Page 9 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
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o svantaggiate. In questo modo, il sistema diventa quello previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, che limitava il
più fluido e meno gravoso per quelle realtà che si subappalto al 30% dell’importo del contratto. Quel
occupano della inclusione sociale, limitando il rischio limite è stato infatti eliminato dal decreto-legge n.
di complicazioni burocratiche e procedurali che 77/2021 a seguito della sentenza della Corte di
potrebbero ostacolare il loro intervento. Giustizia dell’Unione Europea (Causa C-63/18), che lo
aveva dichiarato sproporzionato rispetto agli obiettivi
La razionalizzazione delle normative relative alle pari perseguiti, in particolare il contrasto alla criminalità
opportunità generazionali e di genere e all’inclusione organizzata.
sociale è quindi il cuore di questa modifica, che mira a La nuova disciplina, invece, si concentra sul
evitare oneri di partecipazione alle gare che non siano promuovere le PMI, introducendo un vincolo mirato
strettamente legati agli scopi statutari delle cooperative e proporzionato, lasciando intatta la libertà degli
e consorzi sociali. appaltatori di ricorrere al subappalto in maniera
liberalizzata oltre tale soglia.
Con l’abrogazione dei commi 4 e 5, si elimina un
potenziale conflitto tra le finalità generali di inclusione “I contratti di subappalto sono stipulati, in misura
sociale e le necessità operative delle PMI, consentendo non inferiore al 20 per cento delle prestazioni
una gestione più efficace delle risorse e degli strumenti subappaltabili, con piccole e medie imprese”
premiali. Allo stesso tempo, si pone l’accento
sulla necessità di garantire che le PMI abbiano un Va sottolineato che l’onere del 20% non ha carattere
accesso agevolato agli appalti pubblici, in modo da assoluto. In situazioni particolari, laddove il rispetto
favorire un contesto più competitivo e inclusivo, che di tale soglia risulti oggettivamente impossibile, gli
rispetti il principio di proporzionalità tra le dimensioni operatori economici possono richiedere una deroga.
dell’impresa e le prestazioni richieste.
Questa possibilità, anziché essere demandata alle
stazioni appaltanti, è lasciata direttamente agli
3. La disciplina del subappalto appaltatori, che devono motivare nella propria offerta
le ragioni per cui non è possibile rispettare la soglia
Per favorire la partecipazione delle piccole e medie minima, tenendo conto dell’oggetto del contratto, delle
imprese (PMI) alle procedure di affidamento, un caratteristiche delle prestazioni o delle condizioni del
secondo ambito di intervento significativo introdotto mercato di riferimento.
dal Legislatore riguarda le modalità di gestione del
subappalto, con particolare riferimento alle disposizioni Tale deroga consente quindi una maggiore flessibilità
volte a favorire la partecipazione delle piccole e medie operativa, garantendo al contempo che il vincolo
imprese (PMI). L’obiettivo di tali modifiche è duplice: del 20% sia applicato laddove possibile senza
da un lato, incentivare il coinvolgimento delle PMI nelle compromettere la fattibilità del contratto.
procedure di affidamento; dall’altro, valorizzare il loro
ruolo nella fase di esecuzione materiale dei contratti Il nuovo quadro normativo configura una svolta rilevante
pubblici. nel mercato degli appalti pubblici, in cui il Legislatore
cerca di bilanciare la necessità di competitività e
Tra le principali innovazioni proposte si segnala qualità delle prestazioni con i principi di inclusività
l’introduzione di una “riserva” obbligatoria a favore e sostenibilità economica e sociale. La riserva a
delle PMI, prevista al comma 2 dell’articolo 119 del favore delle PMI rappresenta non solo uno strumento
Codice dei Contratti Pubblici. La norma impone agli di apertura del mercato, ma anche un importante
operatori economici l’obbligo di riservare almeno il incentivo per la loro crescita e sviluppo, assicurando
20% delle prestazioni subappaltabili alle PMI. che tali imprese possano svolgere un ruolo attivo e
rilevante nel sistema degli appalti pubblici.
Tale previsione mira a rafforzare la partecipazione Questa riforma non si limita quindi a rispondere alle
delle piccole imprese anche nella fase esecutiva, necessità del mercato, ma promuove un approccio
riducendo le asimmetrie competitive con i grandi più equilibrato e inclusivo, valorizzando il contributo
operatori economici. Non si tratta, tuttavia, di un ritorno delle PMI come elemento fondamentale del tessuto
a un limite generalizzato al ricorso al subappalto, come economico nazionale.
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