Page 67 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
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In Pillole Mediappalti
di esclusione e dichiarando illegittime le clausole
della documentazione di gara che richiedevano
l’indicazione dei costi della manodopera.
I giudici hanno sottolineato come la lex specialis,
nella sua formulazione complessiva, dovesse
essere interpretata alla luce della lettera d’invito,
la quale qualificava il contratto come una mera
fornitura senza posa in opera.
Questo principio è in linea con quanto stabilito
dal D.Lgs. 36/2023, che mira a garantire una
maggiore chiarezza e coerenza nella redazione
dei documenti di gara, evitando che clausole
contraddittorie possano dar luogo a contenziosi o a
esclusioni ingiustificate degli operatori economici.
In conclusione, l’osservanza rigorosa della
normativa vigente costituisce un presupposto
imprescindibile per il corretto svolgimento delle
procedure d’appalto per evitare il rischio di
contenziosi che possano compromettere l’efficacia
dell’azione amministrativa.
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