Page 23 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               Il Collegio, infatti, ha evidenziato che sebbene le   In casi analoghi a quello attenzionato, ossia per
               cd. “soglie di copertura” non possono ritenersi ex   l’affidamento di lavori o servizi nel settore della
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               se lesive  dei principi a tutela della concorrenza,   corrispondenza,  sarebbe  opportuno,  chiarisce
               le stesse potrebbero risultare d’ostacolo al    l’AGCM,  che  la  stazione  appaltante  prevedesse
               corretto dispiegarsi del dialogo competitivo tra più   una suddivisione in lotti distinti per la stampa e
               operatori, se analizzate ed apprezzate in termini   per l’imbustamento ed uno per il recapito.
               non già astratti, ma concreti, tenendo conto del
               mercato di riferimento.                         Il Parere non manca di rilevare, analogamente agli
                                                               approdi giurisprudenziali sul punto, ed alle Linee
               Per fare un esempio, nel mercato postale, appunto,   Guida,  che  un  requisito  di  copertura  territoriale
               si  assiste  alla  quasi  assenza  di  concorrenza  in   così alto è incompatibile con i principii comunitari
               determinate  aree  del  territorio  nazionale,  ove   di concorrenza ed apertura al mercato.
               il  numero  degli  operatori  è  ridotto  a  poche  o
               pochissime realtà produttive.                   Per  queste  ragioni,  in  occasioni  similari  è
                                                               necessario  prevedere  un  requisito  inferiore  a
               Ciò comporta, secondo le logiche dette, che le   quello visto, ossia al 70% del territorio nazionale.
               soglie  devono  necessariamente  tenere  conto
               di  tale  assetto  economico  per  non  risultare
               lesive,  altrimenti  si  darebbe  luogo,  come  nel
               caso da cui trae origine la pronuncia in esame,
               all’assegnazione automatica delle commesse agli
               stessi “consolidati” operatori.



                  2.3 I suggerimenti dell’Autorità

               Rilevate  le  criticità  della  Gara  indetta,  l’Autorità
               fornisce utili indicazioni alle amministrazioni che
               dovessero trovarsi in situazioni analoghe a quelle
               rappresentate.

               Secondo  l’AGCM,  un  bando  di  gara  conforme
               ai principii dettati dalla normativa comunitaria
               (ed in particolare agli articoli 49 e 56 del TFUE)
               e  aderente  alla  normativa  nazionale  (ed  in
               particolare agli articoli 1 e 58 del Nuovo Codice)
               deve prevedere la suddivisione degli appalti in
               lotti sia territoriali che funzionali.






               8. Sul punto, a conferma, si guardi la sent. Consiglio di Stato n. 5147 del 10 giugno 2024. La sentenza
               interviene su un caso simile a quello che ha portato alla citata sent. 3641 del 2024, vedendo contrapposte,
               da un lato un importante operatore nel settore postale, dall’altro l’AGCM che eccepiva, anche in questo
               caso, la elusione dei principi di concorrenza nell’aver, la stazione appaltante, previsto quali criteri, soglie di
               copertura eccessivamente elevate. In questo caso, però, il Collegio ha ritenuto non elusive, né illegittime
               le scelte compiute da parte della stazione appaltante, in considerazione, appunto, del peculiare settore di
               mercato in cui era stata bandita la gara. Infatti, in questo caso, la gara riguardava non già il recapito di posta
               ordinaria, bensì il servizio postale di notificazione degli atti giudiziari e delle contravvenzioni al codice della
               strada. Tale peculiarità, secondo il Consiglio di Stato, giustificherebbe la natura delle soglie previste, tese a
               «bilanciare l’esigenza di apertura di un nuovo mercato con la necessità di assicurare particolare attenzione
               in termini di affidabilità e solidità dell’operatore, unicità del procedimento notificatorio, e certezza nella
               consegna di atti di particolare rilevanza».

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