Page 58 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
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Mediappalti                                                                     Pareri & Sentenze






               CONSIDERATO  quanto  sopra,  alla  luce  delle  evidenze  del  dettato  normativo  di  riferimento,  non
               rilevandosi le esplicite deroghe richieste dall’art. 48, co. 4 del d.lgs. 36/2023, si deve necessariamente
               concludere nel senso di ritenere sussistente anche per gli affidamenti diretti di cui all’art. 50, co. 1 lett.
               b) del d.lgs. 36/2023 l’obbligo di indicazione dei costi della manodopera, ex art. 108, co. 9 del d.lgs.
               36/2023.


               Tali  conclusioni  peraltro  appaiono  già  condivise  dalla  più  recente  giurisprudenza  formatasi  sulla
               questione (cfr. TAR Calabria – Catanzaro, sez. I, sent. n. 958 del 17.6.2024), basata sull’assenza di una
               espressa deroga all’onere di indicazione dei costi, come pure dal parere MIT n. 2398 del 26 febbraio
               2024.”





               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 395 del 30 luglio 2024.
               UPREC/PRE/196 /2024/S/PREC

               “La clausola del bando che prevede la necessità di dimostrare per la partecipazione alla gara il possesso
               di un patrimonio netto di gran lunga superiore al doppio dell’importo del contratto è illegittima perché
               viola l’art. 100 comma 11 e 12”


               “Come conferma la lettura della normativa resa da un recente Comunicato del Presidente ANAC (Fasc.
               4314/2023 – (URCP 63/2023), a proposito della richiesta di certificazione di qualità per la partecipazione,
               il  comma  12  dell’art.100  possiede  una  inequivocabile  finalità  di  semplificazione  e  chiarimento  (cfr.
               Relazione  al  Codice)  in  ragione  della  quale  le  stazioni  appaltanti  possono  espressamente  richiedere
               solo ed esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dallo stesso articolo, con l’unica eccezione
               di cui al successivo art. 102 (obblighi occupazionali) o da leggi speciali; il criterio della tassatività dei
               requisiti speciali in materia di servizi e forniture è ulteriormente confermato al punto 6.3, il bando tipo
               n. 1/2023;
               Appare  quindi  evidente  l’intento  del  legislatore  di  prescrivere  un  limite  netto  alla  discrezionalità
               dell’Amministrazione  di  imporre  ai  candidati  requisiti  di  partecipazione  ulteriori  rispetto  a  quelli
               normativamente previsti;”




               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 392 del 30 luglio 2024
               UPREC/PRE/0180/2024/S/PREC

               “La verifica dell’equivalenza delle tutele economiche richiede che sia accertato che l’aggiudicatario, pur
               applicando un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante nel bando di gara, garantisca
               al personale impiegato nell’appalto la medesima retribuzione globale annua prevista dal CCNL indicato
               nel bando”
               “... la Stazione appaltante non può pretendere l’applicazione del CCNL indicato nel bando di gara, ma
               è  tenuta  a  verificare  che  l’aggiudicatario,  pur  utilizzando  un  diverso  CCNL,  garantisca  al  personale
               impiegato nell’appalto tutele equiparabili, con la precisazione che la valutazione deve necessariamente
               avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative in quanto complesso inscindibile. In
               relazione alla valutazione dell’equivalenza delle tutele economiche, la Stazione appaltante è tenuta ad
               accertare che il CCNL indicato dal concorrente garantisca lo stesso trattamento economico previsto

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