giustificazione”  ma  una  dichiarazione
               ai sensi dell’articolo 110, gli operatori economici   e  quindi  un  documento  diverso  che  sembra
               trasmettono  la  dichiarazione  di  equivalenza   implicare anche  una  particolare  responsabilità
               di  cui  all’articolo  11,  comma  4,  in sede di   dell’operatore  economico  che  dichiari aspetti/
               presentazione dell’offerta”.                    circostanza non vere/reali (dichiari, ad esempio,
                                                               una equivalenza tra trattamenti o di riferimenti
               La  precisazione risulta,  evidentemente,  di   normativi non corrispondente al vero).
               grande  rilievo  visto che  l’odierna  disposizione
               rimette  la  dichiarazione  a  richiesta  del  RUP   La  recidiva  in  questo  senso  dell’operatore
               (nella fase di verifica).                       economico  potrebbe  portare  a  configurare  –
                                                               come  effetto  deterrente  –  nuove  fattispecie
               Evidentemente,   questo    “nuovo”   obbligo    di  illecito  professionale  da  valutare  ai  sensi
               dell’operatore  (che  presenta  un  contratto   dell’articolo 98 del codice.

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