Page 61 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
P. 61
A. D. R. Mediappalti
4 E’ possibile affidare servizi di
ingegneria e architettura ad una
Università privata?
L’art. 66, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023 prevede
che sono ammessi a partecipare alle procedure di
affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria, inter alia, gli “altri soggetti abilitati
in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato
servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto
dei principi di non discriminazione e par condicio fra i
Può l’operatore economico in diversi soggetti abilitati”. Il comma 2 della medesima
fase di soccorso istruttorio disposizione prevede inoltre espressamente che
modificare l’elenco dei principali “per la partecipazione alle procedure di affidamento
servizi espletati nel periodo di di cui al comma 1 i soggetti ivi indicati devono
3 specialis e dichiarati in fase di gara dell’allegato II.12”. Pertanto, un’università privata
riferimento previsto nella lex
possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V
può essere affidataria di un appalto di servizi di
per comprovare il possesso dei
ingegneria e architettura a condizione che siano
requisiti?
soddisfatti i seguenti requisiti: 1) l’oggetto sociale
deve ricomprendere le prestazioni di servizi
Diversamente da quanto sostenuto in precedenza attinenti all’architettura e all’ingegneria; 2) deve
sui limiti del soccorso istruttorio e sul principio essere predisposto e regolarmente aggiornato
generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in un organigramma nel quale devono essere
forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze indicate le “persone direttamente impiegate nello
di eventuali errori commessi nella formulazione svolgimento di funzioni professionali e tecniche,
dell’offerta e nella presentazione della nonché di controllo della qualità con l’indicazione
documentazione, con Delibera n. 276 del 05 delle specifiche competenze e responsabilità”; 3)
giugno 2024 l’Autorità nazionale Anticorruzione all’interno della compagine aziendale deve essere
ha riconosciuto la possibilità di modificare presente almeno un direttore tecnico (consultato
le dichiarazioni rese in fase di gara e quindi dall’organo di amministrazione per la definizione
riconosciuto possibile in fase di soccorso istruttorio degli indirizzi strategici e per la partecipazione
l’allegazione di ulteriori servizi analoghi da parte a gare per l’affidamento di servizi di ingegneria
del concorrente, purché effettivamente svolti nel e architettura, con funzioni di collaborazione e
periodo temporale richiesto dal bando, costituendo controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati
tale possibilità attuazione del principio del favor delle progettazioni), il quale, a sua volta, deve
partecipationis nonché del principio di risultato, di essere in possesso di determinati requisiti, tra cui
cui all’art. 1 del Codice. la laurea in ingegneria o architettura, l’abilitazione
all’esercizio della professione da almeno dieci anni,
nonché l’iscrizione, al momento dell’assunzione
dell’incarico, al relativo albo professionale e l’essere
in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi
e di aggiornamento professionale previsti dalle
norme legislative vigenti; 4) il compito di approvare
e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle
prestazioni oggetto dell’affidamento deve essere
delegato al direttore tecnico o ad altro ingegnere o
architetto dipendente dagli stessi soggetti e avente
i medesimi requisiti (Cfr. TAR Sicilia, Catania,
sez. IV, 28 giugno 2024, n. 2336)
61