Page 78 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Incentivi per le forniture e le polizze assicurative
dopo il nuovo codice dei contratti
Tale soluzione è sostenuta anche dalla Sezione regionale campana della Corte dei conti che,
con il parere n. 191/2023, ha recentemente chiarito che “rileva il mero profilo quantitativo del
superamento del parametro numerico, individuato in € 500.000,00. In questo caso, infatti, il
legislatore muove da una presunzione assoluta (c.d. praesumptio iuris et de iure) di minore
complessità della prestazione sotto una certa soglia economica, che, come tale, non ammette
prova contraria”.
Mentre quanto l’appalto abbia ad oggetto servizi, e gli stessi siano di particolare complessità
alla luce del disposto dell’articolo 32 dell’allegato II.14 al codice dei contratti pubblici, il comune
sarà onerato della stipulazione della polizza assicurativa per il rischio di azioni di responsabilità
civile verso i terzi (ma non per responsabilità amministrativa e contabile) anche a favore di RUP
e direttori di esecuzione per importi al di sotto del mezzo milione di euro.
5. Le attività che possono essere oggetto di polizza
Con il secondo quesito la stazione appaltante istante esprime perplessità sul fatto che “la polizza
assicurativa possa ricomprendere tutte le attività svolte dal R.U.P. di cui all’Allegato I.10, ovvero
sia limitata ad alcune di esse”.
Ovviamente il collegio non concorda e sottolinea che indubbiamente, la gran parte delle attività di
RUP elencate dall’allegato I.10 fa riferimento alle diverse e complesse fasi dei lavori, anziché dei
servizi e delle forniture (ad esempio, la “redazione del progetto esecutivo”, il “coordinamento per
la sicurezza in fase di progettazione”, la “direzione dei lavori” e il relativo ufficio (comprendente
“direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere”, o ancora il “coordinamento per la sicurezza in fase
di esecuzione”).
Tuttavia occorre evidenziare che l’estensore del codice, nel dettare l’articolo 45 comma 1 del
codice dei contratti pubblici, ha riferito genericamente gli “oneri relativi alle attività tecniche
indicate nell’allegato I.10 (…) a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di
affidamento di lavori, servizi e forniture”, ed alcune voci ben si attagliano anche ai contratti di
servizi di importo inferiore a 500.000 euro, come ad esempio la “programmazione della spesa per
investimenti” e la “predisposizione dei documenti di gara”, nonché la “regolare esecuzione” e la
“verifica di conformità”, mentre come detto tale ipotesi deve escludersi per i contratti di forniture
di importo inferiore a euro 500.000.
Per effetto di quanto, la conclusione è che la stipulanda polizza assicurativa possa avere ad oggetto
le sole attività tecniche svolte dal R.U.P. di cui all’Allegato I.10, come richiamato dall’articolo 45
comma 1 del codice e che, trattandosi di copertura obbligatoria, essa debba riguardare tutte
le prestazioni di cui all’Allegato I.10 concretamente richieste al RUP nella singola procedura di
affidamento.
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