Page 82 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Il riparto degli incentivi nel caso di intervento di
stazione appaltante delegata/centrale di committenza
Più precisamente, per come è costruito il comma 8, “appare al Collegio priva di alcuna ragione
giustificativa un’opzione ermeneutica che tenda univocamente ad escludere dalla base di calcolo
del 2% la componente del 20% ai fini del computo delle risorse da destinare al personale della
centrale di committenza, fissate complessivamente dal legislatore nella sola misura massima del
25% del già menzionato 2% (anch’esso tetto massimo) riportato nel comma 2, purché vengano
rispettate le finalità poste da tale norma”.
In caso di ricorso alla centrale di committenza (o comunque in caso di delega dell’appalto) per
le procedure di affidamento, la quota parte da riconoscere alla medesima risulta quindi quella
del 25% indicato dall’art. 45, comma 8 del d.lgs. n. 36/2023, da calcolare sull’importo di cui al
2 comma dell’art. 45 che, come precisato, va preordinato al duplice scopo di destinare le risorse
finanziarie alle “funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le
finalità indicate al comma 5”. Il che significa che il calcolo attinge dal 2% del valore dei lavori,
servizi e forniture posto a base delle procedure di affidamento, nelle due componenti dell’80%,
da destinare agli incentivi in favore del personale per le funzioni tecniche svolte (comma 3), e del
20%, che la Centrale è chiamata a destinare ai fini specificati nei su illustrati commi 6 e 7 dello
stesso art. 45 (cfr. anche il parere MIT - Servizio contratti pubblici del 3 giugno 2024 e lo schema
di “Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del
d.lgs. n. 36/2023” a cura della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, datato 19
ottobre 2023).
Tale ripartizione consente, in questo modo, di assicurare il rispetto della finalità del comma
5 anche ad opera della Centrale di Committenza/stazione appaltante delegata alle attività di
affidamento. Finalità che dal canto suo l’Amministrazione è in ogni caso tenuta a garantire in
riferimento al restante 75%, di cui quota parte, pari al 20%, deve essere pertanto destinato “ai
fini di cui ai commi 6 e 7”.
In altri termini conclude la sezione, “il 20% del 25% delle risorse di spettanza della centrale di
committenza, equivalente al 5%, cumulandosi con il 20% del 75% rimanente in capo all’Ente,
pari al 15%, totalizza il 20% richiamato dal 2 comma dell’art. 45, la cui finalizzazione in ossequio
ai successivi commi 6 e 7, permette di non tradire la volontà del legislatore, come indicata al
comma 5 dell’art. 45 e meglio esplicitata nei successivi commi 6 e 7”.
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