Page 22 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
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Mediappalti Il Punto
In particolare, nel settore in cui si inserisce la disposizioni di gara, come quella analizzata, si
decisione dell’AGCM, l’accorpamento di servizi riservasse la partecipazione di determinate e ben
afferenti a diverse fasi della lavorazione dei individuate realtà imprenditoriali più estese.
plichi da spedire via posta si pone in contrasto,
si legge, «con la finalità, propria della normativa Nello specifico, la previsione del “70%” di recapito
euro-unitaria relativa alle procedure ad evidenza diretto a livello nazionale impone una “scrematura
pubblica, di favorire il più ampio accesso degli all’ingresso”, dando luogo ad una vera propria
operatori economici al mercato delle commesse procedura “taylor made”, ossia fatta su misura
pubbliche, a prescindere dalla dimensione per sole grandi imprese, con consequenziale
dell’impresa e dalla realizzazione di scelte esclusione delle più piccole.
strategiche di tipo strutturale».
La stampa, l’imbustamento e il recapito dei plichi
costituiscono fasi ben distinte del procedimento 2.2 La giurisprudenza sul punto: gli
produttivo che, in quanto tali possono e, anzi, affidamenti nel settore postale
devono, essere considerate “funzionali” ed
autonome e, quindi, divisibili in più lotti. Anche la recente giurisprudenza si è occupata
di un caso similare a quello in esame , con
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In sintesi, quindi, i lotti riflettono le diverse fasi riferimento al mercato postale .
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dei lavori, ovvero, dell’oggetto della commessa da
affidare tramite procedura ad evidenza pubblica. In particolare, è stata sottoposta al giudice
amministrativo la valutazione circa la legittimità
Nel caso oggetto del parere in esame, poi, il delle scelte compiute da parte di una stazione
pregiudizio alla concorrenza risultava ancor più appaltante che aveva indetto una procedura di
acuito dal fatto che la Stazione Appaltante aveva gara per l’affidamento dei servizi di recapito e
addirittura previsto, quale requisito di capacità gestione della corrispondenza non automatizzata,
tecnica e professionale, una copertura diretta attraverso una divisione dell’appalto in 21 lotti.
geografica per il recapito di almeno il 70% del La lex di gara imponeva l’obbligo di copertura dei
territorio nazionale. lotti nelle percentuali dell’80% della popolazione
La citata previsione è stata ritenuta residente in Italia su base nazionale e del 100%
particolarmente lesiva dei più importanti principi della popolazione residente nelle singole regioni
di concorrenza e apertura del mercato, poiché di riferimento dello specifico lotto.
in grado di avvantaggiare potenzialmente gli
operatori che possono vantare una copertura Nel caso attenzionato dal giudice amministrativo,
diretta territoriale capillare, in luogo delle imprese la legge di gara era tale da pregiudicare il corretto
di minori dimensioni e radicamento territoriale. dispiegarsi delle dinamiche competitive, stante
le elevate soglie di copertura previste, tali da
Dunque, quale principio generale, si comprende avvantaggiare i soli operatori economici in grado
che anche laddove l’appalto sia diviso in lotti, di garantire simili coperture sul territorio, o perché
un concreto ostacolo alla libera concorrenza particolarmente strutturati, o perché radicati sul
si avrebbe nel caso in cui tramite apposite territorio.
6. Sent. Consiglio di Stato n. 3641 del 22 aprile 2024.
7. Con stretto riferimento al mercato postale, si guardino le Linee Guida approvate con delibera dell’Autorità
nazionale anticorruzione n. 185 e con delibera Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 116/22
del 13 aprile 2022 (di seguito “Linee Guida”), che esprimono un principio generale nella parte in cui
hanno evidenziato che “l’individuazione dei livelli minimi di copertura e del punteggio attribuibile per la
copertura offerta è effettuata sulla base di adeguate analisi di mercato, assicurando il rispetto dei principi
di proporzionalità e ragionevolezza e i limiti della pertinenza e congruità rispetto all’oggetto della gara”
(punto 3.3). Tali Linee-Guida hanno ipotizzato, pur a titolo meramente esemplificativo, alcune previsioni di
copertura, “con l’intento di assicurare, in un’ottica pro concorrenziale, la più ampia partecipazione alle gare
di appalto” (50% per il territorio nazionale e al 70% per il territorio regionale).
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