Page 9 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
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               o svantaggiate. In questo modo, il sistema diventa   quello previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, che limitava il
               più  fluido  e  meno  gravoso  per  quelle  realtà  che  si   subappalto  al 30% dell’importo  del  contratto. Quel
               occupano della inclusione sociale, limitando il rischio   limite è stato  infatti eliminato dal decreto-legge  n.
               di complicazioni burocratiche e procedurali  che   77/2021  a seguito della  sentenza  della  Corte di
               potrebbero ostacolare il loro intervento.       Giustizia dell’Unione Europea (Causa C-63/18), che lo
                                                               aveva dichiarato sproporzionato rispetto agli obiettivi
               La razionalizzazione delle normative relative alle pari   perseguiti, in particolare il contrasto  alla criminalità
               opportunità generazionali e di genere e all’inclusione   organizzata.
               sociale è quindi il cuore di questa modifica, che mira a   La nuova disciplina,  invece, si concentra sul
               evitare oneri di partecipazione alle gare che non siano   promuovere  le PMI, introducendo  un vincolo  mirato
               strettamente legati agli scopi statutari delle cooperative   e  proporzionato, lasciando intatta  la libertà degli
               e consorzi sociali.                             appaltatori  di ricorrere  al subappalto  in maniera
                                                               liberalizzata oltre tale soglia.
               Con l’abrogazione dei commi 4 e  5,  si  elimina un
               potenziale conflitto tra le finalità generali di inclusione   “I contratti di subappalto sono stipulati, in misura
               sociale e le necessità operative delle PMI, consentendo   non inferiore al 20 per cento delle prestazioni
               una gestione più efficace delle risorse e degli strumenti   subappaltabili, con piccole e medie imprese”
               premiali.  Allo stesso tempo, si pone l’accento
               sulla necessità di garantire che le PMI  abbiano un   Va sottolineato che l’onere del 20% non ha carattere
               accesso agevolato agli  appalti  pubblici,  in modo da   assoluto. In  situazioni particolari, laddove il rispetto
               favorire un contesto più competitivo e inclusivo,  che   di tale soglia risulti oggettivamente impossibile,  gli
               rispetti il principio di proporzionalità tra le dimensioni   operatori economici possono richiedere una deroga.
               dell’impresa e le prestazioni richieste.
                                                               Questa possibilità, anziché  essere demandata  alle
                                                               stazioni  appaltanti, è lasciata direttamente  agli
                   3. La disciplina del subappalto             appaltatori, che devono motivare nella propria offerta
                                                               le ragioni per cui non è possibile rispettare la soglia
               Per favorire la partecipazione  delle piccole e medie   minima, tenendo conto dell’oggetto del contratto, delle
               imprese  (PMI)  alle  procedure  di  affidamento,  un   caratteristiche delle prestazioni o delle condizioni del
               secondo  ambito  di  intervento  significativo  introdotto   mercato di riferimento.
               dal Legislatore  riguarda  le modalità  di gestione  del
               subappalto, con particolare riferimento alle disposizioni   Tale deroga consente quindi una maggiore flessibilità
               volte a favorire la partecipazione delle piccole e medie   operativa,  garantendo  al contempo  che il vincolo
               imprese (PMI). L’obiettivo di tali modifiche è duplice:   del  20% sia applicato  laddove possibile  senza
               da un lato, incentivare il coinvolgimento delle PMI nelle   compromettere la fattibilità del contratto.
               procedure di affidamento; dall’altro, valorizzare il loro
               ruolo nella fase di esecuzione materiale dei contratti   Il nuovo quadro normativo configura una svolta rilevante
               pubblici.                                       nel mercato degli appalti pubblici, in cui il Legislatore
                                                               cerca di  bilanciare la necessità  di competitività e
               Tra le principali innovazioni  proposte si segnala   qualità  delle  prestazioni  con i principi  di inclusività
               l’introduzione  di una “riserva” obbligatoria  a favore   e sostenibilità  economica  e sociale.  La riserva a
               delle PMI,  prevista al comma 2  dell’articolo  119 del   favore delle PMI rappresenta non solo uno strumento
               Codice dei Contratti Pubblici. La norma impone agli   di apertura del mercato, ma  anche un importante
               operatori  economici  l’obbligo  di riservare  almeno  il   incentivo per la loro crescita e sviluppo, assicurando
               20% delle prestazioni subappaltabili alle PMI.  che tali imprese possano  svolgere  un ruolo attivo e
                                                               rilevante nel sistema degli appalti pubblici.
               Tale previsione mira a  rafforzare  la partecipazione   Questa riforma non si limita quindi a rispondere alle
               delle  piccole  imprese  anche  nella  fase esecutiva,   necessità del mercato, ma promuove un approccio
               riducendo  le asimmetrie competitive con i grandi   più  equilibrato  e inclusivo,  valorizzando  il contributo
               operatori economici. Non si tratta, tuttavia, di un ritorno   delle  PMI come elemento  fondamentale  del  tessuto
               a un limite generalizzato al ricorso al subappalto, come   economico nazionale.

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