Page 57 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






               Consiglio di Stato, Sez. V, 17/09/2024, n. 7607

               Indici presuntivi della sussistenza dell’unico centro decisionale

               “Quanto al secondo punto (l’esistenza dell’unico centro decisionale), va intanto premesso che, in
               relazione  alla  causa  di  esclusione  dalle  gare  di  cui  all’art.  80,  comma  5,  lett.  m),  del  d.lgs.  n.  50
               del  2016,  se  incombe  sulla  stazione  appaltante  l’accertamento  della  sussistenza  di  un  unico  centro
               decisionale d’imputazione delle offerte sulla base degli indici presuntivi concreti, non è richiesta anche
               la  prova  che  il  collegamento  fra  i  concorrenti  sia  poi  pervenuto  a  risultati  effettivi  in  relazione  ai
               contenuti delle offerte e all’artificiale condizionamento degli esiti della gara; nel percorso presuntivo
               che conduce a ricavare un fatto ignoto da circostanze note ai sensi dell’art. 2727 Cod. civ., il fatto che
               occorre desumere dagli indici presuntivi è, infatti, la sussistenza dell’unicità del centro decisionale cui
               siano riconducibili le offerte – tale da integrare ex se la fattispecie di pericolo astratto giuridicamente
               rilevante- non già il contenuto effettivamente coordinato di queste, né le conseguenze anticoncorrenziali
               concretamente derivatene (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 gennaio 2022, n. 48; 5 agosto 2021, n. 5778;
               15 aprile 2020, n. 2426).

               Ai fini dell’individuazione del collegamento sostanziale tra imprese, comportante l’esclusione dalla gara
               ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50 del 2016, i relativi indizi devono essere valutati
               nel  loro  insieme  per  riscontrare,  in  base  a  un  approccio  sintetico,  requisiti  di  gravità,  precisione  e
               concordanza idonei a legittimare la sanzione espulsiva.”





               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 396 del 30 luglio 2024
               UPREC-PRE-0184-2024-S-PREC

               “Alla  luce  delle  evidenze  del  dettato  normativo  di  riferimento,  non  rilevandosi  le  esplicite  deroghe
               richieste dall’art. 48, co. 4 del d.lgs. 36/2023, si deve necessariamente ritenere sussistente anche per
               gli affidamenti diretti ex art. 50, co.1 lett. b) l’obbligo di indicazione dei costi della manodopera, ex art.
               108, co. 9 del d.lgs. 36/2023.”

               “la previsione dell’art. 50, co. 1 lett. b), va esaminata congiuntamente a quanto disposto dell’art. 48 del
               medesimo d.lgs. 36/2023, segnatamente il comma 1, che sancisce che “L’affidamento e l’esecuzione
               dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza
               europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II” e il comma 4, secondo cui
               “Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla
               presente Parte, le disposizioni del codice”, prevedendo che, a differenza di quanto avveniva sotto il
               previgente  d.lgs.  50/2016,  salvo  la  presenza  di  una  espressa  deroga,  al  c.d.  sottosoglia  si  applica
               l’intera disciplina ordinaria e non soltanto quella di cui agli artt. 49 – 55;
               quanto  sopra,  giova  parimenti  evidenziare  che,  se  il  previgente  art.  95  co.  10  del  d.lgs.  50/2016
               espressamente scartava l’obbligo dell’indicazione dei costi della manodopera per gli affidamenti diretti
               ex art. 36 co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, tale onere di indicazione dei costi da parte dell’o.e. non
               risulta, invece, espressamente escluso, né dall’art. 108 del d.lgs. 36/2023, né invero da altre previsioni
               del Codice.


               Viceversa, sia il vigente art. 108 che il previgente 95, invece, escludono espressamente l’onere di
               indicazione dei costi della manodopera per “forniture senza posa in opera” e per i “servizi di natura
               intellettuale”;

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