Page 79 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Incentivi per le forniture e le polizze assicurative
dopo il nuovo codice dei contratti
6. La necessità (o meno) del regolamento sui criteri di riparto degli incentivi
Circa il terzo quesito – sulla necessità o meno di destinare una quota prioritaria alla stipula delle
polizze individuate nel regolamento incentivi – la sezione non si pronuncia (non risultando chiara
la domanda) decidendo però di soffermarsi sulla necessità del regolamento.
Sul punto, si legge nella deliberazione, è doveroso richiamare il comma 3, seconda parte,
dell’articolo 45, che testualmente prevede: “I criteri del relativo riparto, nonché quelli di
corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di
eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto
esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi
ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice”.
Tale disposizione riproduce il contenuto in parte qua del previgente articolo 113 del D.Lgs. n.
50/2016 che già consentiva alle amministrazioni, previa adozione di un regolamento interno
e della stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici
accessori a favore del personale interno alle Pubbliche amministrazioni per attività, tecniche e
amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o
verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture.
Tradizionalmente, si rammenta, già la sezione autonomie ha ribadito l’esigenza del regolamento
interno considerato come “sede idonea per circoscrivere dettagliatamene le condizioni alle quali gli
incentivi possono essere erogate (Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la pronuncia
n. 6/2018).
Circa il termine della usa adozione, risultando pacifico che il termine fissato dall’articolo 45
comma 3 del codice ha carattere ordinatorio, e che quindi il suo recepimento può avvenire in ogni
tempo da parte delle amministrazioni interessate, il Collegio non ritiene che sussistano elementi
normativi in grado di comportare un superamento dell’indirizzo in parte qua restrittivo tracciato
dalla citata autorevole pronuncia.
La disposizione del vigente D. Lgs n. 36/2023 continua a prevedere la necessità di un’apposita
disciplina attuativa da parte della stazione appaltante e nulla impedisce, in pratica, di adottare un
regolamento anche nel silenzio dell’articolo 45. Da notare che lo schema di codice (e dell’articolo
in parola) in realtà prevedeva la necessità del regolamento (ora espunto per un riferimento ad
atto generale). In ogni caso la sezione, evidentemente, ritiene che il regolamento possa essere
tranquillamente adottato.
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