Page 59 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






               dal CCNL indicato nel bando, in relazione alle componenti della retribuzione globale annua costituite
               dalle seguenti voci: retribuzione tabellare annuale: indennità di contingenza; Elemento Distinto
               della  Retribuzione  –  EDR  -  a  cui  vanno  sommate  le  eventuali  mensilità  aggiuntive  (tredicesima  e
               quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste, pena l’esclusione dalla procedura di gara.”




               Autorità Nazionale Anticorruzione

               Parere di precontenzioso n. 359 del 17 luglio 2024
               UPREC-PRE 0167-2024-L-PREC

               “In applicazione dei principi di trasparenza e proporzionalità, nonché di buona fede e tutela
               dell’affidamento, la S.A. deve consentire di sanare l’errore indotto da un chiarimento non conforme
               alla  lex  specialis,  ammettendo  i  concorrenti  a  produrre  dimostrazione  della  capacità  professionale,
               ai fini della partecipazione, secondo le categorie e il grado di complessità richiesti dal disciplinare di
               gara, purché il possesso del requisito sia dimostrato con riferimento al termine di presentazione delle
               offerte.”


               “CONSIDERATO l’orientamento consolidato della giurisprudenza (C.G.A., 8 aprile 2024, n. 28; Cons.
               Stato, Sez. V, 2 gennaio 2024, n. 50; 7 settembre 2022, n. 7793; Sez. III, 23 novembre 2022, n.
               10301),  secondo  cui  i  chiarimenti  della  stazione  appaltante  sono  ammissibili  nei  limiti  in  cui  non
               comportino  una  modifica  o  integrazione  della  disposizione  della  lex  specialis,  ma  rendano  solo  più
               trasparenti le previsioni di gara;

               CONSIDERATO che, nel caso di specie, il disciplinare era chiaro nel richiedere la dimostrazione del
               requisito di capacità professionale dei servizi analoghi con riferimento alla categoria E.21 o comunque
               servizi per opere analoghe con grado di complessità almeno pari a quello dei servizi da affidare;

               CONSIDERATO che, nel caso di specie, appare evidente che il chiarimento errato fornito dalla stazione
               appaltante  ingenerava  tuttavia  nei  concorrenti  un  affidamento  sul  fatto  che  il  requisito  di  capacità
               professionale  ai  fini  della  partecipazione  potesse  essere  dimostrato  anche  tramite  il  possesso  nelle
               categorie  E.20  ed  E.16.  Pertanto,  non  possono  essere  addebitate  al  concorrente  le  conseguenze
               dell’errore indotto dal comportamento della S.A., in termini di esclusione dalla procedura di gara. Infatti,
               alla luce dei principi di trasparenza e proporzionalità, nonché di buona fede e tutela dell’affidamento,
               la S.A. deve consentire di sanare l’errore causato da un proprio chiarimento non conforme alla legge
               di gara.


               Occorre quindi ammettere i concorrenti a produrre dimostrazione della capacità professionale ai fini
               della partecipazione secondo quanto disposto dal disciplinare di gara, purché il possesso del requisito
               sia dimostrato con riferimento al termine di presentazione delle offerte;”

















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