Page 67 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
P. 67

In Pillole                                                                           Mediappalti






               di esclusione  e  dichiarando  illegittime  le clausole
               della  documentazione  di  gara  che  richiedevano
               l’indicazione dei costi della manodopera.

               I giudici hanno sottolineato come la lex specialis,
               nella  sua  formulazione  complessiva,  dovesse
               essere interpretata alla luce della lettera d’invito,
               la  quale  qualificava  il  contratto  come  una  mera
               fornitura senza posa in opera.

               Questo  principio  è  in  linea  con  quanto  stabilito
               dal  D.Lgs.  36/2023,  che  mira  a  garantire  una
               maggiore  chiarezza e  coerenza nella redazione
               dei documenti di gara,  evitando  che  clausole
               contraddittorie possano dar luogo a contenziosi o a
               esclusioni ingiustificate degli operatori economici.

               In  conclusione,  l’osservanza  rigorosa  della
               normativa  vigente  costituisce  un  presupposto
               imprescindibile per  il  corretto  svolgimento delle
               procedure  d’appalto  per  evitare  il rischio  di
               contenziosi che possano compromettere l’efficacia
               dell’azione amministrativa.
















































                                                           67
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72