Page 76 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Incentivi per le forniture e le polizze assicurative
dopo il nuovo codice dei contratti
2. I quesiti
Con i quesiti alla sezione regionale si chiede:
a) se sia possibile stipulare polizze assicurative nel caso di forniture e servizi di importo
inferiore ai 500 mila euro;
b) se, in caso di soluzione affermativa data a quello precedente, chiede di conoscere se
“la polizza assicurativa possa ricomprendere tutte le attività svolte dal R.U.P. di cui
all’Allegato I.10, ovvero sia limitata ad alcune di esse”, nell’ipotesi in cui la relativa
spesa sia posta “a carico del Quadro Economico nell’ambito della quota residuale del
0,20% di cui al comma 5, dell’art. 45 d.lgs. 36/2023”.
c) ultimo quesito – a cui, si anticipa, la Corte non risponde -, è se nel regolamento incentivi
possa essere fissata una “una quota prioritaria da destinare al finanziamento di tali
spese, ai sensi del comma 7 lettera c) del predetto art. 45 d.lgs. 36/2023”.
3. Responsabilità per danni erariali e responsabilità civile
Prima dell’esame dei quesiti, la sezione si sofferma sulla questione della legittimità della stipula di
polizze di assicurazione dei propri dipendenti (anche perché dal quesito sembra residuare qualche
dubbio).
Ciò che l’ente non può stipulare è una polizza che copra i dipendenti per la c.d. responsabilità
amministrativa/contabile (ovvero per i danni erariali). In questo senso il collegio precisa – a
differenza dell’impostazione che si trae dai quesiti – che il comma 59 dell’articolo 3 della Legge
n. 244/2007 non ha solo “posto un principio (…) circa l’illegittimità della stipulazione da parte
della p.a. di polizze assicurative volte alla copertura di danni erariale dei propri dipendenti “ma
commina invece una specifica nullità contrattuale, tuttora vigente, relativa a un’ipotesi circoscritta
di contratto assicurativo”.
Le disposizioni in parola, infatti, precisano che “È nullo il contratto di assicurazione con il quale
un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti
istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o
ad enti pubblici e la responsabilità contabile”.
Le polizze, quindi, che vengono in considerazione non riguardano “la copertura di rischi di danno
connessi alla responsabilità amministrativo-contabile del personale pubblico”, ribadendo la piena
vigenza del divieto di cui al comma 59 sopra citato.
Diverso, invece, è il discorso che riguarda la responsabilità civile oggi espressamente prevista dal
nuovo codice per i dipendenti coinvolti nelle attività dei contratti.
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