Page 83 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
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Mediappalti













               Incentivi ed accordo quadro















               1. I quesiti


               Nel caso di specie, la stazione appaltante pone due quesiti. Il primo in relazione alla stipula/
               adesione di un accordo quadro e, pertanto, le modalità di calcolo degli incentivi ovvero se gli
               stessi devono basarsi sull’importo della convenzione o sull’importo dei singoli ordini.


               Più precisamente con il quesito si chiede se “nel caso di adesione a convenzione CONSIP (…) e
               in altri casi con medesimi presupposti in cui l’Ente non ha esperito una procedura di gara ma ha
               aderito direttamente ad una delle convenzione di CONSIP, sia corretto considerare come base di
               gara, sulla quale calcolare gli incentivi alle funzioni tecniche […], l’importo totale di affidamento
               al  netto  di  iva  così’  come riportato nell’ordine/contratto di adesione e  pertanto già  al netto
               del  ribasso offerto oppure se, per  il  calcolo dell’incentivo  delle funzioni tecniche, l’importo da
               prendere in considerazione, quale base della procedura di affidamento, sia quello dell’ordinativo
               di adesione ricalcolato al lordo del ribasso offerto dall’aggiudicatario nella gara CONSIP”.





               2. Gli incentivi e l’accordo quadro


               Nel  caso  di  accordo  quadro,  spiega  la  sezione  il  calcolo  dell’incentivo  delle  funzioni  tecniche,
               avviene  considerando  la  base  dell’importo  di ogni singolo contratto applicativo  senza
               prendere a riferimento l’importo massimo dell’accordo ma solo, appunto, l’importo dei lavori,
               servizi e forniture effettivamente ordinati. I relativi incentivi dovranno essere individuati nel
               quadro economico di ogni singolo contratto applicativo.

               Tale orientamento, coniugato altresì con l’applicazione di alcuni principi cardine della materia,
               quali semplificazione, razionalizzazione e contenimento della spesa, conducono a ritenere corretto
               il calcolo dell’incentivo sulla base “dell’importo totale di affidamento al netto di iva così’ come
               riportato nell’ordine/contratto di adesione e pertanto già al netto del ribasso offerto” e non già
               “l’importo dell’ordinativo di adesione ricalcolato al lordo del ribasso offerto dall’aggiudicatario
               nella gara Consip” (ciò, anche perché tutta la fase di gara non viene gestita dall’amministrazione
               che procede ad effettuare l’ordine e pertanto non avrebbe senso che i dipendenti beneficiassero
               di un incentivo che deriverebbe da attività di altri soggetti).


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