Page 77 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Incentivi per le forniture e le polizze assicurative
               dopo il nuovo codice dei contratti











               4. Le risposte: polizza assicurativa e contratti di forniture e servizi


               Venendo all’analisi dei quesiti, la prima questione posta è se se il comune “sia tenuto alla stipula
               di polizza assicurativa per colpa grave che copra la Responsabilità civile verso terzi dei dipendenti
               incaricati quali RUP e direttori di esecuzione per le forniture di beni e servizi, se nominati, anche
               per importi inferiori a €. 500.000,00”.


               Attualmente,  ricorda  il  collegio,  l’art.  45,  comma  2,  del  D.  Lgs  n.  36/2023  prevede  che  tale
               sistema si applichi “anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il
               direttore dell’esecuzione”.


               Per comprendere l’esatta portata delle disposizione – così come nel pregresso codice – ora occorre
               rifarsi, in particolare, all’allegato II. 14 ed in specie all’articolo 32.

               La disposizione, innovando rispetto al passato, prevede l’obbligo della nomina del DEC anche
               per alcuni servizi, definiti complessi dal legislatore, a prescindere dall’importo del contratto (ed
               in questo senso tracciando una differenza sostanziale rispetto alle forniture per le quali, come
               nelle pregresse linee guida ANAC il direttore dell’esecuzione può essere nominato – legittimando
               quindi la possibilità di avere gli incentivi per funzioni tecniche – solo in caso di appalto di importo
               superiore ai 500 mila euro.

               L’articolo 32, citato, al secondo comma prevede espressamente  che “Sono considerati servizi di
               particolare importanza, indipendentemente dall’importo, gli interventi particolarmente complessi
               sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze,
               gli interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla
               necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni
               concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità
               organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento” e “in via
               di prima applicazione” individua come tali i seguenti servizi: “a) servizi di telecomunicazione; b)
               servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari; c) servizi informatici
               e  affini;  d)  servizi  di  contabilità,  revisione  dei  conti  e  tenuta  dei  libri  contabili;  e)  servizi  di
               consulenza  gestionale  e  affini;  f)  servizi  di  pulizia  degli  edifici  e  di  gestione  delle  proprietà
               immobiliari; g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi; h)
               servizi alberghieri e di ristorazione; i) servizi legali; l) servizi di collocamento e reperimento di
               personale; m) servizi sanitari e sociali; n) servizi ricreativi, culturali e sportivi”.


               Come  evidenziato,  il  successivo  comma  3  invece  conferma  che  “sono  considerate  forniture  di
               particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro”.


               Da quanto sopra, si legge nella deliberazione, il Collegio trae la conclusione che, per le forniture
               di importo inferiore a € 500.000,00, il problema del DEC non si ponga, in quanto la nomina del
               direttore di esecuzione diverso dal RUP è prevista solo per importi superiori ai 500.000 euro.


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