Page 76 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
P. 76

Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                          Incentivi per le forniture e le polizze assicurative
                                                                         dopo il nuovo codice dei contratti











               2. I quesiti


               Con i quesiti alla sezione regionale si chiede:


                     a) se sia possibile stipulare polizze assicurative nel caso di forniture e servizi di importo
                        inferiore ai 500 mila euro;
                     b) se, in caso di soluzione affermativa data a quello precedente, chiede di conoscere se
                        “la polizza assicurativa possa ricomprendere tutte le attività svolte dal R.U.P. di cui
                        all’Allegato I.10, ovvero sia limitata ad alcune di esse”, nell’ipotesi in cui la relativa
                        spesa sia posta “a carico del Quadro Economico nell’ambito della quota residuale del
                        0,20% di cui al comma 5, dell’art. 45 d.lgs. 36/2023”.
                     c)  ultimo quesito – a cui, si anticipa, la Corte non risponde -, è se nel regolamento incentivi
                        possa  essere  fissata  una  “una  quota  prioritaria  da  destinare  al  finanziamento  di  tali
                        spese, ai sensi del comma 7 lettera c) del predetto art. 45 d.lgs. 36/2023”.





               3. Responsabilità per danni erariali e responsabilità civile


               Prima dell’esame dei quesiti, la sezione si sofferma sulla questione della legittimità della stipula di
               polizze di assicurazione dei propri dipendenti (anche perché dal quesito sembra residuare qualche
               dubbio).


               Ciò che l’ente non può stipulare è una polizza che copra i dipendenti per la c.d. responsabilità
               amministrativa/contabile (ovvero per i danni erariali). In questo senso il collegio precisa – a
               differenza dell’impostazione che si trae dai quesiti – che il comma 59 dell’articolo 3 della Legge
               n. 244/2007 non ha solo “posto un principio (…) circa l’illegittimità della stipulazione da parte
               della p.a. di polizze assicurative volte alla copertura di danni erariale dei propri dipendenti “ma
               commina invece una specifica nullità contrattuale, tuttora vigente, relativa a un’ipotesi circoscritta
               di contratto assicurativo”.


               Le disposizioni in parola, infatti, precisano che “È nullo il contratto di assicurazione con il quale
               un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti
               istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o
               ad enti pubblici e la responsabilità contabile”.


               Le polizze, quindi, che vengono in considerazione non riguardano “la copertura di rischi di danno
               connessi alla responsabilità amministrativo-contabile del personale pubblico”, ribadendo la piena
               vigenza del divieto di cui al comma 59 sopra citato.

               Diverso, invece, è il discorso che riguarda la responsabilità civile oggi espressamente prevista dal
               nuovo codice per i dipendenti coinvolti nelle attività dei contratti.


                                                            4
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81