Page 81 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Il riparto degli incentivi nel caso di intervento di stazione
appaltante delegata/centrale di committenza
2. L’intervento della centrale di committenza
La sezione rammenta che il vincolo del 20% (del 2% dell’incentivo) viene escluso solo per le
“risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata”. In
questo caso le risorse devono essere destinate all’intervento e non possono essere “distolte”.
In generale, circa i rapporti con la centrale di committenza, la deliberazione precisa che le
sopravvenute previsioni codicistiche, attualmente vigenti, del d.lgs. n. 36/2023, le quali prevedono,
sempre in termini di facoltà, il riconoscimento alla stazione appaltante o ente concedente di
determinare somme a titolo di incentivo al personale della centrale di committenza, secondo
proprie determinazioni in ordine alle modalità di definizione del predetto incentivo (art. 45).
Precisamente, il comma 8 dell’art. 45, citato, dispone che “Le amministrazioni e gli enti che
costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta
di quest’ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di tale
centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque
eccedere il 25 per cento dell’incentivo di cui al comma 2”.
Il Collegio osserva in primis che il tenore letterale del nuovo art. 45, comma 8, innova rispetto
alle precedenti previsioni dei commi 2 e 5 dell’art. 113 del previgente codice dei contratti pubblici
nel solco tracciato dalla giurisprudenza contabile, essendo attratte al prefato limite percentuale
del 25% le attività tecniche indicate nell’allegato I.10 in relazione alle funzioni tecniche svolte dai
dipendenti della centrale di committenza.
3. Il riparto “generale” degli incentivi
Per il collegio la disciplina declinata nell’art. 45 del codice ora è molto chiara visto che precisa
che l’80% del 2% (da calcolare sulla base di affidamento) è destinata ad alimentare gli incentivi
(comma 3) “mentre il restante 20%, previsto dal comma 5, è destinato ai fini di cui ai commi
6 e 7, escluse (nda come detto) le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri
finanziamenti a destinazione vincolata”.
Al netto/eccezione quindi delle risorse citate, la destinazione di cui al comma 6 si riferisce
all’acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. In particolare, quella ex
comma 7 è finalizzata alle attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei
dipendenti nella realizzazione degli interventi, alla specializzazione del personale che svolge
funzioni tecniche e alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
Sulla base di queste previsioni, secondo la sezione non si rinvengono elementi dal dato letterale
che possano orientare l’interprete verso una lettura del combinato disposto di cui ai commi 2, 5
e 8 dell’art. 45, citato, in senso restrittivo.
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