Page 62 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
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             5          E’ ammissibile il ricorso alla




                        cooptazione nella categoria OG2?
                                                                        Quali le modalità di ripartizione
                                                                        del fondo incentivante del 20%
               La  legittimità dell’istituto  della cooptazione si      nell’ipotesi in cui ricade la
               rinviene  nell’art.  68  comma  12,  d.lgs.  36/23.      fattispecie della Convenzione
               Tale  istituto è  caratterizzato dalla possibilità  di  6  tra due Comuni, avente ad
               far eseguire lavori nei limiti del 20% dell’importo      oggetto la centralizzazione della
               complessivo  anche  a  imprese  qualificate  per         Committenza?
               categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel
               bando, senza acquisire la posizione di concorrente,
               costituendo una vera e propria deroga alla disciplina   La  sezione di controllo Regione  Lombardia,
               degli appalti pubblici. Il regime normativo dei beni   espressasi su tale richiesta di parere, ha concluso
               sottoposti  a  tutela  prevede  necessariamente  che   che  “in  relazione  alla  fase  di  affidamento,  la
               le imprese atte ad eseguire lavori in tale ambito,   quota  parte  degli  incentivi  da  corrispondere  al
               siano  specificamente  qualificate.  Giurisprudenza   personale  della  Centrale  di Committenza,  ai
               costituzionale, con sentenza n. 91 del 11/04/2022,   sensi  del  comma  8  dell’art.  45  del  d.lgs.  36/23,
               ha evidenziato che “ soltanto l’operatore dotato di   fissata nella misura massima del 25% delle risorse
               una qualificazione specialistica può eseguire i lavori   finanziarie  di  cui  al  comma  2,  è  comprensiva
               relativi a tali beni, e questo di per sé assicura loro   delle due  componenti  (incentivi al personale  per
               una effettiva e adeguata tutela”.               l’80% e quota innovazione per il 20%) secondo i
               Sulla base di tale principio il Tar Sicilia Catania, Sez.   limiti e le finalità dai commi 3,5,6 e 7 dell’art. 45
               I, 10.06.2024, con sentenza n. 2174, ha sancito che   medesimo. Il che significa che il calcolo attinge dal
               “nello specifico caso di contratti concernenti i beni   2% del valore dei lavori, servizi e forniture posto
               culturali tutelati ai sensi del codice dei beni culturali   a base delle procedure di affidamento, nelle due
               e  del  paesaggio  di cui  al  decreto  legislativo  22   componenti dell’80%, da destinare agli incentivi in
               gennaio 2004, n. 42, nonché relativi all’esecuzione   favore del personale per le funzioni tecniche svolte
               di  scavi  archeologici,  anche  subacquei  di  cui  al   (comma 3), e del 20%, che la Centrale è chiamata
               Titolo III della Parte VII del d.lgs. n. 36/2023, il   a destinare ai fini specificati nei su illustrati commi
               principio  di  concorrenza  e  del  conseguente  favor   6 e 7 dello stesso art. 45 (cfr. anche il parere MIT
               partecipationis  è  in  parte  attenuato  alla  luce  del   - Servizio contratti pubblici del 3 giugno 2024 e lo
               bilanciamento  con  gli interessi  di  cui  all’art.  9   schema di “Disciplina per la corresponsione degli
               Cost., cosicché soltanto le imprese appositamente   incentivi  alle  funzioni  tecniche  previsti  dall’art.
               specializzate  possono  intervenire  direttamente   45 del d.lgs. n. 36/2023” a cura della Conferenza
               su  tali beni.  La  disposizione  in argomento,   delle Regioni e delle Province autonome, datato 19
               così  interpretata,  operando  una  ragionevole  e   ottobre 2023).
               proporzionata limitazione del favor partecipationis
               orientata alla tutela di beni protetti espressamente
               dalla Costituzione, appare immune da ogni dubbio
               di costituzionalità.”









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