Page 77 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Incentivi per le forniture e le polizze assicurative
dopo il nuovo codice dei contratti
4. Le risposte: polizza assicurativa e contratti di forniture e servizi
Venendo all’analisi dei quesiti, la prima questione posta è se se il comune “sia tenuto alla stipula
di polizza assicurativa per colpa grave che copra la Responsabilità civile verso terzi dei dipendenti
incaricati quali RUP e direttori di esecuzione per le forniture di beni e servizi, se nominati, anche
per importi inferiori a €. 500.000,00”.
Attualmente, ricorda il collegio, l’art. 45, comma 2, del D. Lgs n. 36/2023 prevede che tale
sistema si applichi “anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il
direttore dell’esecuzione”.
Per comprendere l’esatta portata delle disposizione – così come nel pregresso codice – ora occorre
rifarsi, in particolare, all’allegato II. 14 ed in specie all’articolo 32.
La disposizione, innovando rispetto al passato, prevede l’obbligo della nomina del DEC anche
per alcuni servizi, definiti complessi dal legislatore, a prescindere dall’importo del contratto (ed
in questo senso tracciando una differenza sostanziale rispetto alle forniture per le quali, come
nelle pregresse linee guida ANAC il direttore dell’esecuzione può essere nominato – legittimando
quindi la possibilità di avere gli incentivi per funzioni tecniche – solo in caso di appalto di importo
superiore ai 500 mila euro.
L’articolo 32, citato, al secondo comma prevede espressamente che “Sono considerati servizi di
particolare importanza, indipendentemente dall’importo, gli interventi particolarmente complessi
sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze,
gli interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla
necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni
concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità
organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento” e “in via
di prima applicazione” individua come tali i seguenti servizi: “a) servizi di telecomunicazione; b)
servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari; c) servizi informatici
e affini; d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili; e) servizi di
consulenza gestionale e affini; f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà
immobiliari; g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi; h)
servizi alberghieri e di ristorazione; i) servizi legali; l) servizi di collocamento e reperimento di
personale; m) servizi sanitari e sociali; n) servizi ricreativi, culturali e sportivi”.
Come evidenziato, il successivo comma 3 invece conferma che “sono considerate forniture di
particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro”.
Da quanto sopra, si legge nella deliberazione, il Collegio trae la conclusione che, per le forniture
di importo inferiore a € 500.000,00, il problema del DEC non si ponga, in quanto la nomina del
direttore di esecuzione diverso dal RUP è prevista solo per importi superiori ai 500.000 euro.
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