Page 79 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Incentivi per le forniture e le polizze assicurative
               dopo il nuovo codice dei contratti











               6. La necessità (o meno) del regolamento sui criteri di riparto degli incentivi


               Circa il terzo quesito – sulla necessità o meno di destinare una quota prioritaria alla stipula delle
               polizze individuate nel regolamento incentivi – la sezione non si pronuncia (non risultando chiara
               la domanda) decidendo però di soffermarsi sulla necessità del regolamento.

               Sul  punto,  si  legge  nella  deliberazione,    è  doveroso  richiamare  il  comma  3,  seconda  parte,
               dell’articolo  45,  che  testualmente  prevede:  “I  criteri  del  relativo  riparto,  nonché  quelli  di
               corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di
               eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto
               esecutivo,  sono  stabiliti  dalle  stazioni  appaltanti  e  dagli  enti  concedenti,  secondo  i  rispettivi
               ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice”.

               Tale disposizione riproduce il contenuto in parte qua del previgente articolo 113 del D.Lgs. n.
               50/2016 che già consentiva alle amministrazioni, previa adozione di un regolamento interno
               e della stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici
               accessori a favore del personale interno alle Pubbliche amministrazioni per attività, tecniche e
               amministrative,  nelle  procedure  di  programmazione,  aggiudicazione,  esecuzione  e  collaudo  (o
               verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture.


               Tradizionalmente, si rammenta, già la sezione autonomie ha ribadito l’esigenza del regolamento
               interno considerato come “sede idonea per circoscrivere dettagliatamene le condizioni alle quali gli
               incentivi possono essere erogate (Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la pronuncia
               n. 6/2018).

               Circa  il  termine  della  usa  adozione,  risultando  pacifico  che  il  termine  fissato  dall’articolo  45
               comma 3 del codice ha carattere ordinatorio, e che quindi il suo recepimento può avvenire in ogni
               tempo da parte delle amministrazioni interessate, il Collegio non ritiene che sussistano elementi
               normativi in grado di comportare un superamento dell’indirizzo in parte qua restrittivo tracciato
               dalla citata autorevole pronuncia.


               La disposizione del vigente D. Lgs n. 36/2023 continua a prevedere la necessità di un’apposita
               disciplina attuativa da parte della stazione appaltante e nulla impedisce, in pratica, di adottare un
               regolamento anche nel silenzio dell’articolo 45. Da notare che lo schema di codice (e dell’articolo
               in parola) in realtà prevedeva la necessità del regolamento (ora espunto per un riferimento ad
               atto generale). In ogni caso la sezione, evidentemente, ritiene che il regolamento possa essere
               tranquillamente adottato.










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