Page 22 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
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               In particolare, nel settore in cui si inserisce la   disposizioni  di  gara,  come  quella  analizzata,  si
               decisione dell’AGCM, l’accorpamento di servizi   riservasse la partecipazione di determinate e ben
               afferenti  a  diverse  fasi  della  lavorazione  dei   individuate realtà imprenditoriali più estese.
               plichi da spedire via  posta  si  pone in contrasto,
               si legge, «con la finalità, propria della normativa   Nello specifico, la previsione del “70%” di recapito
               euro-unitaria relativa alle procedure ad evidenza   diretto a livello nazionale impone una “scrematura
               pubblica,  di  favorire  il  più  ampio  accesso  degli   all’ingresso”,  dando  luogo  ad  una  vera  propria
               operatori economici al mercato delle commesse   procedura “taylor made”,  ossia  fatta  su  misura
               pubbliche,  a  prescindere  dalla  dimensione   per  sole  grandi  imprese,  con  consequenziale
               dell’impresa e dalla realizzazione di scelte    esclusione delle più piccole.
               strategiche di tipo strutturale».
               La stampa, l’imbustamento e il recapito dei plichi
               costituiscono  fasi  ben  distinte  del  procedimento   2.2  La  giurisprudenza  sul  punto:  gli
               produttivo  che,  in  quanto  tali  possono  e,  anzi,   affidamenti nel settore postale
               devono,  essere  considerate  “funzionali”  ed
               autonome e, quindi, divisibili in più lotti.    Anche la recente giurisprudenza si è occupata
                                                               di  un  caso  similare  a  quello  in  esame ,  con
                                                                                                    6
               In sintesi, quindi, i lotti riflettono le diverse fasi   riferimento al mercato postale .
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               dei lavori, ovvero, dell’oggetto della commessa da
               affidare tramite procedura ad evidenza pubblica.  In particolare, è  stata sottoposta al giudice
                                                               amministrativo la valutazione circa la legittimità
               Nel  caso  oggetto  del  parere  in  esame,  poi,  il   delle  scelte  compiute  da  parte  di  una  stazione
               pregiudizio  alla  concorrenza  risultava  ancor  più   appaltante  che  aveva  indetto  una  procedura  di
               acuito dal fatto che la Stazione Appaltante aveva   gara  per  l’affidamento  dei  servizi  di  recapito  e
               addirittura  previsto,  quale  requisito  di  capacità   gestione della corrispondenza non automatizzata,
               tecnica  e  professionale,  una  copertura  diretta   attraverso  una divisione  dell’appalto in  21 lotti.
               geografica  per  il  recapito  di  almeno  il  70%  del   La lex di gara imponeva l’obbligo di copertura dei
               territorio nazionale.                           lotti nelle percentuali dell’80% della popolazione
               La   citata  previsione  è   stata  ritenuta    residente in Italia su base nazionale e del 100%
               particolarmente lesiva dei più importanti principi   della  popolazione  residente  nelle  singole  regioni
               di  concorrenza  e  apertura  del  mercato,  poiché   di riferimento dello specifico lotto.
               in grado di avvantaggiare potenzialmente gli
               operatori  che  possono  vantare  una  copertura   Nel caso attenzionato dal giudice amministrativo,
               diretta territoriale capillare, in luogo delle imprese   la legge di gara era tale da pregiudicare il corretto
               di minori dimensioni e radicamento territoriale.  dispiegarsi delle dinamiche competitive, stante
                                                               le  elevate  soglie  di  copertura  previste,  tali  da
               Dunque,  quale  principio  generale,  si  comprende   avvantaggiare i soli operatori economici in grado
               che  anche  laddove  l’appalto  sia  diviso  in  lotti,   di garantire simili coperture sul territorio, o perché
               un concreto ostacolo alla libera concorrenza    particolarmente strutturati, o perché radicati sul
               si  avrebbe  nel  caso  in  cui  tramite  apposite   territorio.





               6. Sent. Consiglio di Stato n. 3641 del 22 aprile 2024.
               7. Con stretto riferimento al mercato postale, si guardino le Linee Guida approvate con delibera dell’Autorità
               nazionale  anticorruzione  n.  185  e  con  delibera  Autorità  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  n.  116/22
               del 13  aprile  2022  (di seguito “Linee  Guida”), che  esprimono  un  principio generale  nella  parte  in cui
               hanno evidenziato che “l’individuazione dei livelli minimi di copertura e del punteggio attribuibile per la
               copertura offerta è effettuata sulla base di adeguate analisi di mercato, assicurando il rispetto dei principi
               di proporzionalità e ragionevolezza e i limiti della pertinenza e congruità rispetto all’oggetto della gara”
               (punto 3.3). Tali Linee-Guida hanno ipotizzato, pur a titolo meramente esemplificativo, alcune previsioni di
               copertura, “con l’intento di assicurare, in un’ottica pro concorrenziale, la più ampia partecipazione alle gare
               di appalto” (50% per il territorio nazionale e al 70% per il territorio regionale).

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