Page 23 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
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Il Punto Mediappalti
Il Collegio, infatti, ha evidenziato che sebbene le In casi analoghi a quello attenzionato, ossia per
cd. “soglie di copertura” non possono ritenersi ex l’affidamento di lavori o servizi nel settore della
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se lesive dei principi a tutela della concorrenza, corrispondenza, sarebbe opportuno, chiarisce
le stesse potrebbero risultare d’ostacolo al l’AGCM, che la stazione appaltante prevedesse
corretto dispiegarsi del dialogo competitivo tra più una suddivisione in lotti distinti per la stampa e
operatori, se analizzate ed apprezzate in termini per l’imbustamento ed uno per il recapito.
non già astratti, ma concreti, tenendo conto del
mercato di riferimento. Il Parere non manca di rilevare, analogamente agli
approdi giurisprudenziali sul punto, ed alle Linee
Per fare un esempio, nel mercato postale, appunto, Guida, che un requisito di copertura territoriale
si assiste alla quasi assenza di concorrenza in così alto è incompatibile con i principii comunitari
determinate aree del territorio nazionale, ove di concorrenza ed apertura al mercato.
il numero degli operatori è ridotto a poche o
pochissime realtà produttive. Per queste ragioni, in occasioni similari è
necessario prevedere un requisito inferiore a
Ciò comporta, secondo le logiche dette, che le quello visto, ossia al 70% del territorio nazionale.
soglie devono necessariamente tenere conto
di tale assetto economico per non risultare
lesive, altrimenti si darebbe luogo, come nel
caso da cui trae origine la pronuncia in esame,
all’assegnazione automatica delle commesse agli
stessi “consolidati” operatori.
2.3 I suggerimenti dell’Autorità
Rilevate le criticità della Gara indetta, l’Autorità
fornisce utili indicazioni alle amministrazioni che
dovessero trovarsi in situazioni analoghe a quelle
rappresentate.
Secondo l’AGCM, un bando di gara conforme
ai principii dettati dalla normativa comunitaria
(ed in particolare agli articoli 49 e 56 del TFUE)
e aderente alla normativa nazionale (ed in
particolare agli articoli 1 e 58 del Nuovo Codice)
deve prevedere la suddivisione degli appalti in
lotti sia territoriali che funzionali.
8. Sul punto, a conferma, si guardi la sent. Consiglio di Stato n. 5147 del 10 giugno 2024. La sentenza
interviene su un caso simile a quello che ha portato alla citata sent. 3641 del 2024, vedendo contrapposte,
da un lato un importante operatore nel settore postale, dall’altro l’AGCM che eccepiva, anche in questo
caso, la elusione dei principi di concorrenza nell’aver, la stazione appaltante, previsto quali criteri, soglie di
copertura eccessivamente elevate. In questo caso, però, il Collegio ha ritenuto non elusive, né illegittime
le scelte compiute da parte della stazione appaltante, in considerazione, appunto, del peculiare settore di
mercato in cui era stata bandita la gara. Infatti, in questo caso, la gara riguardava non già il recapito di posta
ordinaria, bensì il servizio postale di notificazione degli atti giudiziari e delle contravvenzioni al codice della
strada. Tale peculiarità, secondo il Consiglio di Stato, giustificherebbe la natura delle soglie previste, tese a
«bilanciare l’esigenza di apertura di un nuovo mercato con la necessità di assicurare particolare attenzione
in termini di affidabilità e solidità dell’operatore, unicità del procedimento notificatorio, e certezza nella
consegna di atti di particolare rilevanza».
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