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Pareri & Sentenze Mediappalti
Consiglio di Stato, Sez. V, 17/09/2024, n. 7607
Indici presuntivi della sussistenza dell’unico centro decisionale
“Quanto al secondo punto (l’esistenza dell’unico centro decisionale), va intanto premesso che, in
relazione alla causa di esclusione dalle gare di cui all’art. 80, comma 5, lett. m), del d.lgs. n. 50
del 2016, se incombe sulla stazione appaltante l’accertamento della sussistenza di un unico centro
decisionale d’imputazione delle offerte sulla base degli indici presuntivi concreti, non è richiesta anche
la prova che il collegamento fra i concorrenti sia poi pervenuto a risultati effettivi in relazione ai
contenuti delle offerte e all’artificiale condizionamento degli esiti della gara; nel percorso presuntivo
che conduce a ricavare un fatto ignoto da circostanze note ai sensi dell’art. 2727 Cod. civ., il fatto che
occorre desumere dagli indici presuntivi è, infatti, la sussistenza dell’unicità del centro decisionale cui
siano riconducibili le offerte – tale da integrare ex se la fattispecie di pericolo astratto giuridicamente
rilevante- non già il contenuto effettivamente coordinato di queste, né le conseguenze anticoncorrenziali
concretamente derivatene (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 gennaio 2022, n. 48; 5 agosto 2021, n. 5778;
15 aprile 2020, n. 2426).
Ai fini dell’individuazione del collegamento sostanziale tra imprese, comportante l’esclusione dalla gara
ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50 del 2016, i relativi indizi devono essere valutati
nel loro insieme per riscontrare, in base a un approccio sintetico, requisiti di gravità, precisione e
concordanza idonei a legittimare la sanzione espulsiva.”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 396 del 30 luglio 2024
UPREC-PRE-0184-2024-S-PREC
“Alla luce delle evidenze del dettato normativo di riferimento, non rilevandosi le esplicite deroghe
richieste dall’art. 48, co. 4 del d.lgs. 36/2023, si deve necessariamente ritenere sussistente anche per
gli affidamenti diretti ex art. 50, co.1 lett. b) l’obbligo di indicazione dei costi della manodopera, ex art.
108, co. 9 del d.lgs. 36/2023.”
“la previsione dell’art. 50, co. 1 lett. b), va esaminata congiuntamente a quanto disposto dell’art. 48 del
medesimo d.lgs. 36/2023, segnatamente il comma 1, che sancisce che “L’affidamento e l’esecuzione
dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza
europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II” e il comma 4, secondo cui
“Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla
presente Parte, le disposizioni del codice”, prevedendo che, a differenza di quanto avveniva sotto il
previgente d.lgs. 50/2016, salvo la presenza di una espressa deroga, al c.d. sottosoglia si applica
l’intera disciplina ordinaria e non soltanto quella di cui agli artt. 49 – 55;
quanto sopra, giova parimenti evidenziare che, se il previgente art. 95 co. 10 del d.lgs. 50/2016
espressamente scartava l’obbligo dell’indicazione dei costi della manodopera per gli affidamenti diretti
ex art. 36 co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, tale onere di indicazione dei costi da parte dell’o.e. non
risulta, invece, espressamente escluso, né dall’art. 108 del d.lgs. 36/2023, né invero da altre previsioni
del Codice.
Viceversa, sia il vigente art. 108 che il previgente 95, invece, escludono espressamente l’onere di
indicazione dei costi della manodopera per “forniture senza posa in opera” e per i “servizi di natura
intellettuale”;
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