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Mediappalti Pareri & Sentenze
CONSIDERATO quanto sopra, alla luce delle evidenze del dettato normativo di riferimento, non
rilevandosi le esplicite deroghe richieste dall’art. 48, co. 4 del d.lgs. 36/2023, si deve necessariamente
concludere nel senso di ritenere sussistente anche per gli affidamenti diretti di cui all’art. 50, co. 1 lett.
b) del d.lgs. 36/2023 l’obbligo di indicazione dei costi della manodopera, ex art. 108, co. 9 del d.lgs.
36/2023.
Tali conclusioni peraltro appaiono già condivise dalla più recente giurisprudenza formatasi sulla
questione (cfr. TAR Calabria – Catanzaro, sez. I, sent. n. 958 del 17.6.2024), basata sull’assenza di una
espressa deroga all’onere di indicazione dei costi, come pure dal parere MIT n. 2398 del 26 febbraio
2024.”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 395 del 30 luglio 2024.
UPREC/PRE/196 /2024/S/PREC
“La clausola del bando che prevede la necessità di dimostrare per la partecipazione alla gara il possesso
di un patrimonio netto di gran lunga superiore al doppio dell’importo del contratto è illegittima perché
viola l’art. 100 comma 11 e 12”
“Come conferma la lettura della normativa resa da un recente Comunicato del Presidente ANAC (Fasc.
4314/2023 – (URCP 63/2023), a proposito della richiesta di certificazione di qualità per la partecipazione,
il comma 12 dell’art.100 possiede una inequivocabile finalità di semplificazione e chiarimento (cfr.
Relazione al Codice) in ragione della quale le stazioni appaltanti possono espressamente richiedere
solo ed esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dallo stesso articolo, con l’unica eccezione
di cui al successivo art. 102 (obblighi occupazionali) o da leggi speciali; il criterio della tassatività dei
requisiti speciali in materia di servizi e forniture è ulteriormente confermato al punto 6.3, il bando tipo
n. 1/2023;
Appare quindi evidente l’intento del legislatore di prescrivere un limite netto alla discrezionalità
dell’Amministrazione di imporre ai candidati requisiti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli
normativamente previsti;”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 392 del 30 luglio 2024
UPREC/PRE/0180/2024/S/PREC
“La verifica dell’equivalenza delle tutele economiche richiede che sia accertato che l’aggiudicatario, pur
applicando un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante nel bando di gara, garantisca
al personale impiegato nell’appalto la medesima retribuzione globale annua prevista dal CCNL indicato
nel bando”
“... la Stazione appaltante non può pretendere l’applicazione del CCNL indicato nel bando di gara, ma
è tenuta a verificare che l’aggiudicatario, pur utilizzando un diverso CCNL, garantisca al personale
impiegato nell’appalto tutele equiparabili, con la precisazione che la valutazione deve necessariamente
avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative in quanto complesso inscindibile. In
relazione alla valutazione dell’equivalenza delle tutele economiche, la Stazione appaltante è tenuta ad
accertare che il CCNL indicato dal concorrente garantisca lo stesso trattamento economico previsto
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