Page 78 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                          Incentivi per le forniture e le polizze assicurative
                                                                         dopo il nuovo codice dei contratti











               Tale  soluzione  è  sostenuta  anche  dalla  Sezione  regionale  campana  della  Corte  dei  conti  che,
               con il parere n. 191/2023, ha recentemente chiarito che “rileva il mero profilo quantitativo del
               superamento  del  parametro  numerico,  individuato  in  €  500.000,00.  In  questo  caso,  infatti,  il
               legislatore muove da una presunzione assoluta (c.d. praesumptio iuris et de iure) di minore
               complessità della prestazione sotto una certa soglia economica, che, come tale, non ammette
               prova contraria”.


               Mentre  quanto  l’appalto  abbia  ad  oggetto  servizi,  e  gli  stessi  siano  di  particolare  complessità
               alla luce del disposto dell’articolo 32 dell’allegato II.14 al codice dei contratti pubblici, il comune
               sarà onerato della stipulazione della polizza assicurativa per il rischio di azioni di responsabilità
               civile verso i terzi (ma non per responsabilità amministrativa e contabile) anche a favore di RUP
               e direttori di esecuzione per importi al di sotto del mezzo milione di euro.





               5. Le attività che possono essere oggetto di polizza

               Con il secondo quesito la stazione appaltante istante esprime perplessità sul fatto che “la polizza
               assicurativa possa ricomprendere tutte le attività svolte dal R.U.P. di cui all’Allegato I.10, ovvero
               sia limitata ad alcune di esse”.

               Ovviamente il collegio non concorda e sottolinea che indubbiamente, la gran parte delle attività di
               RUP elencate dall’allegato I.10 fa riferimento alle diverse e complesse fasi dei lavori, anziché dei
               servizi e delle forniture (ad esempio, la “redazione del progetto esecutivo”, il “coordinamento per
               la sicurezza in fase di progettazione”, la “direzione dei lavori” e il relativo ufficio (comprendente
               “direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere”, o ancora il “coordinamento per la sicurezza in fase
               di esecuzione”).


               Tuttavia occorre evidenziare che l’estensore del codice, nel dettare l’articolo 45 comma 1 del
               codice  dei  contratti  pubblici,  ha  riferito  genericamente  gli  “oneri  relativi  alle  attività  tecniche
               indicate  nell’allegato  I.10  (…)  a  carico  degli  stanziamenti  previsti  per  le  singole  procedure  di
               affidamento di lavori, servizi e forniture”, ed alcune voci ben si attagliano anche ai contratti di
               servizi di importo inferiore a 500.000 euro, come ad esempio la “programmazione della spesa per
               investimenti” e la “predisposizione dei documenti di gara”, nonché la “regolare esecuzione” e la
               “verifica di conformità”, mentre come detto tale ipotesi deve escludersi per i contratti di forniture
               di importo inferiore a euro 500.000.

               Per effetto di quanto, la conclusione è che la stipulanda polizza assicurativa possa avere ad oggetto
               le sole attività tecniche svolte dal R.U.P. di cui all’Allegato I.10, come richiamato dall’articolo 45
               comma 1 del codice e che, trattandosi di copertura obbligatoria, essa debba riguardare tutte
               le prestazioni di cui all’Allegato I.10 concretamente richieste al RUP nella singola procedura di
               affidamento.


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