Page 84 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Incentivi ed accordo quadro
3. Le funzioni incentivabili
Con il secondo quesito la stazione appaltante cerca di capire se gli incentivi – piuttosto che
non essere erogare e confluire in economia – possono essere destinati per alcune attività non
espressamente richiamate nell’allegato I.10.
Più nel dettaglio, si chiede, in riferimento alle medesime fattispecie di adesione a convenzione
CONSIP, “se il regolamento dell’Ente può destinare una quota di incentivazione – in misura
ragionevolmente contenuta – alla fase di affidamento in relazione all’attività amministrativa di
competenza della stazione appaltante (predisposizione ordinativo di adesione) piuttosto che
radicalmente destinarla a economia”.
Ovviamente il collegio esclude questa possibilità ribadendo che, soprattutto oggi, le attività
incentivabili sono chiaramente esplicitate nell’allegato I.10 e detto elenco è tassativo.
In particolare, l’elenco richiama le attività sottoriportate:
• programmazione della spesa per investimenti;
• responsabile unico del progetto;
• collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla
gestione tecnico-amministrativa dell’intervento);
• redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
• redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
• redazione del progetto esecutivo;
• coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
• verifica del progetto ai fini della sua validazione;
• predisposizione dei documenti di gara;
• direzione dei lavori;
• ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
• coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
• direzione dell’esecuzione;
• collaboratori del direttore dell’esecuzione;
• coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
• collaudo tecnico-amministrativo;
• regolare esecuzione;
• verifica di conformità;
• collaudo statico (ove necessario).
Per effetto di quanto è da escludere l’incentivabilità di funzioni o attività diverse da quelle
considerate nell’art.45, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 il cui elenco è da considerarsi tassativo,
di stretta interpretazione e, pertanto, non suscettibile di estensione analogica.
A tal riguardo la sezione richiama l’omologo orientamento che si era espresso sull’articolo 113 del
pregresso codice ovvero: Sezione delle Autonomie, del. n. 18/SEZAUT/2016/QMIG; SRC Puglia,
del. n. 204/2016/PAR; SRC Veneto, del. n. 134/2017/PAR e del. n. 121/2020/PAR.
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