Page 81 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Il riparto degli incentivi nel caso di intervento di stazione
               appaltante delegata/centrale di committenza











               2. L’intervento della centrale di committenza


               La sezione rammenta che il vincolo del 20% (del 2% dell’incentivo) viene escluso solo per le
               “risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata”. In
               questo caso le risorse devono essere destinate all’intervento e non possono essere “distolte”.

               In generale, circa i rapporti con la centrale di committenza, la deliberazione precisa che le
               sopravvenute previsioni codicistiche, attualmente vigenti, del d.lgs. n. 36/2023, le quali prevedono,
               sempre in termini di facoltà, il riconoscimento alla stazione appaltante o ente concedente di
               determinare  somme  a  titolo  di  incentivo  al  personale  della  centrale  di  committenza,  secondo
               proprie determinazioni in ordine alle modalità di definizione del predetto incentivo (art. 45).


               Precisamente,  il  comma  8  dell’art.  45,  citato,  dispone  che  “Le  amministrazioni  e  gli  enti  che
               costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta
               di  quest’ultima,  le  risorse  finanziarie  di  cui  al  comma  2  o  parte  di  esse  ai  dipendenti  di  tale
               centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque
               eccedere il 25 per cento dell’incentivo di cui al comma 2”.


               Il Collegio osserva in primis che il tenore letterale del nuovo art. 45, comma 8, innova rispetto
               alle precedenti previsioni dei commi 2 e 5 dell’art. 113 del previgente codice dei contratti pubblici
               nel solco tracciato dalla giurisprudenza contabile, essendo attratte al prefato limite percentuale
               del 25% le attività tecniche indicate nell’allegato I.10 in relazione alle funzioni tecniche svolte dai
               dipendenti della centrale di committenza.





               3. Il riparto “generale” degli incentivi


               Per il collegio la disciplina declinata nell’art. 45 del codice ora è molto chiara visto che precisa
               che l’80% del 2% (da calcolare sulla base di affidamento) è destinata ad alimentare gli incentivi
               (comma 3) “mentre il restante 20%, previsto dal comma 5, è destinato ai fini di cui ai commi
               6  e  7,  escluse  (nda  come  detto)  le  risorse  che  derivano  da  finanziamenti  europei  o  da  altri
               finanziamenti a destinazione vincolata”.


               Al netto/eccezione quindi delle risorse citate, la destinazione di cui al comma 6 si riferisce
               all’acquisto  di  beni  e  tecnologie  funzionali  a  progetti  di  innovazione.  In  particolare,  quella  ex
               comma 7 è finalizzata alle attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei
               dipendenti  nella  realizzazione  degli  interventi,  alla  specializzazione  del  personale  che  svolge
               funzioni tecniche e alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
               Sulla base di queste previsioni, secondo la sezione non si rinvengono elementi dal dato letterale
               che possano orientare l’interprete verso una lettura del combinato disposto di cui ai commi 2, 5
               e 8 dell’art. 45, citato, in senso restrittivo.


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