Page 82 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                           Il riparto degli incentivi nel caso di intervento di
                                                    stazione appaltante delegata/centrale di committenza











               Più precisamente, per come è costruito il comma 8, “appare al Collegio priva di alcuna ragione
               giustificativa un’opzione ermeneutica che tenda univocamente ad escludere dalla base di calcolo
               del 2% la componente del 20% ai fini del computo delle risorse da destinare al personale della
               centrale di committenza, fissate complessivamente dal legislatore nella sola misura massima del
               25% del già menzionato 2% (anch’esso tetto massimo) riportato nel comma 2, purché vengano
               rispettate le finalità poste da tale norma”.


               In caso di ricorso alla centrale di committenza (o comunque in caso di delega dell’appalto) per
               le procedure di affidamento, la quota parte da riconoscere alla medesima risulta quindi quella
               del 25% indicato dall’art. 45, comma 8 del d.lgs. n. 36/2023, da calcolare sull’importo di cui al
               2 comma dell’art. 45 che, come precisato, va preordinato al duplice scopo di destinare le risorse
               finanziarie  alle  “funzioni  tecniche  svolte  dai  dipendenti  specificate  nell’allegato  I.10  e  per  le
               finalità indicate al comma 5”. Il che significa che il calcolo attinge dal 2% del valore dei lavori,
               servizi e forniture posto a base delle procedure di affidamento, nelle due componenti dell’80%,
               da destinare agli incentivi in favore del personale per le funzioni tecniche svolte (comma 3), e del
               20%, che la Centrale è chiamata a destinare ai fini specificati nei su illustrati commi 6 e 7 dello
               stesso art. 45 (cfr. anche il parere MIT - Servizio contratti pubblici del 3 giugno 2024 e lo schema
               di “Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del
               d.lgs. n. 36/2023” a cura della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, datato 19
               ottobre 2023).

               Tale  ripartizione  consente,  in  questo  modo,  di  assicurare  il  rispetto  della  finalità  del  comma
               5 anche ad opera della Centrale di Committenza/stazione appaltante delegata alle attività di
               affidamento. Finalità che dal canto suo l’Amministrazione è in ogni caso tenuta a garantire in
               riferimento al restante 75%, di cui quota parte, pari al 20%, deve essere pertanto destinato “ai
               fini di cui ai commi 6 e 7”.


               In altri termini conclude la sezione, “il 20% del 25% delle risorse di spettanza della centrale di
               committenza, equivalente al 5%, cumulandosi con il 20% del 75% rimanente in capo all’Ente,
               pari al 15%, totalizza il 20% richiamato dal 2 comma dell’art. 45, la cui finalizzazione in ossequio
               ai successivi commi 6 e 7, permette di non tradire la volontà del legislatore, come indicata al
               comma 5 dell’art. 45 e meglio esplicitata nei successivi commi 6 e 7”.



















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